La sanzione aggiuntiva prevista in materia di sanzioni amministrative dalla L. n. 689 del 1989, articolo 27, per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello di esigibilita’ della sanzione, e’ compatibile e si applica anche in materia di violazioni del codice della strada.

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 26 giugno 2018, n. 16767.

La massima estrapolata:

La sanzione aggiuntiva prevista in materia di sanzioni amministrative dalla L. n. 689 del 1989, articolo 27, per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello di esigibilita’ della sanzione, e’ compatibile e si applica anche in materia di violazioni del codice della strada.

Ordinanza 26 giugno 2018, n. 16767

Data udienza 5 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9939/2015 proposto da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato CAPITOLINA AVVOCATURA, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 20005/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2018 dal Consigliere GUIDO FEDERICO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 11.11.2010 e depositata in data 11.01.2011, (OMISSIS) evocava in giudizio il Comune di Roma e la societa’ (OMISSIS) S.p.A. davanti al Giudice di Pace di Roma e proponeva opposizione, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata il 25.10.2010, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di Euro 680,96, relativa a due verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada del 25.07.2007 e del 24.10.2007. Il ricorrente adduceva a sostegno dell’opposizione: 1. che non aveva mai ricevuto la notifica dei sottesi verbali di accertamento; 2. che le sanzioni amministrative si erano prescritte per decorso del termine di 150 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 201; 3. che illegittimamente erano state applicate le maggiorazioni per il ritardato pagamento di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 27.
Nel giudizio di prime cure gli opposti non si costituivano.
Con sentenza n. 31825/2013 del 13.09.2013, il Giudice di Pace adito ha dichiarato inammissibile l’opposizione in ordine ai primi due motivi addotti e l’ha respinta con riferimento al terzo motivo. Avverso tale pronunzia, proponeva appello (OMISSIS) davanti al Tribunale di Roma, deducendo che la sentenza gravata era errata nella parte in cui non aveva tenuto conto che, in carenza della produzione dei verbali di accertamento notificati, doveva ritenersi inesistente il titolo esecutivo opposto. Si costituiva nel giudizio di impugnazione Roma Capitale, la quale sosteneva la correttezza della sentenza appellata, nella parte in cui aveva dichiarato l’inammissibilita’ dell’opposizione, perche’ tardivamente spiegata, nonche’ la legittimita’ della maggiorazione applicata. Si costituiva altresi’ (OMISSIS) S.p.A., la quale insisteva nell’inammissibilita’ dell’opposizione e nell’eccezione relativa alla propria carenza di legittimazione passiva.
Instauratosi il contraddittorio, con sentenza n. 20005/2014, depositata il 9.10.2014, il Tribunale di Roma confermava la dichiarazione di inammissibilita’ dell’opposizione, con riferimento alla contestazione dei verbali di accertamento e del diritto di procedere ad esecuzione mentre accoglieva l’opposizione con riguardo all’applicazione delle maggiorazioni e, per l’effetto, disponeva la riduzione dell’importo dovuto.
Rilevava, al riguardo, che la censura in ordine alla mancata notifica dei verbali di accertamento doveva essere proposta con lo strumento dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione e che, pur qualificando nei termini anzidetti l’azione spiegata, essa era tardiva poiche’ il deposito della citazione era avvenuto successivamente al decorso di 30 giorni dalla notifica della cartella. Sotto il profilo delle contestazioni inerenti alle maggiorazioni applicate, che imponeva la qualifica del rimedio proposto come opposizione agli atti esecutivi, l’azione era invece tempestiva e meritava accoglimento, poiche’ le maggiorazioni disposte dalla L. n. 689 del 1981, articolo 27, non si applicavano con riferimento alle sanzioni amministrative relative ad infrazioni al codice della strada.
Avverso la indicata sentenza del Tribunale di Roma, ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) S.p.A., articolato su tre motivi. Roma Capitale, ha resistito con controricorso ed ha altresi’ proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
In prossimita’ dell’odierna adunanza i ricorrenti hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., per avere il tribunale adito in sede di gravame disposto la condanna solidale degli opposti ai compensi e spese di entrambi i gradi di merito del giudizio, pur avendo avuto l’Agente per la Riscossione la mera veste di esecutore e non avendo provveduto ne’ all’irrogazione delle sanzioni ne’ alla notifica dei verbali di accertamento ne’ alla quantificazione delle somme iscritte a ruolo, cosi’ violando i principi di soccombenza e causalita’.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere il tribunale adito in sede di gravame omesso di pronunciarsi in ordine alla mancanza di responsabilita’ dell’Agente per la Riscossione in relazione ai motivi di impugnazione sollevati.
Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, per avere il Tribunale condannato in solido anche l’Agente per la Riscossione, pur in difetto di alcuna domanda accolta verso quest’ultimo.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, Roma Capitale denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, articolo 27, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale adito in sede di gravame erroneamente ritenuto che le maggiorazioni per il ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa non si applichino alla riscossione delle somme dovute a titolo di violazioni al codice della strada.
Deve, per ragioni di priorita’ logica, esaminarsi anzitutto il ricorso incidentale di Roma capitale. Il ricorso e’ fondato e va accolto.
Ed invero, secondo il piu’ recente indirizzo di questa Corte cui intende darsi continuita’, la maggiorazione del 10% semestrale, prevista dalla L. n. 689 del 1981, articolo 27, si applica alle violazioni del codice della strada (Cass. 22100/2007; 1884/2016).
Non puo’ infatti ritenersi che la disciplina dell’articolo 203 C.d.S., ed il sistema sanzionatorio ivi previsto escluda la maggiorazione prevista dalla L. n. 689 del 1981, articolo 27.
La Corte costituzionale, con la sentenza n.308/1999, ha infatti affermato che la maggiorazione di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 27, riveste carattere di sanzione aggiuntiva e deve dunque tenersi distinta dalla sanzione di cui all’articolo 203 C.d.S., che ha natura di sanzione principale.
La sanzione aggiuntiva prevista in materia di sanzioni amministrative dalla L. n. 689 del 1989, articolo 27, per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello di esigibilita’ della sanzione, e’ dunque compatibile e si applica anche in materia di violazioni del codice della strada.
L’accoglimento del ricorso incidentale assorbe l’esame del ricorso principale, avente ad oggetto la regolazione delle spese processuali nei confronti del concessionario per la riscossione.
La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale proposto da Roma Capitale.
Dichiara assorbito il ricorso principale.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *