Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 24 maggio 2018, n. 12969.
La massima estrapolata:
Tutti i terreni espropriati in ambito PEEP percepiscono la stessa indennità, calcolata su una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialità edificatoria media di tutto il comprensorio, vale a dire dietro applicazione di un indice di fabbricabilità (territoriale) che sia frutto del rapporto fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi liberi o, comunque, non suscettibili di edificazione per il privato.
Ordinanza 24 maggio 2018, n. 12969
Data udienza 6 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. CIRESE Marina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26764/2013 proposto da:
Comune di Formia, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS) e di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
contro
Societa’ Cooperativa a r.l. (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 4911/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/03/2018 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.
FATTI DI CAUSA
1. E’ impugnata dal Comune di Formia l’epigrafata sentenza della Corte d’Appello di Roma che, accogliendo la domanda proposta dagli odierni intimati, ha proceduto a determinare, sulla base delle risultanze scaturite dalla ctu disposta nel corso del procedimento, le indennita’ loro dovute in dipendenza dell’occupazione e della successiva espropriazione dei fondi di loro pertinenza ubicati in localita’ (OMISSIS) del citato Comune e destinati alla realizzazione del PEEP adottato con Delib. Giunta 12 dicembre 1991, n. 1000.
Al proposto ricorso, fondato su due motivi, resistono gli intimati con controricorso e memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo di ricorso – che non si espone al pregiudiziale rilievo eccepito dai controricorrenti in memoria atteso che la (OMISSIS) figura tra costoro – il Comune di Formia lamenta la violazione dell’articolo 2697 c.c. e articoli 116, 187, 61 e 191 c.p.c., poiche’ il giudice adito era nella specie pervenuto alla formulazione del contestato giudizio estimatorio in forza delle risultanze della ctu da esso disposta, quantunque gli interessati non avessero dedotto alcun elemento inteso a confutare la stima operata dall’amministrazione e l’iniziale istanza, in tal senso da loro declinata, non fosse stata reiterata e dovesse percio’ ritenersi rinunciata.
2.2. Il motivo, ad onta delle pregiudiziali ragioni di inammissibilita’ di cui lo fa bersaglio il controricorso, si rivela all’esame di merito privo di giuridico fondamento.
2.3. Premesso invero che la consulenza tecnica d’ufficio non e’ notoriamente un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalita’ di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, vale ribadire, circa la specifica doglianza rapportata, che “il provvedimento che dispone una consulenza tecnica di ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito” (Cass., Sez. 4, 2/03/2015, n. 4185), sicche’, fermo che le parti non possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attivita’ del consulente – giacche’ e’ pur sempre “necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti” (Cass., Sez. 3, 26/11/2007, n. 24620) e che l’opera demandata al ctu ha di regola “la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti gia’ probatoriamente acquisiti” (Cass., Sez. 4, 21/04/2005, n. 8297) -, la decisione in ordine al suo espletamento “e’ sottratta alla disponibilita’ delle parti ed e’ affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito” (Cass., Sez. 3, 13/03/2009, n. 6155), tanto piu’, laddove come nel caso che ne occupa, “le complesse operazioni tecniche volte alla ricerca ed acquisizione di dati ed elementi idonei a costituire parametri di valutazione per l’accertamento del valore di un’area edificatoria ai fini della determinazione dell’indennita’ di espropriazione, involgono scelte basate sulla discrezionalita’ tecnica in ordine alla ricerca ed alla selezione dei dati da utilizzare” (Cass., Sez. 1, 14/09/1999, n. 9814), che solo il giudice per il tramite del suo consulente e’ abilitato a compiere senza che per questo risultino infrante le regole che governano l’onere della prova.
2.4. Dunque la determinazione assunta dal decidente di procedere nella specie all’espletamento della consulenza volta ad accertare il valore venale delle aree oggetto della procedura e di stimare alla stregua delle sue risultanze la misura delle indennita’ percio’ dovute non si presta a censure, prescindendo essa da ogni postulazione di parte – onde nessun seguito puo’ avere il rilievo di una pretesa rinuncia da parte degli istanti, giacche’ e’ compito del giudice valutare in rapporto agli elementi di cognizione acquisiti se la ctu sia utile e necessaria – e non risultando per questo minimamente sovvertito il principio dell’articolo 2697 c.c., giacche’ il sindacato ammissivo esercitato dal giudice nell’occasione ha avuto ad oggetto fatti l’occupazione e la successiva espropriazione di beni di pertinenza degli istanti – incontroversi e immuni da contestazioni.
3.1. Il secondo motivo di ricorso alligna in rubrica una denuncia per errore di diritto, assumendosi che il decidente, facendo proprie le risultanze della ctu, sia incorso nella violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e una denuncia motivazionale deducendo l'”omessa, illogica ed errata valutazione del valore di mercato degli immobili” in quanto la Corte capitolina, sempre uniformandosi alle soprascritte risultanze, ne avrebbe condiviso gli errori, da un lato, equiparando ai fini della determinazione del valore di mercato i cespiti oggetto della procedura a beni liberamente edificabili, quantunque i primi fossero assoggettati ai limiti e ai vincoli previsti per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica e, dall’altro, operando la suddetta valutazione sulla base dell’indice fondiario e non dell’indice di fabbricabilita’, quantunque in ragione della natura dell’intervento attuato, la potenzialita’ edificatoria dei beni avrebbe dovuto essere determinata al netto delle aree destinate alle opere di urbanizzazione.
3.2. Il motivo, pur tacendo delle altre ragioni di inammissibilita’ opposte dai controricorrenti, non si sottrae, quanto alle pretese violazioni di diritto, al rilievo parimenti preclusivo discendente dalla constatazione che, dovendo la loro deduzione seguire il principio secondo cui “il vizio della sentenza previsto dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilita’ del motivo giusta la disposizione dell’articolo 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimita’, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione” (Cass., Sez. 1, 29/11/2016, n. 24298), non risulta, percio’, idoneamente formulata la denuncia di errori di diritto che, come qui, si arresti alla mera enunciazione compiutane dalla rubrica e che sia individuata per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrata per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.
3.3.1. Quanto all’accampato vizio motivazionale, lamentandosi, significativamente, in chiusa di ciascuna delle viste doglianze, l’illegitimita’ dell’impugnata decisione per avere “in maniera del tutto omissiva, illogica, erronea e contraddittoria acriticamente confuso ed omesso di esaminare le osservazioni critiche alla CTU formulate in sede di controdeduzioni”, sarebbe agevole opporre, insieme al fatto, piu’ volte sottolineato con riguardo alla prima di dette doglianze (Cass., Sez. 1, 22/04/1998, n. 4091), che ai fini della determinazione del valore di mercato del terreno espropriato non deve essere presa in considerazione l’incidenza negativa esercitata dai vincoli specifici di destinazione preordinati all’espropriazione, il principio, parimenti affermato piu’ volte, secondo cui l’adesione del giudice alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio dispensa da un obbligo di “particolareggiata motivazione” (Cass., Sez. 4, 9/01/2003, n. 125) e non rende percio’ necessaria l’esplicita confutazione delle contrarie deduzioni di parte, “restando esse implicitamente disattese perche’ incompatibili con le argomentazioni accolte” (Cass., Sez. 3, 21/09/2012, n. 16056), se in cio’ il collegio non fosse chiamato a dare applicazione al principio, ancora piu’ volte affermato da questa Corte, secondo cui, in virtu’ della funzione del giudizio di legittimita’ di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonche’ per omologia con quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell’articolo 384 c.p.c., deve ritenersi che, nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di Cassazione possa ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioe’ che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l’esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possa rilevare l’efficacia giuridica di un fatto se cio’ comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’integrazione di una eccezione in senso stretto (Cass., Sez. 6I-3, 14 febbraio 2014, n. 3437).
3.3.2. Orbene, tanto precisato, mette conto di rilevare – senza che per questo risulti alterato il quadro fattuale della vicenda ne’ estesa la cognizione a profili della controversia deducibili solo ad istanza di parte -, sul punto fatto valere con la seconda di dette doglianze, l’erroneita’ del criterio adottato dal ctu e fatto proprio dall’impugnata decisione, vero, infatti, che secondo lo stabile insegnamento di questa Corte, “nella determinazione dell’indennita’ di espropriazione di un fondo edificabile in base al piano regolatore ed incluso in un piano per l’edilizia economica e popolare, la valutazione delle possibilita’ legali ed effettive di edificazione va fatta tenendo presente che i volumi realizzabili non possono essere quantificati applicando senz’altro l’indice fondiario di edificabilita’, il quale e’ riferito alle singole aree specificamente destinate alla edificazione privata dallo strumento urbanistico attuativo, ma, poiche’ ai fini dell’esercizio concreto dello “ius aedificandi” e’ necessario che l’area sia urbanizzata, occorre tener conto dell’incidenza degli spazi riservati (secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo) ad infrastrutture e servizi di interesse generale; il che puo’ anche essere espresso ricorrendo a indici medi di edificabilita’ riferiti all’intera zona omogenea. Ne consegue che tutti i terreni espropriati in ambito p.e.e.p. percepiscono la stessa indennita’, calcolata su una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialita’ edificatoria media di tutto il comprensorio, vale a dire dietro applicazione di un indice di fabbricabilita’ (territoriale) che sia frutto del rapporto fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi liberi o, comunque, non suscettibili di edificazione per il privato, mentre l’indice fondiario trova piena applicazione ove l’area da valutare sia collocata in comprensorio gia’ totalmente urbanizzato, per il quale, dunque, non e’ necessario lo strumento urbanistico attuativo, ancorche’ previsto dal piano regolatore generale” (Cass., Sez. 1, 26/09/2016, n. 18841).
3.3.3. In parte qua dunque il motivo si rivela fondato e la decisione merita per questo di essere cassata con rinvio al giudice a quo perche’ uniformi il proprio pronunciamento di merito all’indicato principio di diritto.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso, cassa nei limiti anzidetti l’impugnata sentenza e rinvia avanti alla Corte d’Appello di Roma, che, in altra composizione, provvedera’ pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
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