Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 24 maggio 2018, n. 12926.
La massima estrapolata:
Le eccezioni in senso stretto, rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte, o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio dal titolare: eccezioni, queste ultime, che, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico esigono il tramite di una manifestazione di volonta’ della parte.
Ordinanza 24 maggio 2018, n. 12926
Data udienza 13 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19807-2016 proposto da:
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di erede di (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 497/2016 della CORTE D’APPILLO di ROMA, depositata il 26/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/03/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO GALABELLA, dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.
FATTI DI CAUSA
1. – Il Tribunale di Roma condannava (OMISSIS) s.p.a. al pagamento della somma di Euro 24.097,00 in favore di (OMISSIS); condannava altresi’, la stessa banca al pagamento dell’ulteriore importo di Euro 73.947,00 in favore della medesima (OMISSIS) e di (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS). La pronuncia era resa in esito a un giudizio vertente sul danno risentito dagli attori in conseguenza di un’operazione di intettnediazione finanziaria avente ad oggetto l’acquisto di titoli argentini.
2. Proposto appello da parte della banca, la Corte distrettuale di Roma accoglieva parzialmente il gravame e condannava (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)) al pagamento, in favore dell’odierna ricorrente, nel frattempo succeduta quale erede a (OMISSIS), della minor somma di Euro 51.791,44. Tale importo era rideterminato detraendo dal capitale investito (Euro 81.000,00), il corrispettivo pagato alla parte appellata in occasione della rivendita dei titoli (Euro 24928,41) e, altresi’, l’ammontare delle cedole riscosse dagli investitori (Euro 4.280,15). In conseguenza, la Corte di appello condannava (OMISSIS) alla restituzione, in favore dell’istituto di credito, delle somme percepite in esubero, in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorate di rivalutazione, lucro cessante e interessi.
3. – Contro tale sentenza, pronunciata il 26 gennaio 2016, (OMISSIS) ricorre per cassazione, facendo valere tre motivi. Le intimate CONSOB (parte non costituita nel giudizio di appello) e (OMISSIS) non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – il primo motivo denuncia una nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 345 c.p.c.. Assume la ricorrente che in prime cure la banca aveva domandato di condannare la controparte alla consegna dei titoli oggetto di causa, o a quelli oggetto di concambio, e alla restituzione delle cedole incassate: richieste, queste, che erano state disattese dal Tribunale. Rileva, poi, che le domande spiegate in appello erano differenti, avendo esse ad oggetto il pagamento della somma di Euro 24.928,41 (pari a quanto ricavato dalla vendita, intervenuta in corso di causa, dei titoli oggetto dell’attivita’ di intermediazione) e dell’ulteriore importo di Euro 4.280,15 (corrispondente all’ammontare delle cedole ricavate dai suddetti prodotti finanziari). Del resto, aggiunge, l’impugnazione non aveva riguardato il profilo attinente all’impedimento che il Tribunale aveva ritenuto sussistere con riferimento all’accoglimento della domanda restitutoria dei titoli negoziati.
Il motivo va disatteso.
L’istante fonda la propria censura sul contenuto del gravame della banca, ma non riproduce, per quanto necessario, le doglianze sollevate dall’intimata con la citazione di appello, sicche’ questa Corte non e’ posta nella condizione di apprezzare il vizio lamentato, vertente sul tema afferente la denegata restituzione dei titoli (che – si deduce (OMISSIS) non avrebbe investito di impugnazione). Va qui ricordato che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimita’ ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. 30 settembre 2015, n. 19410; Cass. 8 giugno 2016, n. 11738).
Il motivo, oltre che inammissibile per carenza di autosufficienza, appare del resto, muovere da premesse errate, che ne minano, comunque, la tenuta argomentativa. Infatti, il tema della detrazione dell’importo corrispondente al ricavato della vendita dei titoli non costituisce oggetto di una domanda, quanto, piuttosto di un’eccezione volta a contenere la domanda risarcitoria degli investitori (un’eccezione oltretutto necessitata dal soppravvenuto venir meno della disponibilita’ dei prodotti finanziari in capo ai soggetti che avevano agito in giudizio). Tale eccezione, con cui non e’ stato operato alcun ampliamento dell’iniziale oggetto della controversia rimasta incentrata, per quanto qui rileva, sulle conseguenze prodotte dall’inadempimento dell’intermediario nella sfera economica dell’investitore – e’ rilevabile d’ufficio, e quindi pienamente ammissibile in appello, giusta l’articolo 345 c.p.c., comma 2. E’ noto, in proposito, che le eccezioni in senso stretto, rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte, o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio dal titolare: eccezioni, queste ultime, che, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico esigono il tramite di una manifestazione di volonta’ della parte (per tutte: Cass. 5 agosto 2013, n. 18602): la deduzione di cui qui si controverte non presenta alcuna di tali connotazioni.
2. – Il secondo mezzo oppone la violazione o falsa applicazione degli articoli 1223 e 1226 c.c., nonche’ articolo 1277 c.c.. L’istante si duole, in particolare, della tecnica di liquidazione del danno risarcibile, osservando come la Corte di merito abbia trasformato il debito di valore in debito di valuta e abbia mancato di omogeneizzare le varie poste, detraendo dalla somma di Euro 81.000,00, corrispondente al capitale investito negli anni 2000 e 2001, l’importo di Euro, 24.928,41, corrispondente al prezzo ricavato da essa ricorrente soltanto il 27 novembre 2006. Con particolare riferimento al capo della pronuncia con cui e’ stata disposta la restituzione, a carico di essa (OMISSIS), di una parte della somma gia’ versata da (OMISSIS), e’ poi dedotto che l’importo dovuto a tale titolo andrebbe maggiorato dei soli interessi legali.
Il motivo e’ fondato nei termini che si vengono ad esporre.
Il metodo adottato dalla Corte di merito nella liquidazione del danno produce, come effetto, che la decurtazione posta in atto intervenga tra valori non omogenei. All’opposto, occorre fare applicazione del criterio che questa Corte ha individuato con riferimento all’ipotesi di adempimento parziale dell’obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano: in quest’ultima ipotesi, come in quella in esame, si tratta infatti di comparare grandezze economiche espresse facendo uso di parametri monetari non coincidenti. L’omogeneizzazione dei valori andava quindi attuata secondo uno dei seguenti criteri, tra loro alternativi: esprimere in moneta attuale tutti i valori, rivalutando dall’epoca del fatto la somma equivalente all’entita’ del danno e dall’epoca del versamento quella riscossa per la vendita dei titoli; ricondurre quest’ultimo importo al valore che, in termini di espressione monetaria, avrebbe avuto all’epoca del fatto produttivo del danno, rivalutando poi la differenza tra le somme da comparare; rivalutare l’importo originariamente equivalente al danno sino all’epoca della vendita dei titoli, raffrontare i valori a quella data e rivalutare la differenza da tale data all’attualita’; rapportare il valore monetario del prezzo di vendita e del danno a una data intermedia e quindi effettuare il calcolo tra il dare e l’avere (si vedano, in tema: Cass. 3 settembre 2005, n. 17743; Cass. 15 luglio 2009, n. 16448; Cass. 17 luglio 2009, n. 16726). Analoghi criteri avrebbero dovuto adottarsi avendo riguardo agli importi percepiti in forza delle cedole, pure da ragguagliare, nel valore della moneta, alle altre somme che rilevano ai fini della quantificazione del danno.
Resta assorbita ogni questione relativa alla determinazione della somma che debba essere restituita dall’odierna ricorrente.
3. – Col terzo motivo e’ dedotta la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 115 c.p.c. e per violazione dell’articolo 2697 c.c.. Secondo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato nell’affermare che l’incasso degli importi delle cedole era non contestato. Viene rilevato, in proposito, che, in appello, la ricorrente aveva di contro sottolineato come fosse fatto noto che dal 1 gennaio 2002 la Repubblica Argentina avesse cessato di corrispondere interessi sui propri titoli.
Il motivo non ha fondamento.
Le deduzioni richiamate non integrano una contestazione quanto al dato della percezione di somme, derivanti dalle cedole dei titoli negoziali, per l’importo preso in considerazione dal giudice del gravame, e pari a Euro 4,280,15. La ricorrente ha bensi’ escluso, in appello, di aver percepito interessi a far data dal gennaio 2002, ma non ha contestato alcunche’ per il periodo anteriore (il primo acquisto di titoli risale, del resto, al gennaio 2000: cfr. sentenza, pag. 5). 1 evidente, poi, che anche le cedole maturate e riscosse prima del default vadano prese in considerazione ai fini della quantificazione del danno, costituendo esse una remunerazione del capitale investito che riduce l’entita’ del pregiudizio concretamente sofferto.
4. In conclusione, va accolto il secondo motivo, mentre devono essere respinti i restanti.
La sentenza e’ cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
P.Q.M.
LA CORTE
accoglie il secondo motivo e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
Motivazione semplificata.
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