In tema di determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente, in applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600 del 1973

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 24 luglio 2018, n. 19613.

La massima estrapolata:

In tema di determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente, in applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, si intende per “spesa per incrementi patrimoniali” ogni esborso effettuato a tale scopo, sicché degli incrementi patrimoniali fanno parte anche i finanziamenti soci e tutte le altre forme di capitalizzazione, da considerare spese per le quali vi sia stata effettiva uscita finanziaria da parte del contribuente.

Ordinanza 24 luglio 2018, n. 19613

Data udienza 12 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 22583/2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) giusta procura estesa in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 278/25/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 25.06.2010, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.6.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:
l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 259/01/2007 della Commissione tributaria provinciale di Foggia in accoglimento del ricorso proposto da (OMISSIS) avverso avvisi accertamento IRPEF annualita’ 2001-20022003-2004 sulla base di incrementi patrimoniali desunti da finanziamenti nei confronti della (OMISSIS) s.n.c. e da acquisti immobiliari;
l’Ufficio finanziario ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, commi 4 e 5, e dell’articolo 2697 c.c.”, per avere la CTR ritenuto illegittimo l’accertamento dell’Ufficio sul presupposto che il metodo sintetico sia applicabile solo nel caso di spese per incrementi patrimoniali e non anche nel presente caso, in cui si discute di “ingente finanziamento”;
con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, commi 4 e 5, e dell’articolo 2697 c.c., sull’onere della prova” per non avere la CTR tenuto conto che l’accertamento degli indici di capacita’ contributiva alla base della rideterminazione sintetica del reddito determinavano l’onere della prova a carico del contribuente circa la fonte del reddito medesimo;
con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “insufficienza della motivazione per totale travisamento del fatto”, lamentando che essendo stato effettuato l’accertamento nei confronti del socio e non della societa’, assumeva rilievo solo la verifica degli elementi indici di capacita’ contributiva quali l’avvenuto finanziamento alla societa’, essendo percio’ del tutto indifferente quale collocazione in bilancio lo stesso avesse avuto, nonche’ che la societa’ lo dovesse restituire al socio;
con il quarto motivo ha denunciato, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “difetto di motivazione in ordine all’esistenza degli indici di capacita’ contributiva” lamentando che la CTR si fosse limitata ad affermare in modo apodittico e del tutto generico che i finanziamenti non costituiscono incrementi patrimoniali, pur avendo l’Agenzia ribadito che il fondamento dell’avviso di accertamento a carico dell’attuale resistente consisteva nella rilevata capacita’ contributiva manifestata con il finanziamento alla societa’ di cui era co-amministratore e socio;
la contribuente si e’ costituita con controricorso, deducendo l’inammissibilita’ ed infondatezza del ricorso principale;
CONSIDERATO CHE:
1.1. e’ fondata la prima censura proposta dall’Ufficio ricorrente, illustrata con idonea esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione e critica adeguata e specifica della decisione impugnata, tale da consentire al Giudice del gravame di percepire con certezza e chiarezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (con conseguente rigetto dell’eccezione sollevata in merito dalla controricorrente);
1.2. l’accertamento sintetico sul reddito, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, commi 4 e 5, si basa, invero, sul concetto di esborso effettuato; degli incrementi patrimoniali fanno parte dunque anche i finanziamenti soci e tutte le altre forme di capitalizzazione, da considerare spese per le quali vi sia effettiva uscita finanziaria da parte della persona fisica;
1.3. i versamenti della contribuente in favore della Societa’ (OMISSIS) s.n.c. furono quindi legittimamente valorizzati dall’Ufficio quali indici presuntivi di maggiore capacita’ contributiva ai sensi dell’articolo 38, comma 4, cit.;
1.4. risultano pertanto erronee in diritto le diverse affermazioni della CTR, secondo cui i finanziamenti soci non possono considerarsi incrementi patrimoniali in quanto “crediti nei confronti della societa’ partecipata…(ndr. ovvero)… somme date a mutuo dai soci alla societa’ e quest’ultima ha l’obbligo di restituire tali somme con i tempi e le modalita’ previste dall’accordo di mutuo o finanziamento intercorso tra le parti”, non determinando inoltre alcun incremento di valore della quota societaria posseduta dal socio poiche’ “le operazioni di finanziamento effettuate dai soci per abbattere il forte indebitamento hanno la funzione di preservare la societa’ da eventuali procedure concorsuali per effetto della mancanza di liquidita’ per far fronte alle obbligazioni assunte”;
2. l’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento dei rimanenti motivi, relativi alla violazione dell’onere della prova a carico del contribuente e a vizi motivazionali;
3. la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, che nel decidere, anche ai fini delle spese del presente giudizio, si atterra’ al seguente principio di diritto: “A norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, commi 4 e 5, si intende per “spesa per incrementi patrimoniali” ogni esborso effettuato a tale scopo, sicche’ degli incrementi patrimoniali fanno parte anche i finanziamenti soci e tutte le altre forme di capitalizzazione, da considerare spese per le quali vi sia stata effettiva uscita finanziaria da parte del contribuente”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.

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