AI fini dell’esercizio del diritto di opzione, ex art. 18, comma 5, per il pagamento dell’indennità sostitutiva

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 23 luglio 2018, n. 19480.

La massima estrapolata:

AI fini dell’esercizio del diritto di opzione, ex art. 18, comma 5, per il pagamento dell’indennità sostitutiva, il termine decorre dalla conoscenza effettiva della sentenza di reintegra a prescindere dal deposito e quindi anche dalla lettura in udienza della decisione.

Ordinanza 23 luglio 2018, n. 19480

Data udienza 24 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7101/2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
Avverso la sentenza n. 961/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
che con sentenza del 27 settembre 2016, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano, accoglieva la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) S.p.A., avente ad oggetto il riconoscimento del diritto di opzione L. n. 300 del 1970, ex articolo 18, comma 5, esercitato il 21.5.2012 a seguito dell’ordine di reintegrazione emesso dal Tribunale di Roma con sentenza pronunciata contestualmente all’esito dell’udienza di discussione il 21.3.2012;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’opzione tempestivamente esercitata a seguito dell’invito alla ripresa del servizio formulato dal datore di lavoro, non potendo dirsi essa gia’ intervenuta nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della sentenza contestuale non avendo la cancelleria dato corso, per esserne dalla legge esonerata, alla comunicazione della sentenza, evento, peraltro, espressamente indicato dalla L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 5, come dies a quo per il computo del termine decadenziale ed insuscettibile, in quanto contemplato in una norma di stretta interpretazione, di essere surrogato con altro pur equipollente; per la cassazione di tale decisione ricorre la Societa’, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l’intimata non ha svolto alcuna difesa;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., e’ stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, la Societa’ ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 5, (nel testo antecedente alla novella di cui alla L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 42), lamenta la non conformita’ a diritto della lettura della predetta disposizione accolta dalla Corte territoriale intesa ad escludere l’ammissibilita’ di equipollenti alla comunicazione formale della sentenza di reintegra da parte della cancelleria che valgano ai fini dello spirare del termine decadenziale, sicche’ si debba fare, allo stesso fine, esclusivo riferimento al diverso evento dato dall’invito alla ripresa del servizio da parte del datore di lavoro;
che il motivo merita accoglimento alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr, Cass., 11.1.2016, n. 203) per il quale, ai fini del decorso del termine di decadenza di cui alla L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 5, per l’esercizio dell’opzione in favore del pagamento dell’indennita’ sostitutiva dell’ordine di reintegrazione, assume rilevanza la conoscenza effettiva e completa da parte del lavoratore della sentenza recante la declaratoria di illegittimita’ del licenziamento, a prescindere dalla comunicazione di avvenuto deposito della stessa da parte della cancelleria, risultando cosi’ idonea a riflettere tale situazione di conoscenza qualificata dal collegamento ad un atto formale anche la lettura integrale in udienza della sentenza con motivazione contestuale, secondo l’ipotesi verificatasi nella presente fattispecie che, dunque, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che provvedera’ in conformita’, disponendo altresi’ per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

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