Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 aprile 2018, n. 9964.
La qualità di socio di una snc non obbliga alla iscrizione alla gestione separata degli esercenti attività commerciali in assenza di partecipazione personale al lavoro.
Ordinanza 23 aprile 2018, n. 9964
Data udienza 31 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1424-2013 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1360/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/12/2011 R.G.N. 108/2009.
RILEVATO
che con sentenza depositata il 30.12.2011 la Corte d’appello di Firenze, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto l’opposizione di (OMISSIS) a cartella esattoriale emessa dall’Inps per il mancato pagamento dei contributi relativi alla gestione commercianti per il periodo 2003-2007 in considerazione della qualita’ di socio illimitatamente responsabile della societa’ (OMISSIS), rilevando che non erano emerse ulteriori attivita’ oltre quella dell’affitto di immobili di proprieta’ della societa’ e che detta attivita’ non configurava un’attivita’ economica organizzata qualifica’bile come imprenditoriale;
che avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso affidato a un motivo e il (OMISSIS) ha opposto difese con controricorso illustrate da memoria.
CONSIDERATO
che con l’unico motivo l’Inps denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 613 del 1966, articolo 1, L. n. 1397 del 1960, articolo 1 (come modificato dalla L. n. 662 del 1960, articolo 1, comma 203), L. n. 1397 del 1960, articolo 2, articoli 2291, 2298 e 2697 cod. civ. nonche’ vizio di motivazione, lamentando l’inversione dell’onere probatorio a fronte della presunzione dell’esercizio di attivita’ imprenditoriale da parte di una societa’ e dell’ampio oggetto perseguito dalla societa’ come risultante dalla visura presso la C.C.I.A.A., essendo pacifica la qualifica di socio illimitatamente responsabile e la mancata contestazione della sua partecipazione abituale e prevalente all’esercizio dell’attivita’ aziendale;
che secondo consolidato orientamento di questa Corte la societa’ di persone che svolga una attivita’ destinata alla locazione di immobili di sua proprieta’ e che si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attivita’ commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attivita’ non si inserisca in una piu’ ampia attivita’ di prestazione di servizi quale l’attivita’ di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 del 2013; Cass. n. 17643 del 2016; Cass. 29542 del 2017; Cass., ord., n. 126 del 2018);
che, infatti, presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti e’ che sia provato, in conformita’ a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, n. 662, articolo 1, comma 203, che ha sostituito la L. n. 160 del 1975, articolo 29, comma 1, lo svolgimento di un’attivita’ commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte del merito supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi;
che la Corte ha rilevato che la s.n.c. di cui il controricorrente era socio non svolgeva alcuna attivita’ diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili e non svolgeva attivita’ diverse da quella limitata alla riscossione del canone di locazione dell’immobile di cui era proprietaria, e pertanto non rileva la mancanza di prova che altri soci fossero impegnati negli atti di gestione ordinaria e straordinaria della societa’;
che, d’altra parte, dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attivita’ commerciale non rileva il contenuto dell’oggetto sociale, cosi’ come non e’ neanche significativa ai fini considerati la mancanza di prova idonea ad escludere la presunzione normativa di esercizio di attivita’ imprenditoriale ricollegabile, secondo l’assunto dell’istituto, alla circostanza che la societa’ fosse costituita in forma diversa da quella semplice;
che questa Corte – con riferimento alle societa’ di persona – ha anche affermato il principio (Cass. n. 3835 del 2016) secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, articolo 29 e della L. n. 45 del 1986, articolo 3 nelle suddette societa’ la qualita’ di socio non e’ sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita’ commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualita’ e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore, prova che, nel caso in esame, secondo i giudici di merito non e’ stata fornita;
che, pertanto, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio vanno regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
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