Il caso fortuito idoneo a fare venire meno la responsabilita’ del custode puo’ essere costituito anche dal comportamento colposo del danneggiato.

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 22 maggio 2018, n. 12579.

La massima estrapolata:

Il caso fortuito idoneo a fare venire meno la responsabilita’ del custode puo’ essere costituito anche dal comportamento colposo del danneggiato.

Ordinanza 22 maggio 2018, n. 12579

Data udienza 7 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6857/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ERCOLANO, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2316/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di genitori esercenti la potesta’ sul minore (OMISSIS), convennero in giudizio il Comune di Ercolano, davanti al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Portici, chiedendo il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della caduta del figlio, asseritamente avvenuta su di alcuni sacchi di immondizia lasciati incustoditi sulla pubblica via.
Si costitui’ in giudizio il Comune convenuto, chiedendo il rigetto della domanda.
Su richiesta del convenuto il contraddittorio venne esteso alla s.r.l. (OMISSIS), in qualita’ di gestore del servizio dei rifiuti del Comune, che rimase contumace.
Il Tribunale rigetto’ la domanda e condanno’ gli attori al pagamento delle spese di giudizio.
2. La pronuncia e’ stata appellata da (OMISSIS), frattanto divenuto maggiorenne, e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 9 giugno 2016, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre Danilo (OMISSIS) con atto affidato a tre motivi.
Resiste il Comune di Ercolano con controricorso.
Il Fallimento del (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c. e il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c.; con il secondo si lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c.; con il terzo, violazione delle regole sull’onere della prova.
Osserva il ricorrente che la Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che l’articolo 2051 cit. pone a carico del custode un obbligo superabile solo con la prova del caso fortuito; che comunque si sarebbe dovuta riconoscere l’esistenza di un’insidia e che la ricostruzione dei fatti sarebbe stata compiuta in maniera errata.
2. I tre motivi, da trattare congiuntamente in considerazione dell’evidente connessione, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.
La Corte d’appello, con un accertamento in fatto non suscettibile di riesame in questa sede, ha affermato che la caduta era da ascrivere a responsabilita’ esclusiva dell’allora minore (OMISSIS) il quale, uscendo in corsa da un vicolo per recuperare il pallone che gli era sfuggito, aveva attraversato la strada correndo verso il margine opposto ed era caduto su di un cumulo di immondizia collocato in terra perche’ i cassonetti erano pieni. La Corte napoletana ha anche aggiunto che il sinistro era avvenuto in pieno giorno di un giorno di primavera, sicche’ la visibilita’ era perfetta, per cui la causa della caduta, con conseguente ferimento alla mano, era da ricondurre a colpa dell’infortunato e dei suoi genitori.
A fronte di simile ricostruzione, il ricorrente insiste, da un lato, nel sostenere che i fatti si sarebbero svolti in modo diverso e, dall’altro, ricorda la natura della responsabilita’ del custode di cui all’articolo 2051 cit., sostenendo che il Comune di Ercolano avrebbe dovuto fornire la prova del caso fortuito. Cosi’ facendo, pero’, il ricorso tende da un lato al riesame del merito; dall’altro, non tiene presente che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che il caso fortuito idoneo a fare venire meno la responsabilita’ del custode puo’ essere costituito anche dal comportamento colposo del danneggiato (v., di recente, l’ordinanza 11 maggio 2017, n. 11526); il che e’ esattamente cio’ che la Corte di merito ha riconosciuto nel caso di specie. Ne’ mutano i termini del problema facendo applicazione dei criteri di cui all’articolo 2043 c.c., invocato nel secondo motivo di ricorso.
3. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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