Sussiste una responsabilita’ concorrente (dell’amministrazione penitenziaria) nell’ipotesi di uso volontario di sostanza stupefacente da parte di un detenuto, poi deceduto

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 21 maggio 2018, n. 12469.

La massima estrapolata:

Sussiste una responsabilita’ concorrente (dell’amministrazione penitenziaria) nell’ipotesi di uso volontario di sostanza stupefacente da parte di un detenuto, poi deceduto, atteso che tale condotta non esclude il nesso causale fra la condotta dell’amministrazione penitenziaria e la morte, ponendosi in rilievo, invece, che l’uso consapevole della droga importa senza dubbio assunzione del rischio, ma tanto non produce totale neutralizzazione degli antecedenti causali con conseguente esclusione della responsabilita’ dell’ente”.
In altri termini, secondo tale ricostruzione, se l’uso consapevole della droga importa senza dubbio assunzione del rischio, non comporta tuttavia una totale neutralizzazione degli antecedenti causali con conseguente esclusione della responsabilita’ dell’amministrazione carceraria, potendo quindi configurarsi una condotta colposa omissiva attribuibile alla casa circondariale, alla luce del generale obbligo dell’amministrazione penitenziaria di vigilanza e controllo sui detenuti richiamandosi, in generale, i compiti dell’amministrazione penitenziaria, concernenti l’assistenza sanitaria da prestare al detenuto, sin dal suo ingresso in carcere, ed, in particolare, le eventuali omissioni in riferimento alla specifica situazione dello stato patologico di tossicodipendenza accertato e registrato all’atto di ingresso in carcere del detenuto

Ordinanza 21 maggio 2018, n. 12469

Data udienza 6 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21332/2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende, giusta procure in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3513/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/03/2018 dal Cons. Dott. CIRESE MARINA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha chiesto la trattazione della causa in pubblica udienza e solo in subordine l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione con riferimento alle violazioni riscontrate.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 19.12.2005 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero della giustizia per sentir dichiarare la esclusiva responsabilita’ della Direzione della Casa circondariale di (OMISSIS) per la morte di (OMISSIS) avvenuta in data (OMISSIS) all’interno del carcere con conseguente condanna del Ministero convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici iure hereditatis e iure proprio, morali iure hereditatis e iure proprio ed esistenziali.
A sostegno della domanda deducevano che il (OMISSIS), tratto in arresto in flagranza per il furto di un telefono cellulare, all’atto dell’ingresso in carcere aveva dichiarato di essere stato tossicodipendente e di seguire una terapia di disintossicazione, che in data (OMISSIS) era stato dimesso dal Sert del carcere in quanto non presentava piu’ problematiche legate alla tossicodipendenza essendo emersa anzi la sua volonta’ di trovare un lavoro e di cambiare vita, e che in data (OMISSIS) era deceduto in carcere all’eta’ di ventiquattro anni a seguito dell’assunzione di cocaina, come attestato dall’esame autoptico.
Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e deducendo che la morte del (OMISSIS) non era addebitabile alla sola presenza di sostanze stupefacenti all’interno del carcere bensi’ alla condotta autonoma, attiva ed imprevedibile del medesimo consistita nell’assunzione di stupefacenti.
Con sentenza del 3.9.2007 n. 16590 il Tribunale di Roma rigettava la domanda con compensazione delle spese.
Proposto appello da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte d’Appello di Roma con sentenza in data 2.7.2012 rigettava il gravame e per l’effetto confermava la sentenza impugnata.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) articolato in cinque motivi cui resisteva con controricorso il Ministero della Giustizia.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo la trattazione della causa in pubblica udienza ed in subordine l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione della L. n. 354 del 1975, articoli 1, 11, 13 e 41, Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, articolo 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, articoli 2, 14 e 17, articolo 2043 c.c. e articolo 40 c.p., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte Territoriale ritenuto che “..non e’ affatto provato che la droga sia stata introdotta a causa di una omissione dei controlli dovuti e delle modalita’ per essi previste o a causa di scarsa diligenza del personale nell’effettuarli..”.
Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2049 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale negato la responsabilita’ dell’amministrazione penitenziaria in relazione alla scarsa diligenza nei controlli circa l’ingresso di sostanze stupefacenti nel carcere.
Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano la nullita’ della sentenza e del procedimento per omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la motivazione della sentenza impugnata sarebbe gravemente contraddittoria ed insufficiente in ordine alla introduzione della sostanza stupefacente in carcere.
Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 2043 c.c. e dell’articolo 40 c.p. (da ritenersi in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto la Corte d’appello ha negato il nesso di causalita’ tra l’introduzione della droga in carcere e la morte del (OMISSIS).
Con il quinto motivo le ricorrenti lamentano la nullita’ della sentenza o del procedimento per omessa e/o insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte territoriale insufficientemente e contraddittoriamente motivato sulla presunta assenza di responsabilita’ dell’amministrazione.
Vanno esaminati congiuntamente i motivi nn. 1, 2 e 4 del ricorso in quanto attengono al medesimo profilo della responsabilita’ dell’amministrazione carceraria in ordine al decesso di (OMISSIS).
I motivi sono fondati.
Ed invero questa Corte intende dare continuita’ al principio enunciato da Cass. Sez. 3, n. 12705/2015 (citata anche dal P.G. nelle sue conclusioni scritte), in relazione ad una fattispecie similare, e che a sua volta richiama Cass., n. 8051/2007, secondo cui “Sussiste una responsabilita’ concorrente (dell’amministrazione penitenziaria) nell’ipotesi di uso volontario di sostanza stupefacente da parte di un detenuto, poi deceduto, atteso che tale condotta non esclude il nesso causale fra la condotta dell’amministrazione penitenziaria e la morte, ponendosi in rilievo, invece, che l’uso consapevole della droga importa senza dubbio assunzione del rischio, ma tanto non produce totale neutralizzazione degli antecedenti causali con conseguente esclusione della responsabilita’ dell’ente”.
In altri termini, secondo tale ricostruzione, se l’uso consapevole della droga importa senza dubbio assunzione del rischio, non comporta tuttavia una totale neutralizzazione degli antecedenti causali con conseguente esclusione della responsabilita’ dell’amministrazione carceraria, potendo quindi configurarsi una condotta colposa omissiva attribuibile alla casa circondariale, alla luce del generale obbligo dell’amministrazione penitenziaria di vigilanza e controllo sui detenuti richiamandosi, in generale, i compiti dell’amministrazione penitenziaria, concernenti l’assistenza sanitaria da prestare al detenuto, sin dal suo ingresso in carcere, ed, in particolare, le eventuali omissioni in riferimento alla specifica situazione dello stato patologico di tossicodipendenza accertato e registrato all’atto di ingresso in carcere del detenuto.
Orbene la sentenza gravata laddove afferma tout court “..che non puo’ dirsi provata una responsabilita’ per colposa omissione dell’amministrazione in relazione alla presenza della droga tra i detenuti..” e che “.. la presenza della droga nell’istituto si inserisce di certo nella serie causale che ha dato luogo alla sciagurata dinamica conclusasi con il decesso del giovane (OMISSIS). Ma e’ solo perche’ egli, cedendo purtroppo ad una autodistruttiva pulsione, ha volontariamente assunto la droga reperita nell’istituto, che l’evento morte si e’ verificato. Tale condotta si e’ posta dunque come autonomo fattore causale del decesso” mostra di discostarsi dal principio dianzi enunciato in quanto, posta la volontaria assunzione della sostanza stupefacente, omette di valutare qualsiasi profilo attinente ad un concorso di colpa dell’amministrazione nella causazione del decesso del (OMISSIS).
La sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma affinche’ valuti l’eventuale concorso di colpa dell’amministrazione penitenziaria nel decesso di (OMISSIS) nonche’ per la regolamentazione delle spese del giudizio.
Gli altri motivi del ricorso, a parte ogni rilievo circa la loro inammissibilita’, sono assorbiti.

P.Q.M.

In accoglimento dei motivi nn. 1, 2 e 4 del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spesse del giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

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