Accertamento nullo se l’Agenzia non ha valutato le memorie presentate dal contribuente dopo la redazione del Pvc, in quanto vi è l’omissione di un preciso adempimento fissato per legge.

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 2 luglio 2018, n. 17210.

La massima estrapolata:

Accertamento nullo se l’Agenzia non ha valutato le memorie presentate dal contribuente dopo la redazione del Pvc, in quanto vi è l’omissione di un preciso adempimento fissato per legge.

Ordinanza 2 luglio 2018, n. 17210

Data udienza 6 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10196/2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1099/7/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO, SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 22/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/06/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’articolo 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, che aveva accolto l’appello di (OMISSIS) contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, relativo all’anno 2005.
CONSIDERATO
che il ricorso e’ affidato ad un unico motivo, col quale la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7 e della L. n. 241 del 1990, articolo 21 octies, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente annullato l’avviso di accertamento, avendo la CTR mancato di esaminare le memorie al PVC presentate dal contribuente;
che l’intimato si e’ costituita con controricorso;
che il motivo non e’ fondato;
che dalla lettura della decisione impugnata emerge come, nell’avviso di accertamento, l’Amministrazione avesse espressamente ammesso di non aver valutato le memorie presentate dal contribuente;
che il problema non e’ dunque quello della mancata motivazione su atti che avrebbero comunque dovuto costituire oggetto di valutazione, ma e’ piuttosto quello di aver omesso un preciso adempimento fissato per legge, ossia di prendere visione delle memorie;
che in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, la nullita’ consegue alle irregolarita’ per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto nonche’ al mancato obbligo di (almeno) valutare le osservazioni del contribuente, pur senza esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo (Sez. 6-5, n. 8378 del 31/03/2017); che la decisione della CTR e’ in linea col predetto principio; che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida, a favore della controricorrente, in Euro 8.000, oltre spese forfettarie in misura del 15%.
Motivazione semplificata.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *