Le società a capitale misto e in particolare le Spa a prevalente capitale pubblico che svolgono attività industriali sono tenute a pagare i contributi previsto dalla Cigs e mobilità

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 19 luglio 2018, n. 19249.

La massima estrapolata:

Le società a capitale misto e in particolare le Spa a prevalente capitale pubblico che svolgono attività industriali sono tenute a pagare i contributi previsto dalla Cigs e mobilità

Ordinanza 19 luglio 2018, n. 19249

Data udienza 3 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23589-2016 proposto da:
MAIONE CARMELO, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– resistente –
avverso la sentenza n. 1640/2016 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI depositata il 02/05/2016,;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/07/2018 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANO DORONZO.
RILEVATO
che:
il Tribunale di Benevento ha riconosciuto a (OMISSIS) il diritto all’assegno ordinario di invalidita’ ex lege n. 222 del 1984 e ha condannato l’Inps a corrispondere la prestazione con decorrenza dal 1/3/2009; l’Inps ha proposto appello dinanzi alla Corte d’appello di Napoli contestando la sussistenza del requisito sanitario; la Corte d’appello, dopo aver disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio e dato atto che dalla consulenza era emerso che il (OMISSIS) aveva una riduzione della capacita’ lavorativa idonea per la concessione della prestazione richiesta, ha accolto l’appello rilevando che l’Inps “all’udienza del 23/9/2015 depositava estratto contributivo dal quale emergeva la sussistenza di un reddito superiore” ai limiti di legge;
contro la sentenza ricorre il (OMISSIS), formulando tre motivi; l’Inps resiste depositando procura in calce alla copia notificata del ricorso; la proposta del relatore ex articolo 380 bis c.p.c. e’ stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.
CONSIDERATO
il ricorrente propone tre motivi di ricorso:
– violazione e falsa applicazione delle norme di cui alla L. n. 222 del 1984, articoli 1 e 4 i requisiti per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidita’ sono costituiti dalla riduzione della capacita’ di lavoro a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore e dal requisito contributivo: il requisito reddituale e’ estraneo alla fattispecie, non previsto dalla norma se non ai soli fini della integrazione al minimo dell’assegno di invalidita’;
– violazione e falsa applicazione dell’articolo 329 c.p.c. e articolo 2909 c.c.: l’appello dell’Inps aveva riguardato esclusivamente il requisito sanitario sicche’ sugli altri requisiti si era formato il giudicato implicito; – violazione e falsa applicazione degli articolo 115 c.p.c., articolo 416 c.p.c., L. n. 222 del 1984: l’Inps aveva contestato il giudizio del tribunale esclusivamente sotto il profilo del requisito sanitario, senza sollevare obiezioni in ordine al requisito economico, peraltro non prescritto dalla legge;
i motivi sono manifestamente fondati:
e’ stato infatti gia’ affermato da questa Corte (Cass. 12/01/2006, n. 443); che “In materia di invalidita’ pensionabile, l’accertamento, contenuto nella sentenza di accoglimento della domanda di assegno di invalidita’, si estende a tutti gli elementi che concorrono ad integrare, per legge, la fattispecie costitutiva del diritto all’assegno e, quindi, non solo al requisito sanitario, ma anche al requisito assicurativo e contributivo per l’accesso alla stessa prestazione. Ne consegue che l’impugnazione, ove investa la sussistenza di uno solo dei due requisiti, non preclude la formazione del giudicato, quantomeno implicito”;
il principio e’ stato ripreso di recente in una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, in cui si e’ affermato che “La circostanza della mancata impugnazione della decisione di primo grado, (anche) sotto il profilo della carenza del requisito contributivo non e’ stata in alcun modo contrastata dall’INPS nelle difese svolte nel controricorso. Consegue che, in difetto di specifica impugnazione da parte dell’INPS, sulla sussistenza di tale requisito, siccome relativa ad un indispensabile premessa o presupposto logico – giuridico della decisione di primo grado, di accoglimento della domanda, deve ritenersi formato il giudicato (implicito)” (Cass. 3/5/2006, n. 8746, che richiama Cass. n. 924/1999);
infine, deve rilevarsi che i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della prestazione in esame sono il requisito sanitario e quello contributivo-assicurativo, laddove il requisito reddituale opera solo ai fini dell’integrazione al trattamento minimo (Cass. n. 14823/2005; Cass. 2001, n. 1458, nelle motivazioni); conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata per un riesame della fattispecie alla luce dei principi di diritto su affermati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

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