È illegittimo l’avviso di accertamento emesso prima dei 60 giorni dall’accesso eseguito per un mero riscontro dei dati contenuti negli estratti conto già acquisiti dall’amministrazione finanziaria

Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 18 luglio 2018, n. 19128.

La massima estrapolata:

È illegittimo l’avviso di accertamento emesso prima dei 60 giorni dall’accesso eseguito per un mero riscontro dei dati contenuti negli estratti conto già acquisiti dall’amministrazione finanziaria: il diritto di contraddittorio previsto dallo Statuto del contribuente (legge 212/2000) va riconosciuto in tutte le ipotesi di accesso presso la sede del contribuente.
Anche se l’accesso presso il luogo d’esercizio dell’attività è finalizzato unicamente al reperimento della documentazione bancaria per verificare la rispondenza degli estratti conto rispetto alla contabilità della società ai fini procedimentali, l’Amministrazione deve ugualmente rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni prima di emettere l’accertamento. Questo in quanto l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus è posto a garanzia del pieno dispiegamento del contraddittorio processuale per consentire il più efficace esercizio della potestà impositiva.

Ordinanza 18 luglio 2018, n. 19128

Data udienza 20 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15658/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale e’ domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1371/17/2017 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata il 10/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:
– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEG ed IRAP per l’anno d’imposta 2006 emesso dall’amministrazione finanziaria nei confronti della societa’ contribuente sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale che aveva riguardato anche i movimenti bancari risultanti dal conto corrente alla medesima intestato, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello proposto dalla societa’ contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ed annullato l’atto impositivo impugnato sulla rilevata violazione del contraddittorio endoprocedimentale previsto dalla L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato articolo 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
– il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.
Considerato che:
– con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 sostenendo che avevano errato i giudici di appello ad annullare l’avviso di accertamento emesso nei confronti della societa’ sul presupposto, nella specie insussistente, dell’espletamento della verifica fiscale presso la sede destinata all’esercizio dell’attivita’ della predetta societa’; secondo la ricorrente, invero, “fatto pacifico in causa, come ben si puo’ leggere nella sentenza impugnata, e’ che nella presente fattispecie, l’Ufficio ha eseguito un’indagine bancaria-finanziaria, regolarmente autorizzata, e non gia’ una verifica fiscale in loco, sottoposta alle regole procedimentali imposte dalla normativa indicata in rubrica” (ricorso, pag. 3);
– il motivo e’ infondato e va rigettato;
– va preliminarmente rilevato, in fatto, che diversamente da quanto sostenuto nel ricorso agenziale, non solo la CTR ma persino l’Ufficio nel giudizio d’appello ha ammesso che quella espletata nel caso in esame e’ stato un accertamento condotto non soltanto a tavolino, ma anche mediante accesso nei locali della societa’ ove “i funzionari hanno semplicemente acquisito, in contraddittorio con la parte, la documentazione richiesta” (cosi’ a pag. 6 della sentenza la CTR si riferisce alle difese espletate dall’Ufficio appellante); a cio’ aggiungasi che la controricorrente ha riprodotto nel proprio atto di costituzione (alle pagg. 5 e 6), parte del contenuto del p.v.c. redatto dai funzionari dell’Agenzia delle entrate in cui, non solo si da’ atto dell’accesso effettuato presso la sede della societa’ verificata su incarico del Dirigente Capo Area Controlli dell’Agenzia delle entrate di Catania con nota esibita in visione “alla Signora (OMISSIS)”, “al fine di procedere alla verifica della rispondenza dei dati degli estratti conto bancari trasmessi dagli Istituti di credito su richiesta dello scrivente Ufficio ed i relativi conti risultanti dalla contabilita’ della societa’”, ma anche dell’informazione data alla parte dei “60 giorni di tempo per presentare memorie contenenti osservazioni e richieste agli Uffici competenti”;
– la correttezza della decisione assunta dalla CTR e’ quindi evidente, non dubitandone neppure la ricorrente che ammette che una verifica fiscale in loco e’ “sottoposta alle regole procedimentali imposte dalla normativa indicata in rubrica” (ricorso, pag. 3);
– d’altro canto, e’ consolidato in materia l’orientamento di questa Corte, secondo cui “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attivita’, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni determina di per se’, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimita’ dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poiche’ detto termine e’ posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed e’ diretto al migliore e piu’ efficace esercizio della potesta’ impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno detetininato l’emissione anticipata, bensi’ nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio” (Cass., Sez. U., n. 18184 del 2013);
– va altresi’ ricordato che questa Corte (sent. n. 29143 del 2017, che richiama Cass. n.15624 del 9/07/2014) ha affermato che le garanzie fissate nella L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, trovano applicazione a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati all’acquisizione della documentazione. Principio questo confermato, direttamente e indirettamente, dalla piu’ recente Sezioni Unite civili di questa Corte n. 24823 del 2015 e ribadito, da ultima, da Cass. n. 1007 del 17/01/2017) con la specificazione che “in tema di garanzie per il contribuente, l’obbligatorieta’ generalizzata del contraddittorio preventivo di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, applicabile a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione, esclude l’ammissibilita’ della cd. “prova di non resistenza”” (in senso analogo anche Cass. n. 1969 del 2017), ma anche ogni equiparazione dell’ipotesi di consegna della documentazione contabile spontaneamente effettuata dal contribuente presso gli uffici dove viene eseguita la verifica a quella compiuta presso la sede della societa’ e successivamente proseguita, ai sensi del comma 3 di detta disposizione, negli uffici dell’amministrazione, sussistendo l’obbligo del contraddittorio preventivo solo in tale ultimo caso (Cass. n. 6219 del 2018);
– in estrema sintesi, il motivo di ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimita’ nella misura liquidata in dispositivo, mentre, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica la Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.

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