A seguito della riforma del processo penale attuata con la L. 103/2017, la sentenza di non luogo a procedere emessa nell’udienza preliminare ex art. 425 c.p.p. è appellabile.

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Ordinanza 15 giugno 2018, n. 27526.

La massima estrapolate:

A seguito della riforma del processo penale attuata con la L. 103/2017, la sentenza di non luogo a procedere emessa nell’udienza preliminare ex art. 425 c.p.p. è appellabile. In assenza di disciplina transitoria, le nuove disposizioni trovano applicazione solo ai provvedimenti emessi successivamente all’entrata in vigore del nuovo testo normativo (3 agosto 2017), mentre deve ritenersi ancora impugnabile mediante ricorso per cassazione, secondo il previgente regime, la sentenza che sia stata emessa anteriormente a tale data.

Ordinanza 15 giugno 2018, n. 27526

Data udienza 9 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALMI;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/10/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
PALMI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SALVATORE DOVERE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. GALLI MASSIMO che ha concluso per la conversione in appello del ricorso e trasmissione degli atti all’autorita’ competente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., comma 3, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palmi ha “assolto” (OMISSIS) dal reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 95 “perche’ il fatto non costituisce reato”, ritenendo non accertato il dolo.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per la cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi deducendo la violazione di legge.
Rammentato che il vaglio richiesto al Giudice dell’udienza preliminare attiene alla possibilita’ di eventuali sviluppi del compendio probatorio possibili in sede dibattimentale e che il reato che occupa e’ integrato dalla falsita’ della dichiarazione a prescindere dalla sussistenza o meno dei requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorrente assume che l’erronea applicazione della legge penale e la palese illogicita’ della motivazione impugnata si rinviene laddove il giudice ha definito come assolutamente irrilevanti e prive di offensivita’ le predette difformita’ ed escluso gli elementi soggettivi del reato contestato sulla scorta di un dato non pertinente, quale l’essere il reddito effettivo notevolmente inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso va convertito in appello.
2.1. Appare opportuno precisare che oggetto del ricorso e’ propriamente una sentenza di non luogo a procedere (e non gia’ una sentenza di assoluzione), trattandosi di pronuncia emessa all’esito dell’udienza preliminare, non in seno ad un rito speciale.
2.2. Nella disciplina previgente alla L. 23 giugno 2017, n. 103 (“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”), risultava interpretazione non controversa che dalla previsione dell’articolo 428 c.p.p., come definita dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, articolo 4, derivasse la inappellabilita’ della sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell’articolo 425 dal giudice dell’udienza preliminare.
Si osservava che tale pronuncia “ha natura e funzione propria e resta inappellabile ai sensi dell’articolo 428 c.p.p. …, perche’ non e’ emessa nel processo, che ha precluso. Quand’anche pronunciata per causa di merito, difatti respinge la stessa richiesta di giudizio non per un ragionamento di prova, che presume l’assunzione dei mezzi in contraddittorio o l’affidamento di entrambe le parti agli atti d’indagine. Tale ontologica e funzionale diversita’ implica diverso ragionamento, fondato sulla prognosi negativa dell’accusa in giudizio alla luce delle indagini (…), cioe’ una valutazione potenziale, speculare a quella del decreto che dispone il giudizio (articolo 424 c.p.p., comma 1), laddove peraltro e’ revocabile (articolo 434)” (Sez. 5, n. 1948 del 29/10/2010 – dep. 21/01/2011, P.M. in proc. La Cavera e altri, Rv. 249092).
In particolare, al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Generale presso la Corte di appello era disponibile esclusivamente il mezzo del ricorso per cassazione (cfr. Sez. 5, n. 46800 del 24/10/2007 – dep. 17/12/2007, P.M. in proc. Piscitelli e altri, Rv. 238883). Limitazione che questa Corte ha ritenuto non sospettabile di incoerenza rispetto agli articoli 3 e 111 Cost. (Sez. 6, n. 48962 del 07/10/2016 – dep. 18/11/2016, Giuseppone, Rv. 268256).
2.3. Ma la citata L. n. 103 del 2017, articolo 1, comma 38, ha innovato il testo dell’articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, risultandone la sostituzione del ricorso per cassazione con l’appello (ulteriori modifiche, recate all’articolo 428, dai commi 39 e 40, qui non rilevano).
Di conseguenza, secondo il regime attualmente vigente la sentenza di non luogo a procedere, ex articolo 425 c.p.p., e’ appellabile.
Ad avviso di questa Corte resta precluso il ricorso per saltum; invero, la regola generale prevista dall’articolo 569 c.p.p., richiamata per il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Generale dall’articolo 608 c.p.p., comma 4 (non oggetto di modifiche ad opera della citata L. n. 103 del 2017), secondo la consolidata giurisprudenza di legittimita’ trova applicazione solo con riferimento alla fase di cognizione (Sez. 6, n. 9970 del 15/02/2005 – dep. 14/03/2005, P.M. in proc. Cicini, Rv. 231179), intendendosi per tale quella nella quale al giudice sono attribuiti pieni poteri di cognizione. Ne’ va ignorato che, a fronte di un testo previgente alle modifiche che in numero plurimo sono intervenute dall’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1988 – il quale prevedeva espressamente la possibilita’ per il procuratore della Repubblica ed il Procuratore generale (nonche’ per l’imputato) di proporre il ricorso per saltum -in sede di modifica dell’articolo 428 c.p.p. il legislatore del 2017 non ha riproposto quella disposizione, pur avendo ripristinato l’appellabilita’ della sentenza emessa ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., che era associata, in quel primo regime, al menzionato ricorso immediato.
2.4. Va anche considerato che questa Corte ha precisato che qualora la sentenza di non luogo a procedere sia stata emessa prima dell’entrata in vigore della L. n. 103 del 2017, essa e’ impugnabile mediante ricorso per cassazione secondo il regime previgente, in quanto le nuove disposizioni, in assenza di disciplina transitoria, trovano applicazione solo per i provvedimenti emessi successivamente all’entrata in vigore del nuovo testo normativo, dovendosi far riferimento, in tal caso, alla data di emissione del provvedimento impugnato per stabilire la disciplina applicabile (Sez. 5, n. 46430 del 13/09/2017 – dep. 09/10/2017, Bruzzese e altro, Rv. 271853).
Nel caso che occupa la sentenza impugnata e’ stata emessa il 25.10.2017; l’impugnazione, che pure denuncia la violazione di legge, si articola in censure che si indirizzano alla motivazione resa dal giudice territoriale, rimproverandola esplicitamente di “palese illogicita’” e stigmatizzando talune espressioni nonche’, piu’ in generale, la valutazione fatta di taluni dati fattuali (tanto si precisa in relazione al disposto dell’articolo 569 c.p.p., comma 3).
2.4. Ne consegue che l’impugnazione va qualificata come appello e che va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Reggio Calabria per l’ulteriore corso.

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