Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, l’efficacia di prova legale del verbale di accertamento

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 13 luglio 2018, n. 18587.

La massima estrapolata

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, l’efficacia di prova legale del verbale di accertamento non si estende alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale e alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza che possono risolversi in apprezzamenti personali per essere mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti, così repentini da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo e senza margine di apprezzamento, come avviene nel caso di identificazione del conducente di un veicolo in corsa.

Ordinanza 13 luglio 2018, n. 18587

Data udienza 18 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11161-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
PREFETTURA DI BRINDISI, MINISTERO DELLA DIFESA (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1810/2016 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 19/10/2016;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
RILEVATO
che:
– (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale di Brindisi confermo’ la pronuncia del Giudice di pace, che ebbe a rigettare la domanda di annullamento del verbale di contravvenzione per violazione del codice della strada elevata dai Carabinieri di Oria nei confronti dello (OMISSIS) per avere guidato l’autovettura della moglie (OMISSIS) nonostante la sospensione della patente di guida;
– gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
CONSIDERATO
che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere il Tribunale omesso di considerare le prove contrarie al contenuto del verbale redatto dai Carabinieri in ordine alla identita’ della persona che era alla guida dell’autoveicolo) e’ manifestamente fondato, in quanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi – nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, l’efficacia di prova legale del verbale di accertamento non si estende alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale e alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza che possono risolversi in apprezzamenti personali per essere mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti cosi’ repentini da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo e senza margine di apprezzamento, come avviene nel caso di identificazione del conducente di un veicolo in corsa (cfr. Cass., Sez. Un., n. 17355 del 24/07/2009; Cass., Sez. Un., n. 12545 del 25/11/1992);
– nella specie, i Carabinieri hanno veduto transitare l’auto Fiat intestata alla moglie dello (OMISSIS), ma non hanno avuto la possibilita’ di identificare de visu chi fosse il conducente dell’autovettura, cosicche’ quanto risulta dal verbale in ordine alla identita’ del conducente non gode di fede privilegiata e puo’ essere contrastato da prova contraria, senza necessita’ che sia proposta querela di falso;
– la censura, pertanto, risulta fondata e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Brindisi in diversa composizione;
– il secondo motivo rimane assorbito;
– il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione del Tribunale di Brindisi.

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