Al fine di stabilire l’esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 13 giugno 2018, n. 15374.

La massima estrapolata:

Al fine di stabilire l’esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l’ipotesi in cui l’atto sia stato depositato presso l’ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l’avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall’avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell’esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato.

Ordinanza 13 giugno 2018, n. 15374

Data udienza 7 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8711-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2052/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) propone, sulla base di cinque motivi, ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2052/15 del 3 dicembre 2015 della Corte di Appello di Firenze che – rigettato il gravame dalla stessa esperito contro la sentenza 2415/13 del 2 luglio 2013 del Tribunale di Firenze – ha confermato la declaratoria di tardivita’ e, dunque, l’improcedibilita’, dell’opposizione a decreto ingiuntivo da essa ricorrente proposto avverso il provvedimento monitorio emesso dal Tribunale fiorentino il 10 settembre 2010, di condanna al pagamento, in favore della societa’ (OMISSIS) S.p.a., della somma di Euro 192.290,99, oltre a interessi e spese della procedura.
2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente di aver prestato garanzia fideiussoria – solidalmente con il proprio germano, (OMISSIS) – in favore della societa’ (OMISSIS) S.r.l.(della quale il (OMISSIS) era l’amministratore unico), relativamente al contratto di locazione finanziaria di un elicottero, stipulato dalla suddetta societa’ con la societa’ (OMISSIS) S.p.a. il 1 febbraio 2007, per un importo complessivo di Euro 200.000,00, pari a 59 rate mensili di Euro 3.300,00 cadauna, piu’ IVA.
Deduce, inoltre, che – a seguito di un incidente di volo occorso il 9 agosto 2007, nel quale il velivolo andava distrutto e (OMISSIS) perdeva la vita – la societa’ (OMISSIS) S.r.l. non provvedeva al pagamento delle rate scadute a far data dal 1 ottobre 2007, di talche’ la locatrice finanziaria dichiarava di volersi avvalere della clausola contrattuale che prevedeva la risoluzione del contratto per inadempimento.
Conseguito dalla (OMISSIS) S.p.a. (dichiaratasi cessionaria del rapporto contrattuale intercorso tra (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.a.) decreto ingiuntivo nei confronti dell’odierna ricorrente, quest’ultima – asserendo di aver ricevuto la consegna del plico raccomandato contenente il provvedimento monitorio soltanto in data (OMISSIS), per essersi recata presso l’ufficio delle poste di (OMISSIS) in virtu’ di una notizia, solo indirettamente acquisita, circa la giacenza presso di esso dell’atto a lei indirizzato – proponeva opposizione a norma dell’articolo 645 cod. proc. civ..
Con tale iniziativa la (OMISSIS) chiedeva la revoca del provvedimento monitorio e, comunque, che fosse dichiarata la inefficacia e l’inoperativita’ della fideiussione da lei prestata (ovvero, la sua risoluzione), accertando, in ogni caso, l’adito Tribunale non essere l’opponente tenuta ad alcuna prestazione pecuniaria di garanzia verso l’ingiungente. Formulava, inoltre, istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di (OMISSIS) S.p.a., quale societa’ assicuratrice dell’elicottero oggetto del contratto di leasing.
Costituitasi nel giudizio di opposizione la societa’ (OMISSIS) S.p.a., eccepiva la tardivita’ dell’avversaria iniziativa ex articolo 645 cod. proc. civ., per essere stata richiesta la notificazione dell’atto opposizione il 29 dicembre 2010, e dunque oltre il termine ex lege di quaranta giorni, essendosi perfezionata la notificazione alla (OMISSIS) del decreto ingiuntivo il 28 ottobre 2010 (a tale data risalendo, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, articolo 8, comma 2, la scadenza del decimo giorno successivo all’invio della comunicazione di avvenuto deposito del plico contenente l’atto da notificare, non consegnato dall’ufficiale postale alla destinataria per assenza della stessa). A fronte di tale eccezione, l’odierna ricorrente – essendo stata dal Tribunale fiorentino immediatamente fissata udienza di precisazione delle conclusioni – reclamava il diritto di dimostrare la tempestivita’ della proposta opposizione, o, in alternativa, la sussistenza delle condizioni legittimanti l’opposizione tardiva, ovvero, subordinatamente, di quelle abilitanti la proposizione della querela di falso in via incidentale. Si ipotizzava, infatti, la falsita’ delle attestazioni dell’agente postale contenute sia nell’avviso di ricevimento della notifica per raccomandata del piego postale contenente il decreto ingiuntivo, sia nell’avviso di ricevimento di cui alla citata L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 2.
Disattesa la richiesta di prova testimoniale in ordine alla proposta azione ex articolo 221 cod. proc. civ., l’adito Tribunale rigettava, in composizione collegiale, la querela di falso proposta in via incidentale e dichiarava improcedibile, per tardivita’, l’opposizione a decreto ingiuntivo.
Esperito gravame dalla (OMISSIS), la Corte di Appello di Firenze lo respingeva con la citata sentenza n. 2052 del 2015.
3. Avverso la sentenza della Corte fiorentina ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), sulla base – come detto – di cinque motivi.
3.1. Con il primo motivo, viene dedotta – in relazione, congiuntamente, all’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3) e 5) – la violazione sia degli articoli 149 e 641 cit. codice di rito civile, sia della L. n. 890 del 1982, articolo 8, commi 2 e 4, oltre che “insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia”.
La ricorrente si duole del rigetto – da parte della Corte fiorentina – del primo motivo di gravame da essa proposto, per non avere il giudice di appello considerato che, all’atto della presa di possesso, ad opera di essa (OMISSIS), del plico contenente il provvedimento monitorio notificatole (avvenuta il (OMISSIS)), gli elementi da cui dedurre la decorrenza dei termini ex articolo 641 cod. proc. civ. erano soltanto quelli risultanti dalle annotazioni apposte dall’Ufficiale postale sul plico stesso, di talche’ dalla data del 10 novembre 2000, ivi annotata quanto all’invio della comunicazione di avvenuto deposito presso l’ufficio postale dell’atto notificato, si sarebbero dovuti calcolare i dieci giorni decorsi i quali computare il termine di quaranta giorni per l’opposizione (termine, pertanto, destinato a scadere il 30 dicembre 2010, con conseguente tempestivita’ dell’iniziativa ex articolo 645 cod. proc. civ.).
In particolare, la (OMISSIS) lamenta che il giudice di seconde cure – nel confermare la declaratoria di improcedibilita’ della proposta opposizione, gia’ operata dal primo giudice – avrebbe compiuto due affermazioni “sconcertanti sul piano del diritto”. Per un verso, infatti, la sentenza impugnata avrebbe affermato che la pendenza del termine, decorrente dall’invio della comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale, sarebbe stata “rinvenibile o verificabile dall’interessato con l’ordinaria diligenza”, e che, comunque, anche a voler dare rilievo alla data del 10 novembre 2010 annotata sul plico postale, quale dies a quo per il computo del termine di quaranta giorni, lo stesso sarebbe venuto a scadenza il 20 dicembre del 2010, donde la tardivita’ dell’opposizione proposta solo il successivo 29 dicembre.
A giudizio della ricorrente, la prima di tali affermazioni – peraltro, relativa a una circostanza mai emersa nel giudizio di primo grado non terrebbe conto del fatto che essa (OMISSIS) avrebbe “gia’ dato prova di accorta diligenza”, e cio’ per essersi recata presso l’ufficio postale “per la verifica dell’eventuale giacenza”, e cio’ “dopo che occasionalmente le era stato riferito della concomitante spedizione agli eredi dell’altra parte solidalmente obbligata per la fideiussione”. Quanto, invece, alla seconda affermazione della Corte fiorentina, essa sarebbe in contrasto “stridente” con la L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 4, giacche’, una volta individuato nel 10 novembre 2010 “il giorno di invio dell’avviso” di avvenuto deposito del plico da notificare, dal decimo giorno successivo ad esso (e dunque dal successivo 20 novembre) dovrebbe decorrere il termine ex articolo 641 cod. proc. civ., donde la supposta tempestivita’ dell’opposizione proposta il 29 dicembre 2010.
3.2. Il secondo motivo deduce – sempre in relazione all’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3) e 5) – la violazione degli articoli 149 e 650 cit. codice e della L. n. 890 del 1982, articolo 8, commi 2 e 4, oltre che “insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia”.
Ribadisce la ricorrente di aver gia’ sostenuto in appello – in alternativa alla tesi della tempestivita’ dell’iniziativa ex articolo 645 cod. proc. civ. – quella della sussistenza di una causa di forza maggiore, idonea a consentire la qualificazione della proposta opposizione come tardiva, ai sensi dell’articolo 650 codice di rito civ..
Difatti, l’annotazione apposta dall’ufficiale postale sul piego ritirato da essa (OMISSIS) il (OMISSIS) rivelerebbe l’esistenza “di un’evidente irregolarita’ e di un errore (ove mai di errore si trattasse) insito nel procedimento di notificazione)”, risultando da tale annotazione “una data di notifica diversa da quella che effettivamente risulta dalle cartoline postali ex adverso prodotte”.
Orbene, la Corte fiorentina si sarebbe rifiutata di apprezzare “l’incidenza causale” di tale circostanza “sulla tardivita’ stessa”, e cio’ avrebbe fatto sull’assunto che – anche a voler ipotizzare l’esistenza di una causa di forza maggiore – l’opposizione rimarrebbe comunque tardiva, giacche’ proposta comunque oltre il quarantesimo giorno dal “diverso dies a quo” (ovvero, il 10 novembre 2010) “sostenuto e indicato dall’opponente”. Cosi’ facendo, tuttavia, il giudice di appello avrebbe “reiterato il medesimo errore di interpretazione delle norme” gia’ sopra denunciato, omettendo di “computare dal 20 novembre 2010 i termini ex articolo 641 cod. proc. civ.”, ovvero non considerando la necessita’ del decorso di dieci giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuto deposito.
3.3. Il terzo motivo di ricorso ancora una volta proposto congiuntamente ai sensi dell’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3) e 5) – ipotizza la violazione dell’articolo 650 cod. proc. civ., oltre alla “insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia”.
Sul presupposto che il Tribunale di Firenze abbia riconosciuto nella sua iniziativa un’opposizione tardiva ex articolo 650 cod. proc. civ., (con statuizione che, in assenza di avversaria contestazione, avrebbe assunto “forza di giudicato”), la (OMISSIS) si duole del fatto che tanto il primo quanto il secondo giudice, limitandosi a dichiararne l’intempestivita’ e conseguente improcedibilita’, si sarebbero sottratti “alla verifica delle condizioni che rendevano accoglibile o inaccoglibile l’opposizione tardivamente proposta”, ovvero la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore.
3.4. Il quarto motivo – formulato, come tutti gli altri, in relazione all’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3) e 5) – ipotizza oltre alla violazione degli articoli 149, 221 e 222 cod. proc. civ. e L. n. 890 del 1982, articolo 8, commi 2 e 4, l’esistenza di “insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia”.
Si contesta la sentenza di appello laddove ha motivato il rigetto della querela di falso proposta in via incidentale sulla base della “laconica affermazione “le censure sono destituite di fondamento e vanno respinte””, sicche’ il sostanziale “silenzio assoluto” serbato sul punto dalla Corte fiorentina integrerebbe una “palese violazione” degli articoli 132 e 276 cod. proc. civ. e dell’articolo 118 disp. att. cod. proc. civ..
Sul presupposto che l’intento alla base dell’iniziativa assunta “non era mirato alla dimostrazione di attivita’ inesistenti, se non addirittura fraudolente, compiute dall’Agente postale”, bensi’ ad accertare – come ritenuto ammissibile da costante giurisprudenza di questa Corte – una immutazione del vero dovuta “soltanto a imperizia, leggerezza o negligenza” dello stesso, la (OMISSIS) si duole del fatto che la Corte fiorentina abbia condiviso la valutazione del primo giudice, in particolare laddove ha ritenuto non conferenti, rispetto al petitum della querela di falso, le prove testimoniali richieste, in quanto non idonee e sufficienti a dimostrare “le carenze additate nell’attivita’ dell’agente postale”. Per contro, assume l’odierna ricorrente, le testimonianze richieste erano tese a dimostrare, nel luogo in cui venne tentata la notificazione, “la presenza costante e continua di piu’ persone per ogni ora del giorno e della notte”, atteso che in quel periodo la (OMISSIS) era impegnata nell’allattamento del figlio neonato, convivendo, per giunta, sia con la madre che con la nonna ultranovantenne, quest’ultima affetta da morbo di Alzheimer, e dunque assistita giorno e notte da una badante, oltre che dai propri familiari; evenienze, tutte, che colliderebbero con l’attestazione dell’agente postale di non aver reperito presso l’indirizzo di destinazione del plico persone abilitate alla ricezione dello stesso.
La ricorrente si duole, inoltre, dell’affermazione contenuta nella sentenza di appello, laddove – condividendo la valutazione del primo giudice – ha reputato intempestiva la proposizione della querela, “poiche’ proposta in primo grado solo all’udienza di precisazione delle conclusioni”. Ed invero, a parte il contrasto con la lettera dell’articolo 221 cod. proc. civ. (secondo cui la querela “puo’ proporsi in qualunque stato e grado del giudizio”), questa affermazione non terrebbe conto del fatto che detta udienza non solo e’ stata “immediatamente successiva a quella di prima comparizione”, ma soprattutto la sede processuale in cui “la parte opposta ha depositato gli originali degli atti oggetto della querela e quella in cui e’ avvenuto l’interpello ex articolo 222 cod. proc. civ.”.
Infine, la ricorrente lamenta che il giudice di appello – sebbene abbia correttamente inteso che la querela di falso investiva pure la “errata indicazione della data del 10 novembre 2010 sul plico non consegnato alla (OMISSIS) e da quest’ultima ritirato presso l’Ufficio postale ove trovavasi in giacenza” (tema in relazione al quale la richiesta prova testimoniale era, evidentemente, superflua) – non ha “aggiunto alcunche’ a favore o contro la rilevanza dell’errore quale motivo di immutazione del vero a giustificazione e sostegno della querela di falso”.
3.5. Con il quinto motivo – del pari proposto ai sensi dell’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3) e 5) – e’ dedotta la violazione degli articoli 221 e 342 cod. proc. civ., in relazione agli articoli 163 e 346 cit. cod., oltre alla “insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia”.
Si censura la decisione impugnata laddove ha confermato la declaratoria di inammissibilita’ della querela anche sull’assunto che, in appello, le istanze istruttorie gia’ formulate in primo grado a sostegno della stessa, sarebbero state “solo richiamate per relationem”. Rivendica, infatti, la (OMISSIS) di aver operato in linea con le norme processuali, che fanno carico all’appellante di reiterare le istanze istruttorie gia’ proposte in primo grado, ma non certamente di “ricopiare parola per parola i capi della prova testimoniale”.
4. Ha resistito, con controricorso, alla descritta impugnazione (OMISSIS) S.p.a., eccependo preliminarmente l’inammissibilita’ del ricorso, sotto vari profili: innanzitutto, per difetto di autosufficienza; in secondo luogo, perche’ tutti e cinque i motivi evocano un vizio quello di insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione – non piu’ previsto nel testo dell’articolo 360 cod. proc. civ.; in terzo luogo, perche’ non conferente sarebbe il richiamo all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), atteso che nessuna delle censure evoca un problema di violazione o falsa applicazione di norme di diritto; in quarto luogo, perche’ sarebbe fuorviante il riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la Corte di Appello esaminato in ogni suo aspetto le censure formulate contro la sentenza di primo grado; infine, perche’ il petitum del ricorso sarebbe del tutto generico.
Nel merito, in ogni caso, la controricorrente ha chiesto dichiararsi l’infondatezza del ricorso.
In particolare, non fondato sarebbe il primo motivo, atteso che la Corte fiorentina – dopo aver esplicitato le ragioni per le quali, a norma di legge, l’opposizione della (OMISSIS) avrebbe dovuto essere proposta entro e non oltre il 7 dicembre 2010 – ha completato il proprio ragionamento, evidenziando, in via subordinata, che, anche a voler dare rilievo all’attestazione apposta dall’ufficiale postale sulla cartolina verde (“10-11-10 compiuta giacenza”), l’iniziativa ex articolo 645 cod. proc. civ. assunta dall’odierna dovrebbe ritenersi tardiva. Da tale data, infatti, decorerebbe il termine di quaranta giorni per la proposizione dell’opposizione, di talche’ il dies ad quem verrebbe a coincidere con il 20 (e non con il 29) dicembre del 2010, non potendo certo ipotizzarsi una seconda giacenza di dieci giorni.
Per la medesima ragione, d’altra parte, dovrebbero ritenersi infondati anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, giacche’ – in disparte il rilievo circa la non tempestivita’ (oltre che l’incompatibilita’) della tesi dell’opposizione tardiva, rispetto a quanto in precedenza ipotizzato dalla (OMISSIS) nel giudizio di primo grado – l’eventuale riscontro di una “causa di forza maggiore”, consistita nella erronea annotazione dell’ufficiale postale, non escluderebbe, comunque, che l’iniziativa ex articolo 645 cod. proc. civ. debba egualmente considerarsi “ultratardiva”, e cio’ proprio attribuendo alla data del 10 novembre 2010 l’idoneita’ a far decorrere il termine di quaranta giorni per la proposizione dell’opposizione.
Tutt’altro che “laconica” – per venire al quarto ed al quinto motivo di ricorso – sarebbe, infine, la motivazione con cui la sentenza impugnata ha rigettato la querela di falso, avendo la Corte esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto di non dover dare corso alla richiesta prova per testi (giacche’ costoro “non potrebbero mai dimostrare che il campanello non sia stato sentito per un qualsivoglia motivo dai presenti” nell’appartamento di residenza della (OMISSIS), “o che al limite esso non funzionasse” o che “i destinatari non fossero fisicamente in loco nei pochi attimi dell’arrivo dell’agente postale”), e cio’ al netto del rilievo, pure presente nella decisione del giudice di appello, circa l’intempestivita’ della sua proposizione e la mancata espressa indicazione, nell’atto di appello, dei mezzi istruttori necessari a supportare l’iniziativa ex articolo 221 cod. proc. civ., non potendo certo bastare un rinvio per relationem agli atti del giudizio di primo grado.
5. Ha presentato memoria la (OMISSIS), insistendo nelle ragioni di censura gia’ illustrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso va rigettato.
6.1. Nessuno dei motivi proposti e’, infatti, suscettibile di accoglimento.
In relazione ad essi, peraltro, va preliminarmente precisato che, quantunque ciascuno sia formulato ai sensi dell’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5) – oltre che n. 3) – nel testo novellato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012), testo applicabile ratione temporis, la ricorrente ha sempre denunciato il vizio di “insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia”, e non quello di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
Cio’ comporta che lo scrutinio demandato a questa Corte ai sensi della norma teste’ richiamata non potra’ tradursi in un sindacato sulla “sufficienza” dell’apparato motivazionale che sorregge la sentenza impugnata, stante l’avvenuta riduzione al “minimo costituzionale” per effetto della modifica legislativa de qua – del sindacato di legittimita’ sulla motivazione (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonche’ – ex multis – Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01).
6.2. Cio’ premesso, passando all’esame dei singoli motivi, deve osservarsi che il primo, il secondo e il terzo appaiono suscettibili di una disamina congiunta.
Attraverso di essi, infatti, l’odierna ricorrente pretende di attribuire rilevo decisivo all’annotazione che sarebbe stata apposta dall’agente postale sul piego da essa (OMISSIS) ritirato il (OMISSIS) (annotazione dalla quale risulterebbe la data del precedente 10 novembre come quella, a suo dire, di “invio” della comunicazione di avvenuto deposito, presso l’ufficio delle poste di Giugliano, del plico da notificarle), e cio’ nella prospettiva di dimostrare ora la tempestivita’ della proposta opposizione, ora la ricorrenza di “un’evidente irregolarita’” nel procedimento di notificazione (emergendo da tale annotazione “una data di notifica diversa da quella che effettivamente risulta dalle cartoline postali ex adverso prodotte”), idonea ad integrare quella ipotesi di forza maggiore che imporrebbe di qualificare la sua opposizione come “tardiva”, ex articolo 650 cod. proc. civ..
6.2.1. Le censure, come anticipato, sono infondate.
Esito, questo, che si impone alla stregua – innanzitutto – del principio secondo cui, “al fine di stabilire l’esistenza e la tempestivita’ della notificazione di un atto giudiziario eseguita a mezzo del servizio postale, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall’avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell’esecuzione della notificazione, della data in cui e’ avvenuta e della persona cui il plico e’ stato consegnato” (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 25 febbraio 2004, n. 3737, Rv. 570487-01). Di conseguenza, poiche’ – come evidenzia la stessa (OMISSIS) nel proprio ricorso – “dalle cartoline postali ex adverso prodotte” risulta il 18 ottobre 2010 quale giorno d’invio della comunicazione della tentata notificazione e dell’avvenuto deposito, presso l’ufficio postale di (OMISSIS), del plico contenente l’atto da notificare, e’ a partire da tale data che debbono farsi decorrere (ai sensi della L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 2) i dieci giorni decorsi i quali e’ maturata la compiuta giacenza, ponendosi, cosi’, il 28 ottobre 2010 come dies a quo del termine di quaranta giorni rilevante ai fini ed agli effetti dell’articolo 641 c.p.c..
A fronte di tali risultanze, dunque, non puo’ assumere rilievo ne’ l’avvenuto ritiro del plico, da parte della (OMISSIS), il successivo (OMISSIS) (e cio’ alla stregua del principio secondo cui “la notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale, sicche’ il termine per l’impugnazione (…) decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede la L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 4, nell’attuale formulazione”; cfr. Cass. Sez. 5, sent. 30 dicembre 2015, n. 26088, Rv. 638051-01), ne’, per le ragioni appena sopra illustrate, la data del 10 novembre 2010 che risulterebbe, a dire della ricorrente, da annotazioni apposte dall’Ufficiale postale sul plico da essa ritirato.
Ferme tali, assorbenti, considerazioni, deve in ogni caso rilevarsi che l’annotazione da ultimo menzionata individua nella data suddetta (ovvero il 10 novembre 2010) non quella dell’invio della comunicazione della tentata notificazione e dell’avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, bensi’ quella della “compiuta giacenza”. Ne consegue, pertanto, che e’ da ritenere corretta – sebbene non necessaria, per i motivi dianzi illustrati – l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata (sulla quale si appuntano, invece, le doglianze della (OMISSIS)), secondo cui, anche a volere dare ad essa rilievo, dalla stessa dovrebbero direttamente computarsi i quaranta giorni previsti dall’articolo 641 c.p.c., e non certo anche i dieci giorni, necessari proprio perche’ maturi la compiuta giacenza, di cui alla L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 2.
6.3. Anche i motivi quarto e quinto – suscettibili, del pari, di trattazione congiunta – non sono fondati, sebbene la motivazione della sentenza impugnata deve essere, sul punto, parzialmente corretta, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c..
6.3.1. Invero, in relazione al quarto motivo, deve sottolinearsi che se appare erronea l’affermazione della Corte di Appello di Firenze, laddove ha ritenuto inammissibile la querela di falso in via incidentale giacche’ proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni (avendo questa Corte, al contrario, affermato che “la previsione secondo cui la querela di falso puo’ essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione, ossia entro l’udienza di precisazione delle conclusioni”; Cass. Sez. 1, sent. 1 febbraio 2016, n. 1870, Rv. 638381-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-2, ord. 25 luglio 2013, n. 18069, Rv. 627309-01), infondata e’, pero’, la pretesa dell’odierna ricorrente, laddove lamenta una presunta “laconicita’” della motivazione con cui la sentenza di appello ha ritenuto non conferenti, rispetto al petitum della querela di falso, le prove testimoniali richieste, in quanto non idonee e sufficienti a dimostrare “le carenze additate nell’attivita’ dell’agente postale”.
Come rileva la controricorrente, la Corte di Appello – seppur recependo argomentazioni utilizzate gia’ dal primo giudice – ha illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione sul punto, con un apprezzamento non sindacabile in questa sede, se non nei limiti della verifica di una congrua motivazione. Ha affermato, infatti, questa Corte che “la proponibilita’ della querela di falso in via incidentale, quale mezzo per rimuovere la forza probatoria di un documento posto dall’avversario a base della domanda o dell’eccezione” (si trattava, nella specie, proprio dell’avviso di ricevimento di plico raccomandato), “esige la rilevanza del documento stesso, cioe’ la sua potenziale attitudine ad incidere sulla statuizione nel merito; detta indagine di fatto e’ rimessa al giudice della causa principale ed e’ incensurabile in sede di legittimita’ se adeguatamente motivata” (Cass. Sez. 2, sent. 26 marzo 2002, n. 4310, Rv. 55328001).
E sotto questo profilo “adeguata” risulta la motivazione della Corte fiorentina, laddove ha affermato – con riferimento ad una prova testimoniale tutta (e solo) tesa a dimostrare l’esistenza di una situazione familiare della (OMISSIS) asseritamente incompatibile con l’assenza di persone dalla sua abitazione – che i testi da escutere “non potrebbero mai dimostrare che il campanello non sia stato sentito per un qualsivoglia motivo dai presenti”, o che al limite esso non funzionasse”, ovvero che “i destinatari non fossero fisicamente in loco nei pochi attimi dell’arrivo dell’agente postale”.
Una conclusione, questa della “adeguatezza” della motivazione a sostegno del rigetto della querela di falso, da ribadire vieppiu’, proprio alla luce del gia’ richiamato principio della riduzione “al minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione del provvedimento impugnato, sindacato ormai possibile solo nei casi motivazione “apparente”.
Un’evenienza, quest’ultima pero’ ipotizzabile – come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte – o quando “la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perche’ consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento”, ovvero allorche’ risulti “perplessa e incomprensibile”, poiche’, in entrambi tali casi, “l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullita’ della sentenza impugnata per cassazione” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2011, n. 22232, Rv. 641526-01).
Nessuna di tali circostanze ricorre, tuttavia, nel caso di specie.
6.3.2. In merito, infine, all’ultimo motivo, che rivendica – a dispetto della differente decisione del secondo giudice l’ammissibilita’ delle istanze istruttorie gia’ formulate in primo grado a sostegno della proposta querela, sebbene nell’atto di appello “solo richiamate per relationem”, lo stesso appare nuovamente infondato.
Premesso, invero, che “ai sensi dell’articolo 221 cod. proc. civ., l’indicazione degli elementi e delle prove a supporto della querela di falso deve avvenire secondo i modi stabiliti dalla legge processuale e, percio’, ove si tratti di prova testimoniale, mediante indicazione specifica, ai sensi dell’articolo 244 cod. proc. civ., delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata” (Cass. Sez. 1, sent. 15 marzo 1991, n. 2790, Rv. 471285-01), deve precisarsi che tale regola va rispettata, ovviamente, anche nel giudizio di appello.
Sul punto, infatti, giova ribadire che “in osservanza del principio di specificita’ dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicche’ e’ inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado” (Cass. Sez. 2, sent. 23 marzo 2016, n. 5812, Rv. 639419-01).
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.
8. A carico della ricorrente, rimasta soccombente, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando (OMISSIS) a rifondere alla societa’ (OMISSIS) S.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.800,00, piu’ Euro 200,00 per esborsi, nonche’ spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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