La stipula, da parte dell’amministrazione comunale, di un contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione di lavori sulla pubblica via, non priva l’amministrazione committente della qualità di custode, ai sensi dell’articolo 2051 Cc

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 12 luglio 2018, n. 18325.

La massima estrapolata:

La stipula, da parte dell’amministrazione comunale, di un contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione di lavori sulla pubblica via, non priva l’amministrazione committente della qualità di custode, ai sensi dell’articolo 2051 Cc, sino a quando l’area di cantiere non sia stata completamente enucleata e delimitata, e sia stato vietato su di essa il traffico veicolare e pedonale, con conseguente affidamento all’esclusiva custodia dell’appaltatore. La realizzazione di un cantiere stradale su parte di una strada che (comunque) continui, nella parte non occupata, ad essere aperta al pubblico transito, non priva l’ente proprietario della qualità di custode della porzione di strada rimasta percorribile.

Ordinanza 12 luglio 2018, n. 18325

Data udienza 15 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5818-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona dei legali rappresentanti Dott.ssa (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 458/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 30/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione, con particolare riferimento al secondo di gravame.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Perugia, sezione di Gubbio, il Comune di (OMISSIS), esponendo che:
-) il (OMISSIS), mentre circolava a bordo d’un ciclomotore, cadde riportando lesioni personali;
-) la caduta avvenne a causa dell’impatto contro l’imprevedibile ostacolo costituito da una rete in plastica, posta a recinzione dell’area d’un cantiere stradale, aperto su commissione del Comune.
Chiese percio’ la condanna dell’amministrazione convenuta al risarcimento del danno.
2. Il Comune si costitui’ e nego’ di essere “custode” dell’area di cantiere, in quanto affidata all’appaltatore.
Chiamo’ comunque in causa la societa’ (OMISSIS), suo assicuratore della responsabilita’ civile, al fine di essere garantito in caso di accoglimento della domanda attorea.
La (OMISSIS) si costitui’ e, a sua volta, chiamo’ in causa la societa’ (OMISSIS) s.r.l., appaltatore dei lavori, indicandola come responsabile dell’accaduto, che resto’ contumace.
3. Con sentenza 29.12.2011 n. 7 il Tribunale dichiaro’ improcedibile la domanda nei confronti della societa’ (OMISSIS), a causa del suo fallimento, e rigetto’ la domanda attorea.
Quest’ultima statuizione venne appellata dalla parte soccombente. Con sentenza 30.7.2015 n. 458 la Corte d’appello di Perugia rigetto’ il gravame.
La Corte d’appello ritenne che:
-) il Comune non potesse essere chiamato a rispondere ex articolo 2051 c.c. del danno patito dall’attrice, perche’ con la stipula del contratto di appalto, “a prescindere dalla consegna dell’area”, il Comune aveva perso la qualita’ di custode;
-) il Comune non potesse rispondere nemmeno ex articolo 2043 c.c., perche’:
-) la difettosa installazione della rete di recinzione non era imputabile ad errori progettuali ascrivibili al Comune o a direttive da quest’ultimo impartite;
-) non rilevava che la strada percorsa dalla vittima fosse comunale, perche’ quella strada era priva di difetti.
4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con ricorso fondato su quattro motivi; ha resistito la (OMISSIS) con controricorso illustrato da memoria.
Il Comune di (OMISSIS) non si e’ difeso.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso.
1.1. I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perche’ pongono questioni strettamente connesse.
Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’articolo 2051 c.c..
Deduce, al riguardo, che erroneamente la Corte d’appello ha escluso l’invocabilita’ nei confronti del comune della presunzione di colpa di cui all’articolo 2051 c.c.. Osserva la ricorrente che l’errore della Corte d’appello sarebbe consistito nel ritenere che la sola stipula del contratto d’appalto bastasse di per se’ a far perdere al Comune la qualita’ di custode dell’area di cantiere.
1.2. Anche col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’articolo 2051 c.c..
Deduce che, anche ad ammettere che il Comune non fosse custode, ex articolo 2051 c.c., dell’area di cantiere, egli era in ogni caso custode ex articolo 2051 c.c. della strada percorsa dalla vittima: e poiche’ ivi avvenne il sinistro, il Comune comunque ne avrebbe dovuto rispondere ex articolo 2051 c.c..
1.3. I motivi, congiuntamente esaminati, sono fondati.
La qualita’ di custode e’ fattuale e non giuridica, e coincide con la possibilita’ di esercitare sulla cosa fonte di danno un potere di fatto.
Nel caso, pertanto, di affidamento in appalto di lavori di manutenzione stradale, la mera stipula del contratto d’appalto non priva affatto il committente della qualita’ di “custode”, ex articolo 2051 c.c., perche’ costituendo quella qualita’ la conseguenza di un rapporto fattuale, solo il concreto e materiale spossessamento dell’area poteva comportare la perdita di quella qualita’ (Sez. 3, Sentenza n. 15882 del 25/06/2013, Rv. 626858 – 01).
1.4. Ne’, al fine di escludere la responsabilita’ del custode di un’area aperta alla pubblica circolazione, puo’ avere rilievo di per se’ la circostanza che il danno sia stato causato da un fattore proveniente ab externo;
L’ente proprietario d’una strada e’ infatti obbligato a provvedere alla manutenzione di essa, ed a prevenire situazioni di pericolo per gli utenti. Tale obbligo e’ imposto dall’articolo 14 C.d.S. oltre che, per i Comuni, dal Regio Decreto 15 novembre 1923, n. 2506, articolo 5.
L’obbligo di prevenire le situazioni di pericolo e di mantenere in efficienza le strade aperte al pubblico transito comporta, per l’ente proprietario, il correlato obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (“banchina”), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilita’, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata (Sez. 3, Sentenza n. 5445 del 14/03/2006 (Rv. 588851 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22755 del 04/10/2013, Rv. 629057 – 01).
Pertanto la circostanza che sulla sede stradale fosse presente un ostacolo proveniente da un’area esterna alla sede stradale non bastava di per se’ ad escludere la responsabilita’ per custodia, ex articolo 2051 c.c., dell’amministrazione comunale, salvo che questa non avesse provato il caso fortuito.
1.5. La sentenza va dunque su questo punto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, la quale nel riesaminare il gravame di (OMISSIS) applichera’ i seguenti principi di diritto:
La stipula, da parte dell’amministrazione comunale, di un contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione di lavori sulla pubblica via, non priva l’amministrazione committente della qualita’ di custode, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., sino a quando l’area di cantiere non sia stata completamente enucleata e delimitata, e sia stato vietato su di essa il traffico veicolare e pedonale, con conseguente affidamento all’esclusiva custodia dell’appaltatore.
La realizzazione di un cantiere stradale su parte di una strada che continui, nella parte non occupata, ad essere aperta al pubblico transito, non priva l’ente proprietario della qualita’ di “custode” della porzione di strada rimasta percorribile.
3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso.
Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti dall’accoglimento dei primi due.
4. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:
(-) accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri due; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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