Sono soggetti a tassazione separata quali “redditi diversi” le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 1 giugno 2018, n. 14113.

La massima estrapolata:

Sono soggetti a tassazione separata quali “redditi diversi” le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Ordinanza 1 giugno 2018, n. 14081

Data udienza 23 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere

Dott. DI MAJO Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15768-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RAVENNA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3593/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 12/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/04/2018 dal Presidente relatore Dott. MARCELLO IACOBEILIS.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
– (OMISSIS) propone ricorso avverso la sentenza della CTR in epigrafe con la quale e’ stato rigettato l’appello proposto avverso la sentenza della CTP di Ravenna n. 146/2015 relativa ad un avviso di accertamento per irpef 2008;
– l’intimata non si e’ costituito;
– il ricorso si articola in due motivi;
– con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’articolo 67 del TUIR, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, laddove la CTR aveva riqualificato l’oggetto della compravendita da cessione di immobili a cessione di terreni;
Ritenuto che:
La censura e’ fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (1674/2018; 15629/2014) secondo cui In materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 81, comma 1, lettera b), (ora articolo 67) e articolo 16 (ora articolo 17), comma 1, lettera g) bis, sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, gia’ edificati; cio’ in quanto la “ratio” ispiratrice del citato articolo 81 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un’attivita’ produttiva del proprietario o possessore ma dall’avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica;
rilevato che:
– A tali principi non si e’ attenuta la CTR laddove ha ritenuto legittima la riqualificazione dell’oggetto della compravendita da cessione di immobili e cessione di terreno;
– risultano assorbite le ulteriori censure;
– Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed il rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.

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