Cartella di pagamento e l’intervenuto provvedimento di sequestro preventivo

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30346.

La massima estrapolata:

A fronte di una cartella di pagamento per imposte dichiarate e non versate, l’intervenuto provvedimento di sequestro preventivo penale rimuove l’obbligo di liquidazione della sanzione, rimanendo tuttavia a carico del contribuente le somme prevista a titolo di interessi.

Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30346

Data udienza 15 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10205/2012 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
– controricorrente –
e
(OMISSIS) spa, incorporante (OMISSIS) spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso lo studio (OMISSIS), in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania depositata il 5 ottobre 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2018 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

RITENUTO IN FATTO

1.A seguito di liquidazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54 bis, relativa all’anno 2003, l’Agenzia delle entrate notificava a (OMISSIS) la cartella di pagamento, per imposte dichiarate e non versate, per Euro 65.232,00, oltre sanzioni ed interessi per Euro 25.153,33.
2.La Commissione tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso del contribuente, in quanto l’avere subito un sequestro preventivo penale non eliminava l’obbligo di pagamento di sanzioni ed interessi, non potendo la sopravvenuta mancanza di mezzi finanziari esonerare dalla responsabilita’ per mancato pagamento delle imposte. Ben poteva il contribuente reperire altre fonti finanziarie.
3.Su appello del contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva parzialmente il ricorso con riferimento alle sanzioni, in quanto il sequestro preventivo era stato impugnato invano dinanzi al Tribunale del Riesame di Napoli e non consentiva di attingere somme dal conto corrente, se non previa commissione di reato. Tuttavia, nel dispositivo la Commissione dichiarava dovuti gli interessi sulle imposte pagate in ritardo.
4.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il contribuente.
5.Notificava controricorso l’Agenzia delle Entrate.
6.Notificava controricorso (OMISSIS) spa, incorporante (OMISSIS) s.p.a..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con un unico motivo di impugnazione il contribuente deduce violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1 n. 5, per contraddittorieta’, omessa e insufficiente motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto la Commissione tributaria regionale ha omesso di motivare sul rigetto della impugnazione per il pagamento degli interessi dovuti sulle somme a titolo di imposta.
1.1.Tale motivo e’ fondato.
Per la Suprema Corte e’ integrata l’ipotesi di assoluta carenza di motivazione, quando appunto la sentenza, in violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e articolo 118 disp. att. c.p.c., comma 1 manca delle argomentazioni atte a palesare le ragioni della decisione, perche’ una siffatta carenza, incidendo sul modello della sentenza descritto da tali disposizioni costituenti attuazione del principio costituzionale (articolo 111 Cost.) secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati -, ne determina la nullita’, prevista come motivo di ricorso per cassazione dall’articolo 360 c.p.c., n. 4, (Cass. Civ., 2 luglio 2004, n. 12114).
Invero, la Commissione tributaria regionale si e’ limitata, solo nel dispositivo, ad affermare “dichiara…dovuti gli interessi sulle somme pagate in ritardo”, senza indicare in motivazione la regione per cui, nonostante il provvedimento di sequestro preventivo da parte del giudice per le indagini preliminari, non erano dovute le sanzioni, ma restavano a carico del contribuente gli interessi. Infatti, in sede di appello il contribuente aveva chiesto l’eliminazione sia delle sanzioni che degli interessi (cfr. pagina 7 del ricorso per cassazione ove si riporta il ricorso in appello del contribuente “in subordine, il ricorrente chiedeva l’annullamento della cartella quanto meno nella parte relativa alle sanzioni e agli interessi, in considerazione del fatto che gli stessi erano maturati per la impossibilita’ di corrispondere il tributo”).
2.La sentenza va, quindi, cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.

M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Avv. Renato D’Isa

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