La cancellazione della società dal registro delle imprese: effetti

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 14 novembre 2018, n. 29251.

La massima estrapolata:

La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dall’art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso.

Ordinanza 14 novembre 2018, n. 29251

Data udienza 18 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11828-2017 proposto da:
BANCA (OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 416/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 30/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Genova emise, dietro richiesta della Banca (OMISSIS) s.p.a., un decreto ingiuntivo nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, intimando il pagamento della somma di Euro 227.290,07 in relazione ad un contratto di leasing immobiliare.
Il decreto fu opposto dalla (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, la quale in via riconvenzionale chiese che la Banca intimante fosse condannata, ai sensi dell’articolo 1526 c.c., alla restituzione degli importi gia’ riscossi, previa deduzione di un equo compenso conseguente all’utilizzo del bene.
Nel giudizio si costitui’ la Banca (OMISSIS), chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Il Tribunale, previo espletamento di una c.t.u. per la determinazione del valore locatizio dell’immobile, accolse l’opposizione della societa’ ingiunta, revoco’ il decreto ingiuntivo, accolse la domanda riconvenzionale e condanno’ la Banca (OMISSIS) al rimborso, in favore della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, della somma di Euro 150.567,57, oltre interessi e con il carico delle spese di lite.
2. La pronuncia e’ stata impugnata dalla Banca soccombente e la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 30 marzo 2017, ha rigettato l’appello, ha confermato la decisione di primo grado ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Genova propone ricorso la Banca (OMISSIS) s.p.a. con atto affidato ad un solo motivo.
La (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., e la societa’ ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 4), nullita’ della sentenza in quanto pronunciata nei confronti di un soggetto inesistente, nonche’ violazione e falsa applicazione dell’articolo 2495 c.c. e degli articoli 75, 82, 83 e 156c.p.c., per non avere il giudice di merito riconosciuto che l’intervenuta cancellazione della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ne aveva determinato l’estinzione e, di conseguenza, la perdita della capacita’ di stare in giudizio.
Sostiene la Banca ricorrente che la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e’ stata cancellata dal registro delle imprese in data 1° febbraio 2008, per cui la sentenza impugnata sarebbe nulla, inesistente o comunque inutiliter data, siccome pronunciata nei confronti di un soggetto inesistente gia’ da prima del momento in cui il giudizio fu incardinato.
2. Giova innanzitutto premettere che non e’ in discussione la scansione temporale di alcuni fatti decisivi; in particolare, dal controllo degli atti processuali, ai quali questa Corte puo’ accedere in considerazione del vizio prospettato, risulta che la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione fu effettivamente cancellata dal registro delle imprese in data 1° febbraio 2008, che il decreto ingiuntivo nei suoi confronti fu emesso in data 8 agosto 2008 e che l’opposizione al decreto fu proposta con atto di citazione notificato il 1 ottobre 2008.
2.1. La presente vicenda, quindi, ha avuto inizio in un momento successivo a quello in cui la societa’ debitrice era stata cancellata dal registro delle imprese e in un’epoca ampiamente successiva all’entrata in vigore della riforma che ha modificato, tra gli altri, l’articolo 2495 c.c.. Riguardo a detta norma le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 12 marzo 2013, n. 6070, hanno affermato, in continuita’ con la precedente sentenza 22 febbraio 2010, n. 4060, che la cancellazione della societa’ dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della societa’ cancellata, priva la societa’ stessa della capacita’ di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall’articolo 10 L. fall.); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la societa’ e’ parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli articoli 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della societa’, ai sensi dell’articolo 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe piu’ stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della societa’, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilita’, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non puo’ eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo e’ occorso.
L’applicazione di questa giurisprudenza, alla quale l’odierno Collegio presta convinta adesione, rende necessario esaminare due problemi: da un lato, quello del momento in cui la questione della cancellazione e’ stata effettivamente posta, con conseguente ammissibilita’ o meno della produzione della documentazione attestante la cancellazione anche in sede di legittimita’ (articolo 372 c.p.c.); dall’altro, quello della notifica dell’odierno ricorso, che la stessa parte ricorrente ha compiuto alla societa’ in persona del liquidatore anziche’ ai singoli soci. Effettivamente, appare in modo palese che l’odierna parte ricorrente ha tenuto un comportamento processuale, per cosi’ dire, ondivago, perche’ ha preso per prima l’iniziativa al fine di ottenere il decreto ingiuntivo nei confronti di una societa’ gia’ cancellata, ha lasciato sullo sfondo il problema per i due gradi dei giudizi di merito (anche l’atto di appello contiene appena un cenno a questa circostanza, e comunque si conclude chiedendo la condanna al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo) e l’ha poi fatto riemergere in questa sede, dopo che il giudizio di primo e di secondo grado avevano avuto un risultato per essa sfavorevole.
Cio’ nonostante, la questione della produzione documentale e’ superabile, posto che la certificazione della cancellazione era stata gia’ prodotta in sede di merito e che, comunque, sarebbe stata producibile anche in questa sede, trattandosi di documentazione riguardante, almeno potenzialmente, la nullita’ della sentenza impugnata (v. l’ordinanza 11 luglio 2014, n. 16036, e la sentenza 9 maggio 2016, n. 9334); quanto, invece, alla notifica dell’odierno ricorso alla persona fisica del liquidatore anziche’ ai soci – come sarebbe dovuto avvenire alla luce della citata sentenza n. 6070 del 2013 – si tratta di una conseguenza che deriva dal fatto che il ricorso non poteva che essere notificato all’unico contraddittore esistente nel giudizio di appello, ossia il liquidatore, benche’ di una societa’ gia’ cancellata.
2.2. Traendo le conclusioni del ragionamento svolto fin qui, risulta evidente che il motivo di ricorso e’ fondato e che la causa non avrebbe dovuto neppure essere intrapresa nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, dal momento che essa non era piu’ esistente come soggetto di diritto gia’ da prima che fosse emesso il decreto ingiuntivo. Ne’ i termini della questione mutano per il fatto che, revocato il decreto, il giudice di merito abbia accolto la domanda riconvenzionale della societa’ opponente, posto che anche tale domanda traeva origine da un giudizio che non sarebbe neppure dovuto cominciare nei confronti di quel contraddittore ed era comunque proposta da un soggetto non piu’ giuridicamente esistente.
3. In conclusione, ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., il ricorso e’ accolto e la sentenza impugnata e’ cassata senza rinvio, perche’ la causa non poteva essere proposta.
A tale esito segue la necessita’ di liquidare le spese per i tre gradi di giudizio. In relazione alla particolarita’ della vicenda processuale ed al contenuto delle due pronunce di merito, entrambe sfavorevoli all’odierna parte ricorrente, appare opportuno disporre l’integrale compensazione di tutte le spese di giudizio, posto che la vicenda processuale ha avuto origine proprio da un’iniziativa della stessa Banca (OMISSIS) ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e compensa integralmente le spese dei tre gradi di giudizio.

Avv. Renato D’Isa

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