Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 marzo 2023| n. 7179.
La cancellazione dal registro delle imprese del consorzio con attività esterna
La cancellazione dal registro delle imprese del consorzio con attività esterna produce l’effetto costitutivo dell’estinzione irreversibile dell’ente, anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti, irrilevante essendo la protrazione di fatto dell’esercizio dell’attività dopo l’annotamento camerale.
Ordinanza|10 marzo 2023| n. 7179. La cancellazione dal registro delle imprese del consorzio con attività esterna
Data udienza 13 gennaio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. – Consorzi con attività esterna – Autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici – Cancellazione dal registro delle imprese – Effetto costitutivo dell’estinzione irreversibile della società – Giudizio intentato dall’ex rappresentante di una società estinta – Condanna alle spese in proprio della persona che abbia speso la qualità di legale rappresentante – Legittimità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUBINO Lina – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30602/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, e (OMISSIS) IN PROPRIO, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. Paolo Fiorilli, rappresentati e difesi dall’Avv. Luigi Filippo Paolucci;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., quale incorporante la (OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. Pasquale Frisina, dal quale e’ rappresentato e difeso;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS) E (OMISSIS), QUALI EREDI DI (OMISSIS);
– intimati –
Avverso la sentenza n. 4520/2020 della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il giorno 25 settembre 2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2023 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI.
La cancellazione dal registro delle imprese del consorzio con attività esterna
FATTI DI CAUSA
1. Avverso il precetto per il pagamento della somma di Euro 3.321.775,64 (oltre interessi e spese) notificato ad istanza del (OMISSIS), la societa’ (OMISSIS) s.r.l. spiego’ opposizione ex articolo 615 c.p.c., comma 1, deducendo, in estrema sintesi, la carenza di legittimazione dell’intimante, in quanto soggetto giuridico estinto per cancellazione dal registro delle imprese.
Accogliendo la domanda, l’adito Tribunale di Roma dichiaro’ inefficace l’atto di precetto e condanno’ (OMISSIS) in proprio, quale persona fisica che aveva intimato precetto per conto dell’ente estinto, alla refusione delle spese di lite.
2. L’appello interposto dal (OMISSIS), da (OMISSIS) in proprio quale consorziato nonche’ quale rappresentante dell’altra consorziata (OMISSIS) (e, per essa, dei suoi eredi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), e’ stato rigettato dalla decisione in epigrafe indicata, la quale, anche per le spese del secondo grado, ha condannato (OMISSIS) in proprio, dacche’ qualificatosi legale rappresentante di un soggetto non piu’ esistente.
3. Ricorrono uno actu per cassazione il (OMISSIS) e (OMISSIS) in proprio, affidandosi a due motivi; resiste, con controricorso, la (OMISSIS) S.p.A., societa’ incorporante la (OMISSIS) s.r.l..
4. Non hanno svolto difese in grado di legittimita’ gli intimati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
5. Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo censura la sentenza impugnata sotto un duplice profilo: (a) per violazione e falsa applicazione degli articoli 2191, 2193 e 2945 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere “ritenuto che la cancellazione dal registro delle imprese di un consorzio con attivita’ esterna ne implichi puramente e semplicemente l’estinzione (…) pur affermando che non e’ preclusa la possibilita’ di dimostrare l’inesistenza dei presupposti per la cancellazione e quindi la non estinzione del consorzio”; (b) per omesso esame di fatto decisivo (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non avere considerato che la prosecuzione del giudizio concluso con il titolo esecutivo azionato costituiva la prova della continuata attivita’ del (OMISSIS).
1.1. Il motivo, complessivamente cosi’ formulato, e’ infondato, pur occorrendo emendare la sentenza impugnata, conforme a diritto, ma basata su una motivazione in parte errata, abbisognevole, pertanto, di correzione ai sensi dell’articolo 384, u.c. codice di rito.
Invero, il giudice territoriale, definita la natura dell’appellante come consorzio ad attivita’ esterna (qualificazione non piu’ discutibile, siccome non attinta da censura), dal rilievo dell’applicabilita’ dell’articolo 2495 c.c. anche alle societa’ di persone ha desunto che il fenomeno estintivo, operante dall’avvenuta volontaria cancellazione dell’ente dal registro delle imprese, fosse astrattamente superabile, seppur in concreto non superato, in quanto “era onere dell’appellante – che afferma la persistente attivita’ del consorzio a prescindere dalla cancellazione – allegare e provare detta circostanza, onere non adempiuto”.
L’argomentazione non e’ corretta.
Secondo il fermo indirizzo ermeneutico di questa Corte, i consorzi con attivita’ esterna, svolgendo attivita’ ausiliaria per conto delle imprese consorziate, costituiscono, nei confronti dei terzi, autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, portatori di interessi e posizioni giuridiche soggettive distinti dalle imprese consorziate; lo statuto di disciplina dettato dal codice civile per siffatti consorzi, caratterizzato dal sistema di pubblicita’ legale relativo alla struttura organizzativa (articolo 2612), dalla rappresentanza in giudizio (articolo 2613), dal fondo comune (articolo 2614) e, soprattutto, dalla responsabilita’ nei confronti dei terzi (articolo 2615), evidenzia una sicura assimilazione alle societa’ per azioni, confortata dalla parziale estensione delle regole stabilite per siffatte societa’ operata dall’articolo 2615-bis, come aggiunto dalla L. 10 maggio 1976, n. 377, articolo 4 (cfr., in tal senso, Cass. 16/12/2013, n. 28015; Cass. 03/06/2010, n. 13465).
Di cio’ costituisce logico corollario l’applicazione (anche) ai consorzi con attivita’ esterna del principio secondo cui, ai sensi dell’articolo 2495 c.c., comma 2, (nel testo introdotto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, articolo 4), la cancellazione dal registro delle imprese produce l’effetto costitutivo dell’estinzione irreversibile della societa’, anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti (cosi’ Cass. 18/09/2007, n. 19347).
Si deve concludere nel senso che la (pacifica) cancellazione del (OMISSIS) dal registro delle imprese ne abbia determinato la definitiva scomparsa dal mondo giuridico, insuscettibile di una qualsiasi forma di reviviscenza in conseguenza della effettiva protrazione, pur dopo l’annotamento camerale, di un’attivita’ concretamente esplicata.
Va in definitiva affermato il seguente principio di diritto: “La cancellazione dal registro delle imprese produce l’effetto costitutivo dell’estinzione irreversibile del consorzio con attivita’ esterna, anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti, irrilevante divenendo l’effettiva protrazione, anche dopo l’annotamento camerale, di un’attivita’ ad opera dell’ente”.
1.2. Le illustrate considerazioni palesano l’irrilevanza dell’altro profilo di doglianza articolato, concernente l’omesso apprezzamento di una circostanza fattuale idonea a dimostrare la mera apparenza dell’estinzione del consorzio.
Censura, in ogni caso, inammissibile, siccome non formulata in maniera conforme alle prescrizioni del codice di rito.
Secondo la consolidata lettura esegetica offerta dal giudice della nomofilachia, l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Da cio’ consegue che, onde assicurare l’osservanza delle previsioni dettate degli articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’” (ex plurimis, sulla scia di Cass., Sez. U, 07/04/2014, nn. 8053-8054, v. Cass. 27/11/2014, n. 25216; Cass. 11/04/2017, n. 9253; Cass. 29/10/2018, n. 27415).
Nella specie, in palmare contrasto con i descritti oneri allegativi, della circostanza fattuale di cui si lamenta il mancato scrutinio, non risultante dalla sentenza impugnata, parte ricorrente non menziona il veicolo ed il tempo di introduzione nel thema decidendum della lite, ne’, tampoco, la diatriba processuale sviluppatasi sulla questione.
2. Con il secondo mezzo, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 94 c.p.c., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato (OMISSIS) alla refusione delle spese di giudizio, fondando la statuizione sul mero rilievo dell’aver agito per conto di un ente estinto, senza specificare, come invece prescritto dalla norma asseritamente trasgredita, i “gravi motivi” (comunque non sussistenti) giustificanti la condanna del rappresentante.
2.1. Il motivo e’ infondato.
Presupposto di operativita’ dell’articolo 94 c.p.c. e’ l’esistenza di un valido rapporto di rappresentanza (o di assistenza) tra la parte e il soggetto che abbia agito in giudizio legittimamente spendendo detta qualita’, soggetto che diviene destinatario della condanna alla refusione delle spese – in uno (ed anche in solido) con il rappresentato – a titolo di sanzione per l’imprudente iniziativa (o condotta) processuale, idonea ad esporre il rappresentato a maggiori ed evitabili esborsi (sul tema, Cass. 20/05/2020, n. 9203; Cass. 28/10/2019, n. 27475).
Nella vicenda in parola, difettando il presupposto della legittima contemplatio domini, chiara si appalesa l’inconferenza del richiamo positivo posto a suffragio del motivo in scrutinio.
La condanna di (OMISSIS) in proprio alla refusione delle spese dei gradi di merito del giudizio si basa infatti sul riscontro di un’immedesimazione organica non sussistente, attesa la pregressa estinzione dell’ente collettivo assertivamente rappresentato.
Cosi’ giustificata, la statuizione e’ conforme al principio di diritto, piu’ volte enunciato da questa Corte, secondo cui in ipotesi di giudizio intentato dall’ex rappresentante di una societa’ estinta, e’ legittima la condanna alle spese in proprio della persona che abbia speso la – giuridicamente impossibile – qualita’ di legale rappresentante di un soggetto non piu’ esistente (v. Cass. 22/01/2020, n. 1392; Cass. 12/12/2019, n. 32728; Cass. 22/05/2018, n. 12603).
3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, si assume violazione e falsa applicazione dell’articolo 2495 c.c., inficiante la statuizione (ove non considerata mero obiter dictum) con cui la gravata pronuncia ha affermato la possibilita’ dei soci successori di agire, sic et simpliciter, in luogo del consorzio estinto, successione per converso ipotizzabile soltanto in presenza di plurime condizioni da acclarare in concreto.
3.1. La doglianza e’ inammissibile.
Come adombrato dallo stesso ricorrente incidentale, essa svolge critica ad un’argomentazione sprovvista di qualsivoglia incidenza (e, quindi, del tutto priva di decisivita’) ai fini del provvedimento adottato, potendo senza dubbio espungersi dalla motivazione l’affermazione qui censurata senza in alcun modo minare la compiutezza e la concludenza del ragionamento svolto: un mero obiter dictum, avverso il quale difetta l’interesse all’impugnazione.
4. In definitiva: il ricorso principale e’ rigettato, il ricorso incidentale e’ dichiarato inammissibile.
5. La soccombenza reciproca e l’assoluta novita’ della questione giuridica negli esatti termini affrontata giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del grado.
6. Atteso l’esito della lite, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – da parte dei ricorrenti, principali ed incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto, ove dovuto, rispettivamente per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto, rispettivamente, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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