Cancellazione della società dal registro delle imprese

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 12 febbraio 2020, n. 3375.

La massima estrapolata:

La cancellazione della società dal registro delle imprese per trasferimento della sede sociale all’estero non implica la cessazione della sua attività, sicché tale società, non venendo meno, non perde la sua legittimazione processuale ad agire o resistere in giudizio.

Ordinanza 12 febbraio 2020, n. 3375

Data udienza 27 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2025-2018 proposto da:
(OMISSIS) SAS (OMISSIS), in persona del Legale rappresentante (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Direttore Generale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1259/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

La societa’ (OMISSIS) sas (OMISSIS) ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1259 del 2017 che, confermando integralmente la pronuncia di primo grado, ha confermato la revocatoria ai sensi dell’articolo 2901 c.c. di un atto di conferimento disposto in data 29/10/2009 da (OMISSIS) in favore della societa’ (OMISSIS) sas della quota di 1/2 di proprieta’ di tre immobili siti in (OMISSIS). L’inefficacia dell’atto di disposizione patrimoniale e’ stata pronunciata sia nei riguardi della compagnia (OMISSIS) Spa sia nei riguardi di (OMISSIS) Spa, intervenuta volontariamente nel giudizio, a difesa di un proprio distinto credito. La compagnia (OMISSIS) Spa era stata istituita fidejussore della Immobiliare (OMISSIS) snc (OMISSIS), a garanzia della eventuale restituzione, da parte della societa’, di un contributo in conto capitale rilasciato dalla Regione Campania. A seguito della revoca del contributo da parte della Regione, la compagnia aveva pagato al creditore la somma di Euro 330.899,63 e, conseguentemente, era diventata creditrice del (OMISSIS) in forza di una clausola contenuta nella polizza, in ragione della quale la societa’ si impegnava a rimborsare a semplice richiesta quanto dalla compagnia pagato al creditore beneficiario.
Il Di loro, incurante di tale obbligazione, aveva ceduto, pro quota, i propri beni personali alla societa’ (OMISSIS) sas. Il credito della societa’ (OMISSIS) derivava, pertanto, dalla fidejussione stipulata ed escussa. Il Giudice, adito perche’ fosse disposta la revocatoria del suddetto atto di disposizione patrimoniale, ha confermato che il credito era anteriore all’atto di disposizione, che l’atto era pregiudizievole nei confronti dei creditori per aver determinato una modifica qualitativa del patrimonio del debitore, che vi era consapevolezza del pregiudizio in capo al disponente ed al terzo, che il credito, ancorche’ litigioso, era idoneo a far sorgere i presupposti dell’actio pauliana, sicche’ il giudizio volto all’accertamento dei presupposti dell’azione non era soggetto a sospensione necessaria ex articolo 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza del giudizio sul credito da accertare; ha infine confermato l’esistenza della consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, costituita da plurimi indizi quali il conferimento di tre unita’ immobiliari del valore complessivo di circa Euro 1.000.000, il fatto che nella qualita’ di soci si siano succeduti in un breve lasso di tempo l’accomandatario (OMISSIS), (OMISSIS) e poi (OMISSIS), germano del debitore, nonche’ la circostanza che la societa’ conferitaria era stata costituita in data 29/10/2009, epoca di poco precedente al deposito della sentenza del Tribunale di Napoli di condanna del (OMISSIS) al rimborso alla compagnia dell’importo pagato a titolo di fidejussione. Avverso la sentenza che, rigettando l’appello, ha condannato la societa’ (OMISSIS) a rimborsare alle appellate (OMISSIS) Spa ed (OMISSIS) Spa le spese del grado, la societa’ soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi illustrati da memoria. Resistono con distinti controricorsi la societa’ (OMISSIS) Spa e la (OMISSIS) srl, cessionaria di (OMISSIS) Spa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente affrontata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per inesistenza della legittimazione processuale e capacita’ a stare in giudizio della ricorrente (OMISSIS) sas risultando la societa’ cancellata dal registro delle imprese in data 18/11/2014 a seguito di trasferimento della sede legale all’estero.
L’eccezione e’ infondata in quanto la cancellazione della societa’ dal registro delle imprese nell’ipotesi in cui la societa’ trasferisca all’estero la propria sede non implica la cessazione dell’attivita’ sociale, come si desume agevolmente dall’articolo 2437 c.c., comma 1, lettera c) e articolo 2473 c.c., comma 1, sicche’, non venendo meno la societa’, neppure viene meno la sua legittimazione processuale ad agire o resistere in giudizio.
Ferma, pertanto, l’ammissibilita’ del ricorso sotto il profilo evidenziato si procede all’esame dei motivi.
1.Con il primo motivo – violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 295 c.p.c. in relazione alla necessita’ della sospensione del giudizio ex articolo 2901 c.c. nella ipotesi di verificazione della sussistenza del credito (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – censura la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto di disporre la sospensione necessaria del giudizio in attesa della decisione relativa al credito, essendovi, ad avviso del ricorrente, un rapporto di stretta pregiudizialita’ tra l’una e l’altra decisione. Ad avviso del ricorrente vi sarebbe una chiara distinzione tra credito eventuale, sottoposto a termine o a condizione sospensiva, e credito contestato, quest’ultimo non potendo definirsi eventuale e dunque soggetto ad azione revocatoria. Qualora le due ipotesi fossero equiparate, ad avviso del ricorrente, si determinerebbe una assoluta sfigurazione dell’actio pauliana.
1.1 Il motivo e’ infondato. La giurisprudenza di questa Corte, nell’ammettere tra i presupposti dell’azione revocatoria anche un credito sub iudice o eventuale, e’ del tutto consolidata nell’escludere che l’azione relativa all’accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell’azione revocatoria, si’ da escludere la necessita’ della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo.
Si veda sul punto Cass., 3, n. 28155 del 17/12/2013: “Poiche’ anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, e’ idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualita’ di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l’indicata azione non e’ soggetto a sospensione necessaria a norma dell’articolo 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione e’ stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualita’ di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito” (cfr. Cass., 3, n. 11573 del 14/5/2013; Cass., 1 n. 17257 del 12/7/2013; Cass., 3, n. 2673 del 10/2/2016; Cass., 6-3, n. 3369 del 5/12/2019).
2. Con il secondo motivo di ricorso – omesso esame dell’impugnazione relativa alla pretesa di (OMISSIS) ex articolo 360 c.p.c., n. 5 censura la sentenza per non aver pronunziato sulla pretesa avanzata a seguito di intervento in giudizio da (OMISSIS).
2.1 Premesso che il motivo appare infondato in quanto non vi era alcun motivo di appello relativo alla pronuncia sulla domanda azionata con atto di intervento volontario da (OMISSIS), sicche’ non puo’ desumersi alcun vizio di omessa pronunzia, in ogni caso il motivo e’ privo di decisivita’ perche’ non si vede quale sia l’interesse della ricorrente a censurare la sentenza per pretesa mancata pronunzia in ordine ad una domanda del tutto distinta e del tutto secondaria rispetto a quella principale.
3. Con il terzo motivo di ricorso – errata e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c., n. 1 in relazione alla presunzione della scientia damni (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di desumere, in via presuntiva, i presupposti della consapevolezza del pregiudizio da una serie di indici. Il primo punto debole sarebbe costituito dal fatto che, attraverso l’operazione di conferimento di quote, il patrimonio non e’ stato dissolto ma si e’ trasformato da bene immobile in quote mobiliari.
Il motivo e’, in parte qua, infondato. In base alla piu’ che consolidata giurisprudenza di questa Corte l’eventus damni puo’ consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una variazione meramente qualitativa, qualita’ che puo’ essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili con azione esecutiva con beni non altrettanto facilmente aggredibili dai creditori (denaro). Si veda sul punto Cass., 3, n. 20813 del 27710/2004, Cass., 3, n. 5972 del 18/3/2005.
Quanto all’elemento soggettivo della scientia fraudis, cioe’ della conoscenza del pregiudizio da parte del terzo, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, la Corte territoriale ha desunto tale elemento con l’ausilio di una serie di presunzioni e si e’, in cio’, conformata al consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio e’ la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonche’, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova puo’ essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento e’ devoluto al giudice di merito ed e’ incensurabile in sede di legittimita’ ove congruamente motivato” (Cass., 6-3, n. 16221 del 18/6/2019; Cass., n. 1286 del 18/1/2019).
4. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la societa’ ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore di ciascuna parte resistente nella misura indicata in dispositivo. Si da’ altresi’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.200 (oltre Euro 200 per esborsi), piu’ accessori di legge e spese generali al 15%. Si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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