Cambiale e l’inclusione del credito per interessi nel titolo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 maggio 2022| n. 14194.

In tema di cambiale, l’inclusione del credito per interessi nel titolo non esime dall’onere di provare per iscritto la convenzione relativa alla loro misura ultralegale, non valendo tale forma di rilascio, di per sé sola, a soddisfare l’obbligo della forma scritta richiesto dall’art. 1284 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva desunto il tasso di interesse ultralegale dalla misura degli interessi inglobati nel pagamento tramite vaglia postale della prima rata della restituzione del mutuo).

Ordinanza|5 maggio 2022| n. 14194. Cambiale e l’inclusione del credito per interessi nel titolo

Data udienza 24 gennaio 2022

Integrale
Tag/parola chiave: Obbligazioni – Prestito – Garanzia restituzione somma – Condanna alla restituzione – Interpretazione del contratto – Qualificazione come erogazione a titolo di mutuo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 27419/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), c.f. (OMISSIS), (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), rappresentate e difese in virtu’ di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), c.f. (OMISSIS), rappresentato e difeso in virtu’ di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 422 – 24.3/12.4.2017 della Corte d’Appello di Messina;
udita la relazione nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2022 del Consigliere Dott. Luigi Abete.

Cambiale e l’inclusione del credito per interessi nel titolo

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto in data 25.10.2006 (OMISSIS) citava a comparire dinanzi al Tribunale di Messina (OMISSIS) e (OMISSIS).
Esponeva che aveva avuto una relazione sentimentale con (OMISSIS) e nel maggio del 2003, per tale ragione, aveva concesso in prestito a (OMISSIS), figlia della (OMISSIS), la somma di Euro 90.000,00, onde consentirle l’apertura di un esercizio commerciale.
Esponeva che (OMISSIS) aveva personalmente garantito la restituzione della somma e che (OMISSIS), rimborsata la prima delle sessanta rate che ai fini della restituzione erano state concordate, aveva interrotto i pagamenti.
Chiedeva condannarsi le convenute alla restituzione dell’importo di Euro 90.000,00 con gli interessi pattuiti.
2. Si costituivano (OMISSIS) e (OMISSIS). Instavano per il rigetto dell’avversa domanda.
3. All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 1193/2011 il Tribunale di Messina rigettava la domanda dell’attore.
4. Proponeva appello (OMISSIS).
Resistevano (OMISSIS) e (OMISSIS).
5. Con sentenza n. 422/2017 la Corte d’Appello di Messina accoglieva il gravame e condannava in solido le appellate a pagare all’appellante la somma di Euro 104.430,00, oltre interessi al tasso del 3,6% annuo dal 5.6.2006 al soddisfo; condannava in solido le appellate alle spese del doppio grado.

 

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Evidenziava la corte che il vaglia postale rimesso in data 26.9.2003 da (OMISSIS) a (OMISSIS) dell’importo di Euro 1.770,00, ovvero d’importo corrispondente a ciascuna delle sessanta rate, comprensiva dell’interesse al 3,6% annuo pattuito, concordate ai fini della restituzione nell’arco di un quinquennio dell’importo mutuato, dava riscontro alle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, che avevano al contempo dato conferma pur del ruolo di garante assunto dalla (OMISSIS).
6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS); ne hanno chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
(OMISSIS) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
7. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c., comma 2.
Deducono che, in assenza di qualsivoglia pattuizione scritta, la Corte di Messina avrebbe dovuto far applicazione del criterio ermeneutico ancorato al complessivo comportamento delle parti.
Deducono che la ricostruzione “matematica” operata dalla corte ed ancorata all’importo del vaglia postale per nulla si giustifica, viepiu’ che il preteso mutuante e’ tenuto a dimostrare il titolo dell’erogazione, che gli atti di causa non danno riscontro del presunto tasso d’interesse annuo del 3,6%, che tra i testi di parte attrice vi e’ discordanza circa l’importo di ciascuna presunta rata.
8. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli articoli 1353 e 2697 c.c..
Deducono che la corte di merito per nulla ha esplicitato le ragioni dell’affermata sussistenza di un obbligo fideiussorio in capo ad (OMISSIS).

 

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Deducono che la corte distrettuale non ha considerato che i testi di parte attrice hanno dato conto della sottoposizione a condizione sospensiva – la riscossione della liquidazione con l’inizio del periodo pensionistico – dell’obbligazione di garanzia assunta dalla (OMISSIS).
Deducono che la corte territoriale non ha tenuto conto della mancata prova, da parte del (OMISSIS), dell’avveramento della condizione sospensiva.
9. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ della sentenza o del procedimento in relazione all’articolo 112 c.p.c..
Deducono che la Corte messinese ha omesso ogni rilievo in ordine alla condizione sospensiva afferente all’obbligazione di garanzia della (OMISSIS) ed in ordine al limite della medesima obbligazione, limite corrispondente al valore di quanto sarebbe stato ricavato dalla vendita delle attrezzature dell’attivita’ commerciale intrapresa da (OMISSIS).
10. Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1957 c.c..
Premettono che senza dubbio (OMISSIS) ha esperito le azioni necessarie ai fini del recupero del credito in ritardo, allorche’ era stato omesso il versamento ben trenta rate mensili.
Indi deducono che siffatta circostanza avrebbe dovuto indurre la Corte messinese ad opinare per la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria.
11. Con il quinto motivo le ricorrenti denunciano ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti.
Deducono che, allorche’ ha opinato per la sussistenza di un’obbligazione di garanzia in capo ad (OMISSIS), la Corte siciliana non ha tenuto conto che i testi di parte convenuta e pur il teste (OMISSIS) di parte attrice hanno tutti riferito che la presunta garante aveva acquisito conoscenza del mutuo unicamente in epoca successiva alla erogazione della somma.
12. Con il sesto motivo le ricorrenti denunciano ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1284 c.c..
Premettono che la corte distrettuale ha ritenuto che le parti avessero pattuito il tasso d’interesse in misura corrispondente al tasso applicato sui buoni fruttiferi postali, ovvero in misura pari al 3,6% annuo.
Indi deducono che, a motivo del carattere ultralegale del tasso asseritamente concordato, la corte di merito avrebbe dovuto, anche ai fini degli interessi riconosciuti a far data dal 5.6.2006, rilevare ex officio la nullita’ della relativa pattuizione, siccome siglata verbalmente e non gia’ per iscritto.

 

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13. Il primo, il secondo ed il quinto motivo di ricorso sono strettamente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; i medesimi motivi, in ogni caso, sono da respingere.
14. Si premette che con i motivi anzidetti le ricorrenti censurano il giudizio “di fatto” sulla cui scorta la Corte d’Appello di Messina ha riscontrato l’erogazione a titolo di mutuo operata da (OMISSIS) in favore di (OMISSIS) (“la Corte d’appello ha fondato la propria decisione (…) (su) un unico versamento, effettuato in maniera a-causale dalla signora (OMISSIS) (…)”: cosi’ ricorso, pag. 9) e, al contempo, l’assunzione – senza condizione alcuna – dell’obbligazione di garanzia fideiussoria da parte di (OMISSIS) (“in merito alla prova dell’assunzione dell’obbligazione fidejussoria la Corte (…)”: cosi’ ricorso, pag. 13; “la circostanza che la (OMISSIS) non fosse a conoscenza della dazione della somma e’ pure confermata (…)”: cosi’ ricorso, pag. 21).
In questi termini i motivi anzidetti si qualificano ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (del resto, e’ propriamente il motivo di ricorso ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).
Tanto, ben vero, al di la’ delle indicazioni di segno diverso rinvenibili, in particolare, nelle rubriche del primo e del secondo motivo.
Tanto, ben vero, al di la’ dell’improprio riferimento al canone ermeneutico del complessivo comportamento delle parti ex articolo 1362 c.c., comma 2.
Difatti, a tal ultimo riguardo, questa Corte spiega da tempo che il comportamento complessivo delle parti, previsto dall’articolo 1362 c.c., puo’ fornire argomento di prova per l’interpretazione del contratto concluso e non per desumere l’avvenuta conclusione o meno del contratto stesso (cfr. Cass. 21.7.1971, n. 2382).
Le censure veicolate dai motivi de quibus sono dunque da vagliare, oltre che nel solco della formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
15. In quest’ottica si osserva quanto segue.
Per un verso, e’ da escludere senz’altro che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite teste’ menzionata – e tra le quali non e’ annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum.

 

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Con riferimento all'”anomalia” della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte territoriale ha, lo si e’ premesso, compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Ulteriormente, la Corte messinese ha specificato che la tardiva reazione del mutuante a fronte dell’inadempimento della mutuataria si giustificava in considerazione della relazione sentimentale – fuor di contestazione – intercorsa tra il medesimo (OMISSIS) ed (OMISSIS).
16. Per altro verso, con i motivi in disamina, le ricorrenti si dolgono per l’asserita omessa, erronea valutazione degli esiti istruttori (“il solo criterio matematico non era affatto idoneo (…)”: cosi’ ricorso, pag. 10; la corte d’appello ha omesso “di considerare la natura della obbligazione di garanzia (…) e di analizzarne i contenuti propri, siccome rappresentati dai testi”: cosi’ ricorso, pag. 13; “la Corte non ha considerato che i testi di parte convenuta hanno tutti confermato che la (OMISSIS) era venuta a conoscenza della dazione della somma di denaro (…) solo successivamente (…)”: cosi’ ricorso, pag. 20).
E tuttavia a siffatta doglianza osta l’insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415, secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892, secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante).
17. Il terzo motivo di ricorso parimenti e’ da respingere.
Piu’ esattamente, il rigetto del primo, del secondo e del quinto motivo importa ex se il rigetto del terzo motivo.
18. Invero, la valutazione degli esiti istruttori ha evidentemente indotto la corte d’appello a reputare che l’obbligazione di garanzia assunta dalla (OMISSIS) non fosse ne’ sottoposta ad alcuna condizione ne’ circoscritta ad un dato importo.
Non si giustifica percio’ l’assunto delle ricorrenti secondo cui, nonostante quanto emerso dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice (cfr. ricorso, pag. 16), la Corte messinese ha omesso al riguardo e pur sul limite della obbligazione di garanzia ogni rilievo.
19. Il quarto motivo e’ propriamente inammissibile.
20. L’impugnata statuizione non reca alcun riferimento all’addotta decadenza ex articolo 1957 c.c.. Del resto, le ricorrenti si sono limitate a prospettare che in primo grado avevano dedotto – tout court – il lungo lasso temporale intercorso tra la scadenza dell’obbligazione principale e l’invio della prima diffida di pagamento (cfr. ricorso, pag. 17).
21. Inevitabile e’ percio’ il riferimento all’insegnamento di questa Corte secondo cui, qualora una questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimita’, onde non incorrere nell’inammissibilita’ per novita’ della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (cfr. Cass. (ord.) 13.12.2019, n. 32804; Cass. 9.8.2018, n. 20694).
Ovviamente il ricorrente ha poi, a rigore, l’onere di denunciare, in aderenza alle indicazioni di cui alla statuizione n. 17931 del 24.7.2013 delle sezioni unite di questa Corte, una omissione di pronuncia.
22. Ebbene, per effetto del mancato assolvimento degli oneri suindicati la surriferita quaestio deve in questa sede considerarsi “nuova” (cfr. Cass. 13.4.1964, n. 871, secondo cui il termine di sei mesi entro il quale il creditore, che voglia conservare la garanzia prestata dal fideiussore, deve, ai sensi dell’articolo 1957 c.c., proporre azione contro il debitore principale, e’ un termine di decadenza in materia di diritti disponibili, al quale il fideiussore puo’ rinunciare anche implicitamente non eccependo l’anzidetta decadenza nel corso del giudizio di merito; in tal caso, la eccezione di decadenza non puo’ essere proposta per la prima volta in cassazione).
Cosicche’ esplica valenza l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319; Cass. 13.8.2018, n. 20712).
23. Il sesto motivo e’ fondato e meritevole di accoglimento.
24. Va riferito l’insegnamento di questa Corte, seppur in tema di cambiale, secondo cui l’inclusione del credito per interessi nel titolo non esime dall’onere di provare per iscritto la convenzione relativa alla loro misura ultralegale, non valendo tale forma di rilascio, di per se’ sola, a soddisfare l’obbligo della forma scritta richiesto dall’articolo 1284 c.c. (cfr. Cass. 16.2.2010, n. 3619; Cass. 28.5.1984, n. 3252).
In questi termini non ha rilievo la circostanza per cui il vaglia postale riscosso dal mutuante in data 26.3.2003 inglobasse anche gli interessi.
25. Il tasso d’interesse annuo che le parti ebbero a pattuire, era pari al 3,6%.
Viceversa, per quel che qui rileva, il tasso d’interesse legale era pari al 3,0% per il periodo compreso tra l’1.1.2002 ed il 31.12.2003, era pari al 2,50% per il periodo compreso tra l’1.1.2004 ed il 31.12.2007, era pari al 3,0% per il periodo compreso tra l’1.1.2008 ed il 31.12.2009.
Evidentemente, il tasso d’interesse che le parti ebbero su base annua a concordare, era superiore a quello legale.
26. Ovviamente nulla osta alla rilevazione in questa sede (cfr. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242 (Rv. 633509)), anche ai fini degli interessi riconosciuti dalla Corte di Messina a far data dal 5.6.2006, della nullita’ correlata al difetto di forma scritta ad substantiam della pattuizione degli interessi in misura eccedente il tasso legale (cfr. Cass. 11.1.2006, n. 266, secondo cui, per la costituzione dell’obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale (come pure per la modifica della clausola concernente gli interessi, comportante il superamento della soglia legale) e’ necessaria la forma scritta “ad substantiam”, la cui mancanza comporta la nullita’ della clausola stessa, con automatica sostituzione della misura convenzionale con quella legale).
27. In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del sesto motivo di ricorso la sentenza n. 422 dei 24.3/12.4.2017 della Corte d’Appello di Messina va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’articolo 384 c.p.c., comma 1, del principio di diritto – al quale ci si dovra’ uniformare in sede di rinvio – puo’ farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalla massima desunta dalla pronuncia di questa Corte n. 266/2006 dapprima menzionata.
28. In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, le ricorrenti siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’articolo 13, comma 1 bis Decreto del Presidente della Repubblica cit..

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede:
accoglie il sesto motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento del sesto motivo la sentenza n. 422 dei 24.3/12.4.2017 della Corte d’Appello di Messina e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’;
rigetta il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo, il quarto motivo ed il quinto motivo di ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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