Corte di Cassazione, penale, Sentenza|7 maggio 2021| n. 17883.
Calunnia ed i limiti del diritto di difesa.
In tema di calunnia, non esorbita dai limiti del diritto di difesa l’imputato che attribuisce un determinato fatto di reato ad altra persona, che pure sa innocente, soltanto per negare la propria responsabilità e ciò faccia nell’immediatezza dell’accertamento o nella sede processuale propria.
Sentenza|7 maggio 2021| n. 17883. Calunnia ed i limiti del diritto di difesa
Data udienza 10 febbraio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Calunnia ed i limiti del diritto di difesa – Concorso in calunnia ex artt. 110 cp e 368 cp – Atti difensivi – Esclusione della calunnia quando l’attribuzione di un fatto penale ad altra persona innocente serve a salvare sè stessi – Diritto di difesa – Censure inammissibili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente
Dott. COSTANZO Angelo – rel. Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 13 settembre 2019 della Corte di appello-Sezione disaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Angelo Costanzo;
udita la richiesta del Sostituto Procuratore generale Dr. Epidendio Tomaso, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
L’avvocato (OMISSIS) del Foro di Lecce, in difesa di (OMISSIS) e di (OMISSIS), si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 216/2019 la Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto ha confermato la condanna inflitta a (OMISSIS) e a (OMISSIS) e al loro coimputato (OMISSIS) ex articoli 110 e 368 c.p. per avere – tramite una memoria difensiva presentata dal loro difensore avvocato (OMISSIS) ex articolo 415-bis c.p.p. – accusato di reati ex articoli 323 e 479 c.p. gli Ufficiali della Polizia giudiziaria, che li avevano escussi circa un incidente stradale verificatosi alcuni giorni prima e a causa del quale era morto un minorenne, di avere “cercato volutamente in tutti i modi di indurre in errore” (esibendo grafici ingannevoli e con indebite pressioni psicologiche) e di avere “ricostruito il loro narrato in modo difforme” dal contenuto delle dichiarazioni.
Nella sentenza si precisa che sia (OMISSIS) che (OMISSIS) hanno in seguito espressamente ammesso che, comunque, quanto da loro dichiarato fu regolarmente trascritto dai verbalizzanti.
Inoltre, si sottolinea che gli imputati non hanno mai affermato che l’avvocato (OMISSIS) abbia agito al di fuori o oltre il mandato ricevuto o che abbia stravolto il loro pensiero.
2. Nei ricorsi congiunti presentati dal difensore di (OMISSIS) e (OMISSIS) si chiede l’annullamento della sentenza deducendo, con un motivo unico ma articolato in piu’ punti, violazione di legge e vizio di motivazione come espressi nei motivi di appello cosi’ riproposti:
a) circa il capo di imputazione, perche’ le espressioni incriminate compaiono nella parte relativa alla posizione di (OMISSIS) e non dei due ricorrenti avendo trascurato che l’uso dell’espressione “si ricostruiva…” nell’elaborato dell’avvocato (OMISSIS) non ha una valenza calunniatoria nei confronti dei pubblici ufficiali ma soltanto difensiva rispetto alle posizioni dei suoi assistiti;
b) circa la configurabilita’ del concorso nel reato degli imputati, perche’ le espressioni usate dall’avvocato (OMISSIS), contenute in un atto difensivo redatto e sottoscritto dal solo difensore, siano state ignorate dai ricorrenti;
c) circa l’esercizio del diritto di difesa, perche’ l’elaborato dell’avvocato (OMISSIS) e’ espressione del diritto di difesa mirante unicamente a discolpare i propri assistiti nei confronti dei quali la Polizia giudiziaria aveva invitato la Procura della Repubblica a procedere per calunnia e favoreggiamento personale;
d) circa gli elementi costitutivi del reato di calunnia, perche’ l’avvocato (OMISSIS) non ha mai affermato che la Polizia giudiziaria verbalizzo’ qualcosa di differente da quanto dichiarato da (OMISSIS) e (OMISSIS) o che gli ufficiali di Polizia giudiziaria abbiano procurato vantaggi o arrecato danni per i quali possano configurarsi reati ex articolo 323 e/o articolo 479 c.p.;
e) circa l’istruttoria nel dibattimento, per erronea acquisizione agli atti dei verbali di altro procedimento penale, cosicche’ la Corte di appello avrebbe dovuto riaprire l’istruttoria per acquisire i verbali degli interrogatori relativi al presente procedimento;
f) circa la sussistenza della scriminante ex articolo 59 c.p., comma 3, per avere trascurato che le espressioni usate dall’avvocato (OMISSIS) erano contenute in un atto con finalita’ difensive e non di accusa nei confronti degli operanti della Polizia giudiziaria, cosi’ ricorrendo un errore scusabile;
g) circa la conoscenza della condotta dell’avvocato (OMISSIS), per avere ritenuto provato che gli imputati conoscessero le espressioni contenute nelle memorie depositate dal loro difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Per quanto riguarda la valenza calunniatoria del contenuto della memoria e la sua ascrivibilita’ alle posizioni di ciascuno degli imputati (punti 3, 4), nella sentenza impugnata e’ svolta una esegesi dei contenuti della memoria osservando (p. 9) che al suo interno, nella parte riguardante (OMISSIS), e’ scritto “valgano qui le stesse considerazioni fattuali di analisi delle dichiarazioni rese spontaneamente alla presenza dell’avv. (OMISSIS) cosi’ come innanzi evidenziate per (OMISSIS)” (pp. 18-19) e che espressamente (p. 17) “i toni e modi meritevoli di censura”, le “modalita’ inquisitorie” e la “condotta soltanto finalizzata a screditare” attribuiti al luogotenente (OMISSIS) sono riferiti anche alle dichiarazioni rese da (OMISSIS). Inoltre, si assume che il riferimento al “pregiudizio verso i testimoni oculari” e “per la ricostruzione della verita’, come “l’indagare ricercando, in primis, elementi atti a suffragare la tesi dell’assenza di responsabilita’ del conducente l’autovettura” siano riferiti (pp. 21 e 4) anche alla raccolta delle dichiarazioni di (OMISSIS).
Non risulta, quindi, che, nella valutazione fattane dalla Corte di appello, la memoria – presentata in un procedimento nel quale l’ipotesi accusatoria poggiava sulla natura mendace delle dichiarazioni rese da (OMISSIS) e (OMISSIS) – contenga una diretta e immediata attribuzione di condotte penalmente rilevanti agli ufficiali di Polizia giudiziaria che raccolsero le dichiarazioni dei ricorrenti (coindagati nel procedimento nel quale si colloca la memoria), se non sulla base della interpretazione dei richiami che essa contiene alla posizione dei coindagati e che sono espressione delle modalita’ espositive adottate dal difensore che produsse la memoria difensiva nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Vale, al riguardo ribadire che non esorbita dai limiti del diritto di difesa l’imputato che attribuisce un determinato fatto di reato a altra persona, che pure sa innocente, soltanto per negare la propria responsabilita’ e cio’ faccia nella sede processuale propria (Sez. 6, n. 16662 del 27/11/2013, De Angelis, Rv. 258762; Sez. 6, n. 15928 del 28/03/2013, Glicora, Rv. 254733) e che deve escludersi la configurabilita’ dell’elemento soggettivo del reato di calunnia quando sia verificabile in concreto la presenza di un rapporto funzionale tra le affermazioni dell’agente, astrattamente calunniose, e la confutazione delle accuse rivoltegli (Sez. 6, n. 5065 del 10/12/2013, dep. 2014, De Benedetto, Rv. 258772).
2. Relativamente alla attribuibilita’ dei contenuti della memoria agli imputati e alla prova del loro concorso con il difensore (punti 1, 2, 7) nella sentenza impugnata si sottolinea che gli imputati non hanno mai affermato che l’avvocato (OMISSIS) abbia agito al di fuori o oltre il mandato ricevuto o che abbia stravolto il loro pensiero nel redigere la memoria.
In realta’, deve, registrarsi che nell’atto di appello (e, successivamente, nelle conclusioni presentate il 13/09/19) si e’ espressamente asserita l’ignoranza da parte degli imputati del contenuto della memoria presentata ex articolo 415-bis c.p.p., comma 3.
Infatti, si legge: “nel caso de quo, non era ne’ mai e’ stata intenzione degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) (come dagli stessi confermato e ribadito nei propri e rispettivi interrogatori innanzi al P.M. e come confermato dal teste avv. (OMISSIS) unico redattore ed unico sottoscrittore delle dette memorie) incolpare gli ufficiali di P.G.” (p. 17 atto di appello); “essendo l’Avv. (OMISSIS) l’unico autore e sottoscrittore delle espressioni ritenute calunniose contenute nelle memorie articolo 415-bis c.p.p. depositate in procura il 06/03/2014 e del contenuto delle quali non avevano contezza gli odierni appellanti” (pp. 22-23 atto di appello). Reiteratamente nel ricorso si sottolinea che gli imputati non conobbero ne’ approvarono il contenuto della memoria difensiva che ha dato origine alla imputazione nei loro confronti.
3. Posto quanto precede e, prescindendo da una specifica disamina dei contenuti della memoria presentata dall’avvocato (OMISSIS) e da una compiuta valutazione critica circa la loro effettiva attitudine calunniatoria, deve osservarsi quel che segue.
La memoria redatta dall’avvocato (OMISSIS) e’ stata presentata ex articolo 415-bis c.p.p., comma 3, a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificato il 17 febbraio 2014, dal quale risultava che (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) erano indagati per il reato di cui all’articolo 368 c.p. nel procedimento penale n. 42/9226/13.
Le memorie previste dall’articolo 415-bis c.p.p., comma 3 rientrano nel genus delle memorie che, ex articolo 121 c.p.p., comma 1, “le parti e i difensori” possono presentare per sviluppare argomentazioni difensive.
Non vi sono ragioni per dubitare che essa sia stata redatta assecondando la linea difensiva addotta da (OMISSIS) e (OMISSIS) nel procedimento in cui erano indagati e consistente nel negare le responsabilita’ loro attribuite adducendo una imperfetta acquisizione delle loro dichiarazioni.
Tuttavia, nel caso in esame, la memoria e’ stata presentata dal difensore dei due (oltre che di un terzo coindagato) e non reca sottoscrizioni, ne’ richiama mandati da parte loro. Deve, quindi, concludersi che essa e’ stata una espressione della linea difensiva articolata nello spazio di flessibilita’ della prospettazione dei fatti consentita al difensore, ma anche che non e’ comunque provato che i suoi specifici contenuti siano attribuibili alle persone da lui difese.
Ne deriva l’annullamento della sentenza impugnata con la formula in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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