Corte di Cassazione, penale, Sentenza|28 settembre 2021| n. 35627.
Per il calcolo dei termini in materia di violazioni urbanistiche, può farsi riferimento alla data della sentenza di primo grado quale momento di cessazione dell’attività edilizia quando i lavori siano proseguiti dopo l’accertamento degli stessi e fino alla data del giudizio, diversamente essendo invece l’accertamento (salvo che non si dimostri una sospensione addirittura anteriore) il momento di consumazione del reato coincidente con il dies a quo del termine di prescrizione.
Sentenza|28 settembre 2021| n. 35627. Calcolo dei termini in materia di violazioni urbanistiche
Data udienza 9 luglio 2021
Integrale
Tag – parola: Reati edilizi – Art. 44, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 380/2001 – Prescrizione del reato – Momento di consumazione del reato – Cessazione lavori – Calcolo dei termini in materia di violazioni urbanistiche
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. AMOROSO Maria C. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/11/2019 del TRIBUNALE di BENEVENTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANDREAZZA GASTONE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MARINELLI FELICETTA, che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso;
Ricorso trattato ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8.
Calcolo dei termini in materia di violazioni urbanistiche
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Benevento in composizione monocratica che li condannava alla pena di 5.000 Euro di ammenda per avere, in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera a), realizzato abusivamente l’opera edilizia consistita, tra l’altro, in aumenti di prospetti e prolungamento di una scala, relativa ad un vecchio fabbricato urbano demolito in (OMISSIS) in difformita’, per struttura e volumetria, rispetto a quanto autorizzato nel permesso di costruire n. (OMISSIS), rilasciato a (OMISSIS) dal Comune di Benevento e prorogato con atto (OMISSIS), cosi’ come accertato in data 2 aprile 2013.
2. I ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) si compongono ciascuno di tre motivi di analogo contenuto.
2.1.Con il primo motivo si lamenta la mancata dichiarata estinzione del reato per intervenuta sanatoria rilasciata il 29 marzo 2019 e di cui la sentenza impugnata ha tuttavia dato conto, con conseguente violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 45, comma 3.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la manifesta illogicita’ della motivazione in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1 essendo la condanna intervenuta in relazione alla fattispecie di cui alla lettera a) del citato articolo 44 pur a fronte, successivamente alla modifica dell’imputazione operata dal P.M. in udienza, di contestazione riguardante la difformita’ dell’opera da permesso di costruire rispetto alla quale, peraltro, la stessa sentenza ha dichiarato non essere l’opera risultata diversa per caratteristiche tipologiche e plano volumetriche da quella oggetto del permesso di costruire.
2.3. Con il terzo motivo si deduce l’inosservanza dell’articolo 157 c.p. non avendo la sentenza dichiarato estinto il reato per prescrizione, essendo la permanenza cessata per effetto dell’ultimazione, trattandosi di ristrutturazione di fabbricato gia’ esistente.
3. (OMISSIS) deduce, con un primo motivo, la inosservanza e/o erronea applicazione della disciplina dell’articolo 157 c.p. e ss., essendo trascorsi cinque anni tra la data di accertamento del fatto ((OMISSIS)) e l’intervenuto decreto di citazione diretta a giudizio (24/09/2018) non avendo la sentenza dichiarato estinto il reato per prescrizione, essendo la permanenza cessata per effetto dell’ultimazione, trattandosi di ristrutturazione di fabbricato gia’ esistente. Aggiunge che in sede dibattimentale non veniva prodotta prova alcuna della concreta prosecuzione dei lavori anche dopo la data di accertamento della contravvenzione, quale onere specifico della Pubblica Accusa.
Anche a non volere ritenere fondato l’effettivo completamento dei lavori in data antecedente all’avvio del procedimento penale, non si potrebbe non considerare inoltre come la sospensione degli stessi anche per effetto di un provvedimento giurisdizionale-nella specie decreto di sequestro delle opere- avrebbe necessariamente determinato la fine della permanenza e, quale conseguenza indefettibile, la estinzione del reato.
3.1.Con il secondo motivo deduce la mancata dichiarata estinzione del reato per intervenuta sanatoria rilasciata il 29 marzo 2019 e di cui la sentenza impugnata ha tuttavia dato conto, con conseguente violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 45, comma 3.
3.2. Con il terzo motivo di ricorso lamenta la manifesta illogicita’ della motivazione in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, essendo la condanna intervenuta in relazione alla fattispecie di cui al citato articolo 44, lettera a) pur a fronte, successivamente alla modifica dell’imputazione operata dal P.M. in udienza, di contestazione riguardante la difformita’ dell’opera da permesso di costruire rispetto alla quale, peraltro, la stessa sentenza ha dichiarato non essere l’opera risultata diversa per caratteristiche tipologiche, plano volumetriche da quella oggetto del permesso di costruire.
4. E’ fondato il pregiudiziale motivo, sollevato da tutti i ricorrenti, in ordine alla intervenuta prescrizione del reato.
La sentenza impugnata ha invero disatteso la relativa eccezione, fondata sulla consumazione del reato al momento dell’accertamento dello stesso, intervenuto in data (OMISSIS), avendo ritenuto il reato permanente, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dalla pronuncia stessa di primo grado, in ragione, fondamentalmente, della mancata ultimazione dei lavori (mancata ultimazione che, per inciso, parrebbe avere giustificato la ritenuta non operativita’ del provvedimento di sanatoria intervenuto il 23/01/2019).
Sennonche’, risulta evidentemente dalla stessa sentenza, che, al fine di individuare le difformita’ dell’opera rispetto a quanto originariamente autorizzato, ha fatto riferimento a null’altro che alle risultanze dello stesso accertamento del (OMISSIS), come, successivamente ad esso, i lavori non siano piu’ proseguiti.
Ma se e’ cosi’, il Tribunale avrebbe allora dovuto fare applicazione del principio, piu’ volte affermato da questa Corte, secondo cui in tanto puo’ farsi riferimento alla data della sentenza di primo grado quale momento di cessazione dell’attivita’ edilizia in quanto i lavori siano proseguiti dopo l’accertamento degli stessi e fino alla data del giudizio, diversamente essendo invece l’accertamento (salvo che addirittura non si dimostri una sospensione addirittura anteriore) il momento di consumazione del reato coincidente con il dies a quo del termine di prescrizione (tra le altre, Sez. 3, n. 38136 del 25/09/2001, Triassi, Rv. 220351; Sez. 3, n. 29974 del 06/05/2014, P.M. in proc. Sullo, Rv. 260498).
5. Ne consegue, assorbiti i restanti motivi che, in ogni caso, comporterebbero, ove fondati, l’annullamento con rinvio della sentenza, non compatibile con la intervenuta prescrizione, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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