Il calcio a un portoncino condominiale che rompa il vetro, è considerato non punibile

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 29 ottobre 2018, n. 49446

La massima estrapolata:

Il comportamento di un soggetto che, sferrando un calcio a un portoncino condominiale, ne rompa il vetro, è considerato non punibile in quanto è applicabile la causa di esclusione della punibilità dovuta alla particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131 bis del Codice Penale e ciò in ragione della natura esigua del danno arrecato.

Sentenza 29 ottobre 2018, n. 49446

Data udienza 3 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – rel. Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza dell’11/04/2018 della CORTE di APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Marinelli Felicetta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 11 aprile 2018 la corte di appello di Milano confermava la condanna alle pene di legge pronunciata dal Tribunale di Milano in data 9 marzo 2016 nei confronti di (OMISSIS) imputata del delitto di danneggiamento per avere infranto il vetro di un portone condominiale sferrando un calcio.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell’articolo 131 bis c.p. la cui applicazione risultava negata sulla base di considerazioni circa il costo del bene danneggiato non suffragate da elementi concreti e pur in assenza di condotta caratterizzata da comportamenti abituali o particolare offensivita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato e deve pertanto essere accolto.
2.1 n giudice di appello, ed ancor prima il tribunale di primo grado, hanno negato l’applicazione della particolare causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p. facendo errata applicazione dei presupposti di legge. Ed infatti posto che l’articolo 635 c.p. rientra certamente per l’entita’ della pena edittale prevista tra i reati per i quali risulta concedibile la predetta causa, il giudice che procede non puo’ attribuire valore dirimente al fatto costitutivo del reato, e cioe’ alla condotta di deterioramento del bene altrui, poiche’ tale esclusivo elemento non puo’ essere validamente valutato quale circostanza che impedisce l’applicazione della causa di non punibilita’ essendo gia’ stato oggetto della scelta legislativa al momento della introduzione del predetto articolo 131 bis c.p. e ritenuto, per l’appunto, non decisivo.
In altri termini, posto che il legislatore ha previsto una generalizzata causa di non punibilita’ per certe tipologie di reati con pene edittali non superiori nel massimo ad anni 5, la sola consumazione di uno di tali delitti non puo’ essere considerata circostanza decisiva per l’esclusione della non punibilita’; e nel caso in esame in motivazione i giudici del merito hanno fondato l’esclusione dell’articolo 131 bis cod.pen. sulla circostanza del danno alla collettivita’ arrecato dalla rottura del vetro del portone condominiale cosi’ incorrendo in violazione di legge posto che l’esclusione della non punibilita’ non puo’ essere fondato sulla oggettivita’ giuridica di un fatto-reato astrattamente rientrante nel citato articolo 131 bis c.p..
Procedendo con la formula della depenalizzazione dei fatti concreti piuttosto che dei reati in astratto, il legislatore, con l’introduzione della suddetta norma, ha previsto una generalizzata causa di non punibilita’ per tutte le fattispecie punite con pena non superiore nel massimo ad anni cinque purche’ non sussistano le condizioni indicate nei commi 2 e 3 della suddetta norma. Escluse tali ipotesi, il giudice, ove le modalita’ della condotta tenute non denotino ai sensi dell’articolo 133 c.p. una particolare gravita’ del fatto ed il danno sia esiguo e’ tenuto a dichiarare la non punibilita’ e non puo’, pena l’illogicita’ della sentenza, richiamare elementi privi di concreto riscontro.
E nel caso in esame i giudici di merito appaiono ancora avere negato l’applicazione della causa di non punibilita’ richiamando un ulteriore elemento, quello della non irrisorieta’ della spesa necessaria per ripristinare il bene danneggiato, che non e’ elemento costitutivo la causa di non punibilita’ e restringe eccessivamente il campo applicativo della norma. Difatti tra esiguita’ del danno ed irrisorieta’ non vi e’ parallelismo poiche’ tale seconda ipotesi appare chiaramente riferibile soltanto a casi di danni quasi del tutto privi di qualsiasi conseguenza economica quando, invece, la precisa scelta legislativa in tema di reati contro il patrimonio e non punibilita’, appare quella di estendere l’applicazione del 131 bis cod.pen. anche ai danni esigui e cioe’ che pur avendo comportato una sofferenza patrimoniale contengano la stessa entro limiti contenuti e non eccessivi, come evidentemente nel caso in esame.
Il giudice di appello, ancora, nel negare l’applicabilita’ della causa di non punibilita’ appare avere insistito sull’elemento della non irrisorieta’, che come gia’ detto non costituisce una condizione ostativa dell’applicabilita’ dell’articolo 131 bis c.p. ed, in parte, anche travisato la prova non avendo considerato quanto risulta dalla pronuncia di primo grado dalla quale emerge anche che ad essere danneggiato non fu un vetro della porta esterna bensi’ “un portoncino interno allo stabile” con evidente ancor minore offensivita’ della condotta.
2.2 Poste tali premesse va fatta applicazione della regola secondo cui la causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto prevista dall’articolo 131-bis c.p., nel giudizio di legittimita’, puo’ essere ritenuta, senza rinvio del processo nella sede di merito, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se esclusa nel giudizio di appello, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine (Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271).
Pertanto, in assenza di elementi impeditivi ed avuto riguardo alle modalita’ della condotta, alla personalita’ della ricorrente, alla natura esigua del danno arrecato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato non punibile per particolare tenuita’ del fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato non punibile per particolare tenuita’ del fatto.

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *