Buoni fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 marzo 2024| n. 6379.

Buoni fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”

In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l’articolo 187, comma 1, del Dpr 1° giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina.

Ordinanza|8 marzo 2024| n. 6379. Buoni fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”

Data udienza 12 febbraio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Buoni fruttiferi postali – Buoni fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso” – Morte di uno dei cointestatari – Legittimazione di ciascun cointestatario superstite a ottenere il rimborso dell’intera somma del buono – Inapplicabilità dell’articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 – Differenza rispetto al libretto al risparmio

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna P. – Consigliera

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 13115 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto

da

Ma.Gu. (C.F.: Omissis)

rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato Gi. Mo. (C.F.: Omissis)

– ricorrente –

nei confronti di

(…) Spa (C.F.: Omissis), in persona del rappresentante per procura Ivana Granata

rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato Fr. Mu. (C.F.: Omissis)

-controricorrente-

nonché

Gi.Ma. (C.F.: Omissis)

-intimata-

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 579/2021, pubblicata in data 16 febbraio 2021 (che si dichiara notificata in data 2 marzo 2021);

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 febbraio 2024 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Buoni fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”

Fatti di causa

De.Sa. ha agito in giudizio nei confronti del (…) Spa e di Gi.El. per ottenere la restituzione dell’importo corrispondente alla sua quota ereditaria, pari af 25%, del valore di un buono fruttifero del credito fondiario e del saldo esistente su un libretto di risparmio detenuti presso la banca e cointestati a suo padre De.Ca. ed alla Omissis, da quest’ultima integralmente riscossi dopo la morte del primo. Il (…) Spa ha proposto, in via riconvenzionale subordinata, domanda di manleva nei confronti della Omissis.

Le domande sono state parzialmente accolte dal Tribunale di Napoli, che ha condannato il (…) Spa a pagare all’attrice la somma di Euro 32.933,26 e la Omissis a pagarle la somma di Euro 8.976,79, oltre accessori. Ha altresì condannato la Omissis a rivalere la banca dell’importo da versare alla De.Sa.

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda della De.Sa. nei confronti del (…) Spa

Ricorre Ma.Gu., quale erede della De.Sa. (deceduta dopo la definizione del giudizio di secondo grado), sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso (…) Spa, che si qualifica società incorporante del (…) Spa

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c. Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alessandro Pepe, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

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Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “omessa, illogica contraddittoria e travisata motivazione per il travisamento dei fatti circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. – errata e travisata applicazione del D. Lgvo. 6/2003, con l’art. 5 del L. 6.2.2004, n. 37 – Errata applicazione e non corretta esame dell’art. 223 bis, disp. att. trans. c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed anche in relazione all’art. 360, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso – errata e scorretta applicazione dell’articolo 2504 bis c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed anche in relazione all’art. 360, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso sulla questione sollevata dal difetto di legittimazione attiva – omessa valutazione e errata motivazione in ordine alla prova del difetto di legittimazione – rilevabilità di ufficio – atto con formalità pubblica di cui all’avviso regolamento emittenti Consob – art. 84 del 06.7.2018 – errata ed omessa applicazione dell’art. 83 e dell’art. 182 cpc sul difetto di ius postulandi e di rappresentanza processuale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed anche in relazione all’art. 360, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso”.

Il ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha accolto le eccezioni di difetto di legittimazione attiva, di rappresentanza processuale e di ius postulandi, sollevate dalla sua dante causa nel giudizio di secondo grado in relazione alla posizione del (…) Spa, società che assume essere stata cancellata dal registro delle imprese a seguito di incorporazione in (…) Spa, proprio nel corso del giudizio di secondo grado. Il motivo è infondato.

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In primo luogo, la corte d’appello ha rilevato che le circostanze di fatto dedotte a base delle suddette eccezioni non erano state sufficientemente documentate e, sotto tale aspetto, le censure si risolvono nella contestazione di un accertamento di fatto fondato sulla valutazione delle prove da parte del giudice del me- Da rito, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

In ogni caso, è assorbente la considerazione che, anche ammesso che l’incorporazione del (…) Spa in (…) Spa e la conseguente cancellazione della società incorporata dal registro delle imprese si siano effettivamente verificate nel corso del giudizio di secondo grado, tali circostanze non avrebbero avuto alcun rilievo in relazione alla persistente legittimazione della stessa società incorporata nel processo di appello, in quanto già precedentemente costituita in giudizio, in virtù del principio di diritto in base al quale “in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, Rv. 631466 – 01; conf., ex multis: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19533 del 17/09/2014, Rv. 632178 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23141 del 31/10/2014, Rv. 633443 – 01, con specifico riguardo all’applicabilità di detto principio anche in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese; Sez. L, Sentenza n. 710 del 18/01/2016, Rv. 638231

– 01; Sez. 3, Sentenza n. 15762 del 29/07/2016, Rv. 641152 – 0; Sez. 3, Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018, Rv. 650423 -01; Sez. L, Ordinanza n. 24845 del 09/10/2018, Rv. 650728 -01; Sez. 5, Ordinanza n. 8037 del 23/03/2021, Rv. 660820-01).

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Anche in virtù dell’avvenuta regolare costituzione, nella presente fase del giudizio, della società incorporante, deve, dunque, ritenersi superata ogni questione in ordine alla legittimazione processuale ed alla regolare costituzione in giudizio della società convenuta nel presente processo.

2. Con il secondo motivo si denunzia “omessa, illogica contraddittoria e travisata motivazione per il travisamento dei fatti circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. – Erronea applicazione degli artt. 1836, 1992 e 2003 c.c. e delle norme che regolano i titoli di credito in ordine ai depositi bancari, anche in riferimento al citato art. 10 della L. 23 del 10.2.1983, nonché per l’analogia ai depositi e buoni fruttiferi postali al portatore durante l’apertura della successione e innanzi all’opposizione – avviso dell’erede superstite non beneficiario, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed anche in relazione all’art. 360, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso – illogica contraddittoria e travisata motivazione per il travisamento dei fatti circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. e della richiamata normativa dei titoli di credito alla luce anche del richiamato art. 48 TUB bancario”.

Il ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto legittimo il pagamento effettuato dalla banca del buono fruttifero del credito fondiario in favore della (co)titolare portatrice, anche a prescindere dalla sua conoscenza dell’intervenuto decesso dell’altro (co)titolare, trattandosi di titolo sempre pagabile al portatore e che non consentiva opposizioni al pagamento. Il motivo è infondato.

Buoni fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”

La decisione impugnata è conforme al principio di diritto che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, con riguardo ai buoni fruttiferi postali, ma che deve ritenersi applicabile anche, a più forte ragione, con riguardo ai buoni fruttiferi della tipologia in esame nel presente giudizio (per i quali non opera l’art. 187, comma 1, del D.P.R. 1 giugno 1989 n. 256, secondo il quale “in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l’articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24639 del 13/09/2021, Rv. 662394 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 22577 del 26/07/2023, Rv. 668433 – 01).

Le argomentazioni contenute nel ricorso non offrono, del resto, argomenti sufficienti ad indurre a rimeditare tale indirizzo.

Il pagamento dell’importo del buono in favore del portatore -anche a prescindere dalla conoscenza del decesso dell’altro titolare – è stato, in definitiva, correttamente ritenuto dalla corte d’appello come pagamento dovuto e, pertanto pienamente legittimo, da parte dell’istituto bancario. 3. Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione dell’alterno andamento del giudizio di merito e del solo recente consolidamento della giurisprudenza di questa Corte in ordine alle questioni di diritto oggetto del secondo motivo del ricorso.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

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P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 12 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria l’8 marzo 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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