Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 5 marzo 2019, n. 6384.
La massima estrapolata:
A fondamento dell’azione revocatoria ordinaria non e’ richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda piu’ incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che puo’ consistere tanto in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, quanto in una modificazione qualitativa – come accade a fronte del denaro (peraltro nella specie pure ritenuto manifestamente insufficiente) derivante dalla compravendita
Ordinanza 5 marzo 2019, n. 6384
Data udienza 5 dicembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25381/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 640/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2018 dal cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA, che ha chiesto che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso (per inammissibilita’ e in subordine per infondatezza) con le conseguenze previste dalla legge.
RILEVATO
che:
la (OMISSIS) s.p.a. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della corte d’appello di Venezia in data 13-3-2014, con la quale, per quanto ancora rileva in questa sede, e’ stata confermata la sentenza di primo grado, del tribunale di Verona, di accoglimento dell’azione revocatoria proposta dalla curatela del fallimento di (OMISSIS) s.r.l., ai sensi della L. Fall., articolo 66, in relazione alla compravendita, avvenuta a settembre 1997, di una porzione di un complesso immobiliare polifunzionale; la curatela ha replicato con controricorso;
la ricorrente ha depositato una memoria.
CONSIDERATO
che:
I. – con l’unico motivo la societa’ (OMISSIS) denunzia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c. e L. Fall., articolo 66, nonche’ degli articoli 2697, 1950 e 2909 c.c., in quanto la corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti gli elementi – oggettivo e soggettivo – dell’azione revocatoria: (a) sotto il primo profilo assume che la sentenza abbia utilizzato un errato concetto di danno; danno che la curatela in ogni caso non sarebbe stata in grado di provare; (b) sotto il secondo profilo sostiene che nulla era stato dimostrato circa il preteso stato di insolvenza della venditrice all’epoca della vendita, fermo che la sentenza avrebbe violato il giudicato derivante dalla sentenza di fallimento tesa a collocare l’insorgere dell’insolvenza a conclusione dell’amministrazione controllata (marzo 2000); (c) ancora dal punto di vista della scientia damni la ricorrente assume che la sentenza abbia fatto malgoverno delle norme e dei principi in tema di prova, poiche’ al momento della vendita la societa’ venditrice era rimasta proprietaria di un complesso immobiliare valutato al grezzo in Lire 21.238.945.630, senza che pero’ ci fosse ragione per credere che dal grezzo non si passasse al finito, e fermo restando che anche la proprieta’ del grezzo era stata sufficiente a ottenere un mutuo di Lire 15.000.000.000; (d) infine l’esistenza di debiti della venditrice era stata desunta – si dice – dallo stato passivo del fallimento, che era inopponibile ai terzi e che in ogni caso non concerneva situazioni debitorie anteriori all’atto revocando;
II. – il ricorso e’ inammissibile perche’, sotto parvenza di censure in iure, si risolve in un evidente tentativo di rivisitazione del giudizio di merito;
III. – secondo la L. Fall., articolo 66, il curatore puo’ domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile;
sul piano oggettivo rileva, al dunque, l’articolo 2901 c.c., atteso che la curatela (L. Fall., articoli 66 e 43), come prima del fallimento il creditore, puo’ domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle ragioni creditorie;
la corte d’appello, per quanto interessa, ha ritenuto sussistente il presupposto oggettivo della revocatoria affermando che l’atto di trasferimento, tenuto conto delle risultanze della eseguita c.t.u., aveva eroso la consistenza patrimoniale della venditrice senza recare a essa liquidita’ sufficienti, visto che il prezzo dichiarato (pari a 3.821.780,00 EUR) era stato di gran lunga inferiore a quello di mercato (6.225.000,00 EUR), con differenza vicina alla lesione ultra dimidium;
inoltre il giudice del merito, onde superare l’obiezione dell’appellante circa la considerazione del valore di perizia al finito, anziche’ al grezzo, ha stabilito che la venditrice si era appunto “caricata costi aggiuntivi per Lire 950.000.000 dovendo provvedere alla consegna dell’immobile al finito, comprensivo di lavori di finitura, delle autorizzazioni amministrative e delle licenze commerciali”;
su tale base, e prescindendo da altre considerazioni qui non rilevanti, la corte d’appello ha ritenuto integrati gli estremi del danno alle ragioni creditorie;
IV. – quanto sostenuto dalla corte d’appello configura un accertamento di fatto, insindacabile in cassazione se non sul versante della congruita’ della motivazione;
e’ decisivo che un vizio di motivazione, secondo il paradigma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo conseguente al Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni in L. n. 134 del 2012, non e’ stato dalla ricorrente neppure prospettato;
la ricorrente si e’ limitata ad affermare l’erroneita’ in diritto del ragionamento della corte territoriale, mentre e’ di solare evidenza che nessun errore giuridico inficia la decisione;
difatti a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria non e’ richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda piu’ incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che puo’ consistere tanto in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, quanto in una modificazione qualitativa – come accade a fronte del denaro (peraltro nella specie pure ritenuto manifestamente insufficiente) derivante dalla compravendita (ex aliis, cfr. Cass. n. 1896-12, Cass. n. 19207-18);
V. – la corte d’appello ha poi ritenuto fuorviante la negazione dell’insolvenza di (OMISSIS) s.r.l. alla data del rogito desunta dal decreto 14-3-2000 di chiusura dell’amministrazione straordinaria, visto che l’azione revocatoria aveva trovato titolo nel fallimento dichiarato il (OMISSIS); e ha soggiunto, in ordine alla scientia damni, che questa dovesse desumersi non solo da evidenti passivita’ della venditrice esistenti nel periodo 1995-1996, ma anche dalla circostanza che la stessa societa’ (OMISSIS) aveva dedotto l’avverso stato di insolvenza a corredo di un ricorso per sequestro conservativo a gennaio 1997;
la ricorrente, che pure contesta la prima affermazione poiche’ – a suo dire – in contrasto col giudicato desumibile dalla sentenza di fallimento, che collocherebbe l’insolvenza a una precisa data (marzo 2000) in coincidenza con la revoca dell’amministrazione straordinaria, assume che la curatela non avrebbe dimostrato l’esistenza di passivita’ anteriori all’atto revocando; in tal modo tuttavia manifesta di non aver compreso il senso della motivazione, dal momento che la corte territoriale non si e’ riferita (ovviamente) all’insolvenza accertata nell’ambito fallimentare, ma alla consapevolezza del contraente circa il pregiudizio che l’atto poteva arrecare alle ragioni creditorie; ragioni che ha accertato pacificamente esistenti ben prima dell’atto, siccome risultanti dai bilanci ritualmente depositati che – ha aggiunto – dovevano reputarsi noti all’acquirente in quanto partner di una complessa operazione commerciale, e come tale certamente interessata alla conoscenza della situazione patrimoniale della controparte;
anche in tal caso si tratta di una valutazione in fatto, plausibile e motivata e in ogni caso non sindacata per omesso esame di fatti decisivi contrari;
basta considerare che nella revocatoria ordinaria e’ sufficiente, ai fini della scientia damni la semplice consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi creditori, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la specifica relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (v. per tutte Cass. n. 1334315);
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 15.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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