Azione revocatoria e credito oggetto del separato giudizio

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ORDINANZA 5 febbraio 2019, n.3363.

La massima estrapolata:

Con riguardo all’azione revocatoria, data la nozione lata di credito comprensiva anche della ragione o aspettativa di credito, non è richiesta la certezza in ordine al fondamento del fatto costitutivo, al punto che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore. Il credito deve tuttavia essere identificato, anche nella forma della mera aspettativa, proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall’azione revocatoria. Se l’eventuale sentenza dichiarativa dell’atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l’esistenza del credito litigioso non sia accertata con efficacia di giudicato, vuol dire che in sede di giudizio revocatorio deve essere identificato il credito oggetto del separato giudizio e tale identificazione non può che avvenire mediante l’indicazione del fatto costitutivo, sia pure dall’incerto fondamento. La mera indicazione del dato numerico corrispondente all’ammontare del credito, senza altre specificazioni, è insufficiente quindi ai fini dell’integrazione del requisito di cui all’art. 163, comma 4, nell’ipotesi dell’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c..

ORDINANZA 5 febbraio 2019, n.3363

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE SESTA

Presidente Frasca

Relatore Scoditti

Considerato

che:
con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., comma 3, e art. 164 c.p.c., comma 4, nonché dell’art. 2903 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che al fascicolo di parte erano stati allegati undici estratti di ruolo con relative relate di notifica, sicché la difesa di controparte ben avrebbe potuto verificare natura ed ammontare del proprio debito. Aggiunge che vi è nullità solo se né dal contesto dell’atto né dai documenti allegati possa desumersi il fondamento dell’asserito credito.
Il motivo è manifestamente infondato. Va premesso che una volta che risulti assolto l’onere processuale di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. il giudice di legittimità deve accedere al fascicolo processuale ove risulti denunciata la nullità della sentenza o del procedimento essendo suo potere/dovere l’accertamento del fatto processuale (Cass. sez. U. 22 maggio 2012, n. 8077 ed altre conformi). Il ricorrente, in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa, ha indicato in modo sufficiente quale fosse il contenuto dell’atto di citazione, sicché l’onere processuale di cui alla norma citata può intendersi assolto.
I documenti, da indicare nell’atto di citazione ai sensi dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 5), rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell’allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c., dal precedente art. 163 c.p.c., medesimo comma 3, n. 4), potendo al più gli stessi, nell’ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (Cass. n. 7115 del 2013). Quando pertanto si afferma che l’identificazione della ‘causa petendi’ della domanda va operata con riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati (Cass. n. 11751 del 2013) deve intendersi che la portata chiarificatoria dei documenti attiene ad un quadro allegatorio già prospettato. Peraltro, tale funzione chiarificatoria delle allegazioni può essere svolta dai documenti offerti in comunicazione soltanto se gli stessi risultino specificatamente indicati nell’atto di citazione, come prescritto dall’art. 163 c.p.c., comma 1, n. 5. La mancata specifica indicazione, pur non determinando la nullità della citazione (arg. ex art. 164), ne condiziona la regolarità, nel senso, per quanto qui rileva, che non consente ai documenti di svolgere la funzione chiarificatrice delle allegazioni svolte.
Nel caso di specie i documenti, in quanto non specificatamente indicati ai sensi dell’art. 163 c.p.c., comma 1, n. 5, non possono svolgere alcuna funzione integrativa delle allegazioni eventualmente delineate. Per altro verso la mera indicazione dell’ammontare del credito, senza alcuna indicazione in ordine al fatto costitutivo (identificativo del credito nel caso dei diritti eterodeterminati), è inidonea ad integrare il requisito di cui all’art. 163 c.p.c., comma 1, n. 4, in materia di azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c..
È ben vero che nell’ipotesi di cui all’art. 2901, data la nozione lata di credito comprensiva anche della ragione o aspettativa di credito, non è richiesta la certezza in ordine al fondamento del fatto costitutivo, al punto che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore. Il credito deve tuttavia essere identificato, anche nella forma della mera aspettativa, proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall’azione revocatoria. Se l’eventuale sentenza dichiarativa dell’atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l’esistenza del credito litigioso non sia accertata con efficacia di giudicato (cfr. Cass. n. 9855 del 2014), vuol dire che in sede di giudizio revocatorio deve essere identificato il credito oggetto del separato giudizio e tale identificazione non può che avvenire mediante l’indicazione del fatto costitutivo, sia pure dall’incerto fondamento. La mera indicazione del dato numerico corrispondente all’ammontare del credito, senza altre specificazioni, è insufficiente quindi ai fini dell’integrazione del requisito di cui all’art. 163, comma 4, nell’ipotesi dell’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c..
Nulla per le spese del giudizio di cassazione in mancanza della partecipazione della parte intimata.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *