Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 11 febbraio 2019, n. 3922.
La massima estrapolata:
L’azione proposta per la rimozione della canna fumaria va proposta contro il proprietario della costruzione e non solo contro il conduttore dell’esercizio
Ordinanza 11 febbraio 2019, n. 3922
Data udienza 4 dicembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3228-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso il Dott. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS)
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1732/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 06/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.
FATTO E DIRITTO
(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria fuori termine, contro (OMISSIS), che resiste con controricorso, illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 6.11.2017, che ha respinto l’appello a sentenza del Tribunale che l’aveva condannata a rimuovere una canna fumaria ed ai danni in Euro 12.000, rigettando la sua riconvenzionale per danni da infiltrazione di umidita’.
La sentenza di appello ha rigettato il gravame sull’eccepito difetto di legittimazione ed ha confermato, in base alla ctu, la sussistenza di una alterazione significativa del decoro architettonico.
La ricorrente denunzia 1) violazione degli articoli 872 e 907 c.c., dell’articolo 100 c.p.c. e dei principi in tema di azioni reali, di legittimazione ed interesse ad agire; 2) violazione degli articoli 1102, 907, 873 c.c. e nullita’ della sentenza; 3) motivazione apparente e violazione dell’articolo 1120 c.c., comma 4; 4) violazione dell’articolo 2043 c.c., dei principi in tema di liquidazione del danno e dell’articolo 132 c.c., 5) violazione dell’articolo 62 c.p.c. e dei principi in tema di ctu; 6) violazione dell’articolo 91 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo.
Va preliminarmente respinta l’eccezione di tardivita’ del controricorso, che risulta tempestivamente passato per la notifica il 21.2.2018, mentre e’ irrilevante che sia stato spedito per posta il 5.3.2018.
Il primo motivo va accolto con assorbimento degli altri.
L’azione proposta per la rimozione della canna fumaria andava proposta contro il proprietario della costruzione e non solo contro il conduttore dell’esercizio (Cass. 6.4.1993 n. 2722).
La convenuta aveva tempestivamente eccepito il difetto di legittimazione passiva in primo grado e formulato specifico motivo di appello ma la sentenza si limita a riferire di una autorizzazione amministrativa, ottenuta addirittura dopo l’inizio del giudizio concludendo per l’esperibilita’ dell’azione contro l’autrice dell’abuso. La sentenza va, pertanto, cassata con rimessione al giudice di primo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia la causa al giudice di primo grado, Tribunale di Bari, in persona di altro Magistrato.
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