Azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 ottobre 2022| n. 30483.

Azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione Di conseguenza, il controllo affidato al giudice di legittimità è limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell’articolo 360, comma 1, n. 5) del Cpc, applicabile ratione temporis, mentre resta del tutto estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione, non potendo la Corte di cassazione sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito in ordine a tale accertamento.

Ordinanza|18 ottobre 2022| n. 30483. Azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa

Data udienza 18 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Risarcimento danni – Diffamazione a mezzo stampa – Ricorso per cassazione – Censure inammissibili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17906/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 687/2019 della CORTE DI APPELLO di PALERMO, depositata il 27/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 687/19, del 27 marzo 2019, della Corte di Appello di Palermo, che – respingendone il gravame esperito contro la sentenza n. 1627/14, del 20 marzo 2014, del Tribunale di Palermo – ha confermato l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta da (OMISSIS), condannando il (OMISSIS) a pagargli la somma di Euro 3.000,00, oltre interessi al saggio legale, a titolo di risarcimento del danno, in relazione alla pubblicazione di un articolo sull’edizione dell'(OMISSIS) de “(OMISSIS)”.
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente che, nell'(OMISSIS), due articoli, pubblicati sui quotidiani “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, riportavano talune dichiarazioni attribuite al (OMISSIS), all’epoca assessore regionale alla sanita’, ritenute dal (OMISSIS) – fino a poco tempo prima dirigente generale e capo dell’Ispettorato regionale sanita’ – lesive della propria reputazione. Per tale ragione, costui conveniva in giudizio l’odierno ricorrente per chiederne la condanna al pagamento di Euro 200.000,00 a titolo di risarcimento danni, in particolare contestando – quanto all’articolo apparso su “(OMISSIS)” – la frase con cui veniva attribuita al (OMISSIS) la seguente dichiarazione: “Ho tagliato il costo del vaccino contro il papilloma virus e l’indennita’ di risultato del dirigente generale” (vale a dire il (OMISSIS)) “responsabile di questo e altri spechi”.
Costituitosi in giudizio, il (OMISSIS) resisteva alla domanda, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, e comunque contestando la fondatezza della domanda, dato che nessun addebito poteva essere mosso nei suoi confronti, considerato che egli non era l’autore degli articoli, i quali sebbene attraverso un “virgolettato” – riportavano solo una sintesi, operata dai giornalisti, del suo pensiero.
Nondimeno, il giudice di prime cure accoglieva la domanda, sebbene limitando la condanna risarcitoria al pagamento di Euro 3.000,00, ritenendo lesiva della reputazione del (OMISSIS) la sola frase “altri sprechi” (riportata unicamente da “(OMISSIS)”, nell’articolo intitolato “(OMISSIS)”).
Esperito gravame dal convenuto soccombente, il giudice di appello lo respingeva, ritenendo di dover disattendere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva reiterata dal (OMISSIS), sia perche’ le affermazioni dello stesso erano riportate in “virgolettato”, sia perche’ il convenuto avrebbe “in buona sostanza” riconosciuto le stesse come proprie. Escludeva, inoltre, il giudice di seconde cure che potesse trovare applicazione, nella specie, l’esimente del diritto di critica, in mancanza di prova in ordine alla responsabilita’ del (OMISSIS) di “altri sprechi”, oltre a quelli accertati in relazione alla vicenda del vaccino contro il papilloma virus.
3. Avverso la sentenza della Corte panormita ricorre per cassazione il (OMISSIS), sulla base – come detto – di tre motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione dell’articolo 21 Cost. e degli articoli 595 e 51 c.p..
Si censura la sentenza impugnata avendo essa errato, a dire del ricorrente, nella decisione di “escludere l’applicabilita’ dell’esimente del diritto di critica riguardo alla frase “altri sprechi”, rispetto alla quale ha ritenuto difettasse il requisito della verita’ del fatto storico”.
Sottolinea, al riguardo, il (OMISSIS) di essere stato istituzionalmente chiamato, all’epoca dei fatti, nella sua qualita’ di assessore regionale alla sanita’, “a dover valutare e giudicare l’operato dei propri dirigenti” e, tra essi, anche il (OMISSIS), il quale, “nella scheda di valutazione che gli fu consegnata nel luglio 2009, aveva riportato un giudizio sul suo operato di ampia e generalizzata insufficienza, tale, addirittura, da impedirgli di acquisire il premio previsto per il raggiungimento degli obiettivi minimi per l’anno 2008”. Di conseguenza, il termine “spreco”, che figura nell’articolo, altro non farebbe “che semplicemente esprimere e riassumere le ragioni di tale giudizio che, come e’ evidente, fa riferimento alla complessiva e deludente condotta professionale del (OMISSIS)”.
D’altra parte, decisivo sarebbe pure “il contesto nel quale tali frasi vennero pronunciate”, ovvero quello di una dura polemica tra il (OMISSIS) e l’allora Presidente del Senato (OMISSIS), in relazione al decesso di un paziente avvenuto in un ospedale pubblico, evento che lo (OMISSIS) riconduceva alla chiusura di alcuni presidi ospedalieri regionali. In tale contesto, dunque, la rivendicazione del (OMISSIS) di aver contrastato gli sprechi nel settore sanitario appariva del tutto funzionale all’esigenza di difendere quella che, in dispregio, veniva definita come la “politica dei tagli” praticata dall’assessorato regionale alla sanita’.
Su tali basi, dunque, l’odierno ricorrente evidenzia che, ai fini dell’applicazione dell’esimente del diritto di critica, sarebbe sempre e comunque sufficiente che i giudizi espressi nell’esercizio di tale diritto, “pur colorandosi di oggettiva intensita’ espressiva ed evocativa, abbiano seguito” – come si assume essere avvenuto nel caso di specie – “un itinerario di pensiero improntato a logica e coerenza rispetto a quanto accaduto” (Cass. Sez. 3, sent. 3 febbraio 2015, n. 1939).
3.2. Il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione degli articoli 101, 112 e 115 c.p.c. e dell’articolo 111 Cost..
Ribadisce il (OMISSIS) di aver sempre contestato di aver pronunciato le frasi riportate nell’articolo (e, segnatamente, la declinazione, al plurale, del sostantivo “spreco”).
Orbene, sul punto, la sentenza impugnata afferma che l’odierno ricorrente avrebbe “in buona sostanza riconosciuto di avere fatto le affermazioni”, facendo, cosi’, ricorso ad una locuzione – “in buona sostanza” – che varrebbe piu’ come smentita, che non come conferma, della paternita’ di tali frasi, “perche’ delle due l’una: un fatto, o viene ammesso, o non viene ammesso, senza che possa ammettersi l’esistenza di una terza via e meno che mai di sostanza”.
Cosi’ argomentando, la sentenza impugnata avrebbe violato il principio del contraddittorio – perche’ la decisione adottata ignora il contenuto della difesa del (OMISSIS), che mai ebbe ad operare l’ammissione che gli viene attribuita – e quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (se e’ vero che “il chiesto” e’ il risultato di un confronto tra le parti e che, quindi, “il pronunciato” non puo’ riguardare la sola domanda dell’attore ma deve tenere conto anche della posizione assunta dal convenuto), nonche’, infine, il principio della prova, pervenendo la Corte territoriale ad una condanna in difetto di prove. Il tutto, all’evidenza, determinando la violazione del principio del giusto processo.
3.3. Il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione dell’articolo 91 c.p.c..
Si assume la necessita’ di riformare la sentenza impugnata anche in relazione alla condanna alle spese, atteso che “l’accoglimento del ricorso” dovra’ portare ad una statuizione che le ponga “a carico della controparte soccombente”.
In ogni caso, la pronuncia sulle spese – afferma il (OMISSIS) dovra’ essere comunque riformata, dal momento che la domanda risarcitoria e’ stata accolta in misura significativamente inferiore a quanto richiesto e che quelle liquidate in primo grado corrispondono a piu’ della meta’ dello stesso risarcimento liquidato.
4. Il (OMISSIS) ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione chiedendone la declaratoria di inammissibilita’, ovvero, in subordine, il rigetto.
5. Il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va rigettato.
6.1. Il primo motivo non e’ fondato.
6.1.1. Al riguardo, deve muoversi dal rilievo che costituisce consolidato principio quello secondo cui, “in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimita’ se sorretti da argomentata motivazione” (cosi’, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 14 marzo 2018, n. 6133, Rv. 648418-01; in senso conforme, tra le piu’ recenti, Cass. Sez. 3, ord. 30 maggio 2017, n. 13520, non massimata sul punto; Cass. Sez. 3, sent. 27 luglio 2015, n. 15759, non massimata, Cass. Sez. 3, sent. 10 gennaio 2012, n. 80, Rv. 621133-01).
Di conseguenza, il “controllo affidato al giudice di legittimita’ e’ dunque limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicita’ dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonche’ al sindacato della congruita’ e logicita’ della motivazione, secondo la previsione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), applicabile “ratione temporis””, mentre resta “del tutto estraneo al giudizio di legittimita’ l’accertamento relativo alla capacita’ diffamatoria delle espressioni in contestazione, non potendo la Corte di cassazione sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito in ordine a tale accertamento” (cosi’, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 6133 del 2018, cit.).

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Se, dunque, il sindacato sulla congruita’ della motivazione va condotto alla stregua del testo, “ratione temporis” applicabile, dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), deve, allora, constatarsi come quello “novellato” – operante rispetto alla presente fattispecie – dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, limiti il sindacato di questa Corte sulla parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonche’, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01).
Il difetto di motivazione e’, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti “meramente apparente”, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonche’, piu’ di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perche’ affetta da “irriducibile contraddittorieta’” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01). Ferma in ogni caso restando la necessita’ che il vizio “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (cosi’, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata; si veda anche, recentissimamente, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01).

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Orbene, la sentenza impugnata non esibisce alcun profilo di irriducibile contraddittorieta’ o di manifesta illogicita’, nella parte in cui addebita al (OMISSIS) di aver ritenuto responsabile il (OMISSIS) di “altri sprechi”, oltre il solo – oggettivamente riscontrato relativo all’acquisizione dei vaccini per il papilloma virus.
Ne’ il motivo puo’ accogliersi valorizzando il rilievo – non privo di suggestione – relativo al fatto che il (OMISSIS), nella sua veste di assessore regionale alla sanita’, ebbe “a valutare e giudicare l’operato dei propri dirigenti” e, tra essi, anche il (OMISSIS), il quale, “nella scheda di valutazione che gli fu consegnata nel luglio 2009, aveva riportato un giudizio sul suo operato di ampia e generalizzata insufficienza, tale, addirittura, da impedirgli di acquisire il premio previsto per il raggiungimento degli obiettivi minimi per l’anno 2008”, e, dunque, dal giustificare il rilievo critico (espresso nell’articolo) sugli “sprechi” di cui si sarebbe reso responsabile.
Invero, la sentenza impugnata si fa carico – nuovamente con motivazione che e’ immune da profili di palese contraddittorieta’ e illogicita’ – anche di tale questione, evidenziando come nella suddetta scheda di valutazione (pur negativa) si facesse “riferimento a diversi obiettivi da raggiungere e non soltanto a quello della razionalizzazione della spesa sanitaria e farmaceutica, relativamente alla quale, peraltro, e’ stato attribuito al (OMISSIS) il punteggio piu’ elevato”, donde, allora, il carattere indebito, a giudizio della Corte territoriale, della contestazione al medesimo di piu’ “sprechi”.
6.2. Il secondo motivo non e’ fondato.
6.2.1. Invero, al netto del rilievo che il (OMISSIS) avrebbe, “in buona sostanza”, riconosciuto di aver fatto le affermazioni per cui e’ causa, la sentenza impugnata attribuisce al medesimo la paternita’ delle stesse, innanzitutto, sul rilievo che esse “sono state riportate nel quotidiano “(OMISSIS)” virgolettate”. Una circostanza, questa, idonea a fondare la responsabilita’ all’autore della dichiarazione (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 5 Pen., sent. 28 ottobre 2010, n. 4938, Rv. 249239-01), giacche’, “una volta rilasciata un’intervista connotata da contenuti diffamatori, l’intervistato, a meno che non provi di avere validamente tentato di impedire il fatto o che esso sia accaduto contro la sua volonta’”, risponde persino “della ripubblicazione ad opera di terzi delle sue dichiarazioni, attese le caratteristiche di attitudine all’incontrollata diffusione dei dati coscientemente immessi nell’odierno sistema o circuito dei mezzi di comunicazione di massa” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15112, Rv. 626950-01).

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6.3. Il terzo motivo, infine, e’ inammissibile.
6.3.1. Esso, infatti, si presenta alla stregua di un “non motivo” (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01; Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01), giacche’, lungi dal dedurre vizi nell’applicazione della normativa relativa alla liquidazione delle spese di lite, postula quale “res sperata” la caducazione della statuizione sulle spese, come conseguenza dell’accoglimento degli altri motivi di impugnazione, o comunque della riconosciuta illegittimita’ della sentenza impugnata.
D’altra parte, neppure puo’ farsi questione sulla “eccessivita’” delle spese del primo grado, visto che la ricorrente non chiarisce se vi sia stato scostamento dai massimi tariffari, precisazione necessaria visto che, nella liquidazione delle spese processuali ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, “l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non e’ soggetto a sindacato di legittimita’, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione e’ doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 13 luglio 2021, n. 19989, Rv. 661839-03).
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
8. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste a carico del ricorrente l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) a rifondere, a (OMISSIS), le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 900,00, piu’ Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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