Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 marzo 2023| n. 7919
L’azione di ripetizione di somme versate in esecuzione di un provvedimento giudiziale successivamente riformato
L’azione di ripetizione di somme versate in esecuzione di un provvedimento giudiziale, provvisoriamente esecutivo, successivamente riformato in sede di sua impugnazione, non si inquadra nell’istituto della condictio indebiti (articolo 2033 del Cc), sia perché si ricollega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente al provvedimento stesso, sia perché il comportamento dell’accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti.
Ordinanza|20 marzo 2023| n. 7919. L’azione di ripetizione di somme versate in esecuzione di un provvedimento giudiziale successivamente riformato
Data udienza 14 dicembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Azione di ripetizione di somme versate in esecuzione di un provvedimento giudiziale, provvisoriamente esecutivo – Successiva riforma in sede di sua impugnazione – Natura di azione di ripetizione di indebito – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4722/2022 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 108/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il 17/01/2022;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO CATALLOZZI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. VITIELLO Mauro, che chiede che la Corte di Cassazione in Camera di consiglio, voglia accogliere il ricorso per regolamento di competenza.
RILEVATO
che:
– con sentenza depositata il 17 gennaio 2002 il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sull’opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto a (OMISSIS) di pagare in favore della (OMISSIS) s.p.a. la somma di Euro 171.545,12, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di ripetizione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza del predetto Tribunale di Santa Maria, sezione lavoro, riformata dalla Corte di appello con riduzione dell’importo spettante al (OMISSIS);
– il giudice di merito ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza sollevata dall’opponente in ragione del fatto che la domanda di ripetizione di indebito aveva a oggetto somme versate in esecuzione di una sentenza resa da altro Tribunale (quello di Santa Maria Capua Vetere), poi riformata, in relazione a una controversia rientrante nella competenza del giudice del lavoro, per cui dinanzi a questo giudice andava proposta;
– avverso tale sentenza la (OMISSIS) s.p.a. propone ricorso per regolamento di competenza;
– (OMISSIS) deposita memoria;
– il pubblico ministero conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO
che:
– con il ricorso proposto si deduce l’errore della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la sentenza di appello che si era pronunciata sul credito vantato dal (OMISSIS), riducendone l’importo riconosciuto dal giudice di primo grado, era stata cassata da questa Corte e in cui ha omesso di considerare che il credito restitutorio azionato aveva titolo nella cessione del relativo diritto da parte dell’originario debitore, la (OMISSIS) s.p.a.;
– il ricorso e’ fondato;
– occorre preliminarmente rilevare che il giudizio trae origine da una domanda di restituzione di somme versate in esecuzione di una sentenza del Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere, in funzione del giudice del lavoro, nella misura rivelatasi indebitamente corrisposta a seguito della riforma si tale pronuncia da parte della Corte di appello di Napoli;
– tale pronuncia e’ stata impugnata dal (OMISSIS) con ricorso in cassazione che, diversamente da quanto e’ stato affermato nella sentenza impugnata, non “cassava senza rinvio e confermava la sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro”, ma ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’;
– cio’ posto, si rammenta che l’azione di ripetizione di somme versate in esecuzione di un provvedimento giudiziale, provvisoriamente esecutivo, successivamente riformato in sede di sua impugnazione, non si inquadra nell’istituto della condictio indebiti (articolo 2033 c.c.), sia perche’ si ricollega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente al provvedimento stesso, sia perche’ il comportamento dell’accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi dell’articolo 2033 c.c., non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilita’ del titolo e della provvisorieta’ dei suoi effetti (cfr. Cass. 18 ottobre 2021, n. 28646; Cass. 1 ottobre 2019, n. 24475; Cass. 17 febbraio 2010, n. 25589; Cass. 18 giugno 2009, n. 14178);
– la stessa prescinde dall’esistenza o meno del rapporto sostanziale ancora oggetto di contesa e dalla definitivita’ dello stesso, in relazione a possibili esiti di ulteriori impugnazioni e la sua proponibilita’, oltre che dinanzi al giudice dell’impugnazione (di merito), puo’ essere fatta valere anche in via autonoma, ossia in un ordinario giudizio di cognizione, con il rispetto delle normali regole di competenza in tema di proposizione della domanda (cfr., sia pure con riferimento a situazione di restituzioni conseguenti alla cassazione della sentenza di merito, Cass., Sez. Un., 20 aprile 2016, n. 7949; Cass., Sez. Un. 2 luglio 2004, n. 12190);
– non pertinente e’ la giurisprudenza richiamata dalla sentenza impugnata in quanto relativa alla fattispecie – cui la presente controversia e’ estranea – di restituzione conseguenti alla cassazione senza rinvio della sentenza di merito;
– va, dunque, dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli Nord, al quale e’ rimessa la regolazione delle spese della presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Napoli Nord, avanti al quale rimette le parti, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
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