Azione di ingiustificato arricchimento

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|22 ottobre 2021| n. 29672.

L’azione di ingiustificato arricchimento di cui all’art. 2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito; b) l’unicità del fatto causativo dell’impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall’impoverito sia andata a vantaggio dell’arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l’uno dall’altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cd. “indiretto”, nei quali l’arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell’impoverito. Tuttavia, avendo l’azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall’impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito.

Sentenza|22 ottobre 2021| n. 29672. Azione di ingiustificato arricchimento

Data udienza 29 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13693/2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 52/2019 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 19/2/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/1/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Azione di ingiustificato arricchimento

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19/2/2019 la Corte d’Appello di Trento ha respinto il gravame interposto dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. in relazione alla pronunzia Trib. Trento n. 105/2018, di rigetto della domanda dalla medesima proposta nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.p.a. di “condanna… ex articolo 2041 c.c. al pagamento del corrispettivo della fornitura, pari ad Euro 35.088,00” effettuata alla societa’ “(OMISSIS) srl (che… aveva acquistato un ramo dell’azienda di (OMISSIS) srl)” di “materiale per la realizzazione degli impianti di ventilazione da installare nell’area autostradale prossima al (OMISSIS), area oggetto di lavori di riqualificazione da parte di (OMISSIS) s.p.a.”, che “era stato consegnato presso il cantiere dell’area in questione, trattenuto da (OMISSIS) e da questa utilizzato, con relativo arricchimento senza giusta causa e speculare impoverimento di essa attrice”, atteso che la detta fornitura non era stata pagata da (OMISSIS), la quale “ad istanza di essa attrice era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Busto Arsizio”.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la societa’ (OMISSIS) s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso societa’ (OMISSIS) s.p.a., che ha presentato anche memoria.
Gia’ chiamata all’udienza camerale del 16/7/2020 la causa e’ stata rimessa alla pubblica udienza dalla Sesta Sezione-3.
Con conclusioni scritte del 12/1/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Azione di ingiustificato arricchimento

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione degli articoli 2038, 2041, 2042 c.c., articolo 116 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omesso esame” di fatto decisivo per la decisione, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito abbia rigettato la domanda erroneamente ritenendo che “il titolo che ha consentito ad (OMISSIS) s.p.a. “il dedotto arricchimento” e’ di certo un “titolo oneroso”, e cioe’ il contratto di appalto intercorso con (OMISSIS)”.
Lamenta che se “la responsabilita’ nei limiti dell’arricchimento e’ specificamente prevista dal legislatore nei casi in cui il terzo ha ricevuto il beneficio in virtu’ di un atto a titolo gratuito, a maggior ragione tale responsabilita’ deve essere prevista nei casi in cui manchi qualsivoglia titolo giustificativo dell’acquisto nel caso di insolvenza dell’intermediario”.
Il motivo e’ in parte inammissibile e in parte infondato.
Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, alla citazione in giudizio “innanzi al Tribunale di Trento”, all’ordinativo di “materiale su misura per la realizzazione di impianti di ventilazione da consegnarsi direttamente in cantiere al (OMISSIS)” effettuato “nel settembre 2010 da (OMISSIS) s.r.l.”, alla consegna del “detto materiale – come documentato – in data 5/10/2010, 7/10/2010, 8/10/2010, 11/10/2010, 14/10/2010 e 16/10/2010, direttamente in cantiere al (OMISSIS) (docc. 1 e 2 del fascicoletto)”, alle “fatture n. (OMISSIS) del (OMISSIS), n. (OMISSIS) del (OMISSIS) e n. (OMISSIS) del (OMISSIS)”, al “decreto ingiuntivo n. 186/2011”, alla declaratoria di fallimento della societa’ (OMISSIS) s.r.l. “con sentenza in data (OMISSIS)”, alla “domanda di (OMISSIS) s.r.l. di subentrare a (OMISSIS) s.p.a.”, alla “formale contestazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 136, comma 2 del 4/7/2011”, alla deliberazione di (OMISSIS) s.p.a. “in data 5/8/2011” della “risoluzione del rapporto con (OMISSIS) s.p.a.”, alla declaratoria di fallimento della (OMISSIS) s.p.a. del “Tribunale di Roma… sentenza in data (OMISSIS)”, alle “memorie ex articolo 183 c.p.c., comma 6”, alla “documentazione prodotta dalle parti”, all'”atto di citazione in appello”, alla “chiusura in data 16/6/2016 del fallimento (OMISSIS) s.r.l.”, alla “chiusura… ancor prima (18/9/2013) del fallimento (OMISSIS) s.p.a.”, alla “e-mail del 20/10/2017… (docc. N. 3 e n. 4 del fascicoletto)”, al “contratto di appalto”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., parti della alla sentenza del giudice di prime cure), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimita’ (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

 

Azione di ingiustificato arricchimento

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono pertanto dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.
E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex articolo 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilita’ del medesimo.
Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilita’ del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

 

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Va per altro verso sottolineato come, al di la’ della formale intestazione dei motivi, la ricorrente deduca in realta’ doglianze (anche) di vizio di motivazione al di la’ dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e non gia’ un vizio di motivazione ovvero l’omesso e a fortiori l’omessa o erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).
Non puo’ infine sottacersi che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ la conformita’ della sentenza al modello di cui all’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e l’osservanza degli articoli 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che come nella specie il medesimo esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata nonche’ evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla ovvero la carenza di esse, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (v. Cass., 2/12/2014, n. 25509; Cass. 9/3/2011, n. 5586; Cass., 27/7/2006, n. 17145).
Quanto al merito, va osservato che come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che l’azione generale di arricchimento ex articolo 2041 c.c. (il cui requisito essenziale e’ costituito dall’arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione patrimoniale di un altro collegati da un nesso di causalita’) per la sua natura complementare e sussidiaria (v. Cass., 8/3/1980, n. 1552) puo’ essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico (e non gia’ meramente generico: v., da ultimo, Cass., 7/1/2020, n. 84), idoneo a far valere il diritto di credito; b) l’unicita’ del fatto causativo dell’impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall’impoverito sia andata a vantaggio dell’arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti incidenti su due situazioni diverse e in modo del tutto indipendente l’uno dall’altro (v. Cass., 9/6/1981, n. 3716; Cass., 8/3/1980, n. 1552; Cass., 4/5/1978, n. 2087), come quando ad avvantaggiarsi dell’attribuzione patrimoniale sia un soggetto diverso dal destinatario di questa (v. Cass., 16/12/1981, n. 6664).

 

Azione di ingiustificato arricchimento

Ne consegue l’esclusione dei casi di arricchimento c.d. indiretto, nei quali l’arricchimento e’ realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell’impoverito. Tuttavia, avendo l’azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equita’, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall’impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito (v. Cass., Sez. Un., 8/10/2008, n. 24772).
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di porre in rilievo, in tema di arricchimento indiretto, superando una concezione liberale (v. Cass., 21/2/1955, n. 507) si e’ pervenuta ad affermare una nozione restrittiva del principio di sussidiarieta’ ex articolo 2041 c.c. secondo cui non deve sussistere alcuna altra possibilita’ di azione rispetto a quella contrattuale (v. Cass., 10/2/1993, n. 1686; Cass., 16/12/1981, n. 6664; Cass., 5/9/1970, n. 1217), nei termini come sopra successivamente precisati (v. Cass., 7/1/2020, n. 84), sicche’ il contraente che abbia la possibilita’ di agire nei confronti dell’altro contraente non puo’ esercitare l’azione di indebito arricchimento nei confronti del terzo che ha beneficiato della prestazione, in tal caso l’arricchimento costituendo solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita nell’ambito del rapporto contrattuale, restando esperibile la relativa azione contro la persona destinataria per legge o per contratto della prestazione (v. Cass., 3/8/2002, n. 11656).
Ove il contraente tenuto al pagamento sia insolvente, solamente in alcuni casi si ravvisa peraltro l’ammissibilita’ dell’azione di indebito arricchimento contro il terzo, escludendosi in particolare tale possibilita’ allorquando la prestazione venga conseguita in virtu’ di un atto a titolo oneroso in quanto il terzo paga per la prestazione, e ammettendosene l’esperibilita’ laddove la prestazione risulti conseguita a titolo gratuito ovvero di fatto (a prescindere, cioe’, da un atto a titolo oneroso o gratuito), in quanto -specie nel caso di prestazione conseguita a titolo gratuito- l’arricchimento ha la sua fonte nel collegamento tra lo spostamento patrimoniale senza causa per l’insolvenza della persona obbligata per legge o per contratto ed il correlativo acquisto gratuito del terzo che ne abbia goduto senza titolo (v. Cass., 3/8/2002, n. 11656; Cass., 18/8/1993, n. 8751).

 

Azione di ingiustificato arricchimento

Se si verte nell’ipotesi di terzo beneficiario che ha ottenuto la prestazione in virtu’ di atto a titolo oneroso, difetta pertanto la possibilita’ di esercitare l’azione di indebito arricchimento.
Non e’ pertanto a farsi luogo a tale azione allorquando come nella specie e’ invero il contratto d’appalto, anche nell’evolversi delle sue patologiche vicende, a costituire titolo giustificativo dell’opera eseguita e del pagamento (cfr. Cass., 26/1/2011, n. 1833).
Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.
E’ rimasto infatti nel giudizio di merito accertato che, nell’ambito del contratto di appalto pubblico intercorso tra la societa’ (OMISSIS) s.p.a. e la societa’ (OMISSIS) s.p.a. avente ad oggetto la riqualificazione dell’area autostradale (ex Dogana) del (OMISSIS), nel settembre 2010 e’ stata ivi effettuata dall’odierna ricorrente la consegna di materiale per la realizzazione di impianti di ventilazione da installarvi, giusta contratto con la societa’ (OMISSIS) s.r.l., che dalla (OMISSIS) s.p.a. aveva in precedenza acquistato un ramo d’azienda.
In difetto di pagamento della fornitura da parte della societa’ (OMISSIS) s.r.l., dichiarata poi fallita dal Tribunale di Busto Arsizio proprio su istanza dell’odierna ricorrente, quest’ultima ha domandato all’odierna controricorrente societa’ (OMISSIS) s.p.a. il pagamento di somma a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c.
Specificamente richiamando il precedente di questa Corte costituito da Cass., Sez. Un., n. 24772 del 2008, In base al quale “l’azione nei confronti del terzo” e’ ammissibile solo se l’arricchimento risulti “realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall’impoverito ad un ente pubblico diverso da quello cui era destinato (dunque per il principio di fungibilita’ dell’ente beneficiario) ovvero conseguito a titolo gratuito”), nell’impugnata sentenza la corte di merito ha motivato il rigetto di tale domanda: a) argomentando dal rilievo che, “esclusa… la prima ipotesi (ente pubblico)”, e “partendo proprio dalla ricostruzione di S.U. 2008/24772” in base alla quale il “disposto dell’articolo 2038 c.c…. disciplina esclusivamente il caso in cui il terzo abbia ricevuto la cosa a titolo gratuito stabilendo che quest’ultimo e’ tenuto verso l’impoverito/solvens nei limiti dell’arricchimento, senza prevedere ne’ disciplinare… la speculare ipotesi in cui la cosa sia stata ricevuta dal terzo a titolo oneroso”, B) desumibile che dall’articolo 2038 c.c. emerge… la generale regula iuris secondo la quale il depauperato puo’ esercitare l’azione di arricchimento nei confronti del terzo esclusivamente nel caso in cui quest’ultimo abbia conseguito la prestazione (e di conseguenza si sia arricchito) a titolo gratuito, mentre, qualora abbia conseguito la prestazione a titolo oneroso, l’azione non e’ esperibile” in quanto solo allorquando “il terzo consegue l’arricchimento” a titolo gratuito e’ “giustificabile l’ampliamento della tutela” e risultano “soddisfatte le ragioni di equita’ che tale ampliamento determina”. Ha quindi rilevato che nella specie per converso “il titolo che consente (o consentirebbe, posto che l’appellata nega di aver usufruito dell’impianto) ad (OMISSIS) il dedotto arricchimento e’ di certo un “titolo oneroso” e cioe’ il contratto di appalto intercorso con (OMISSIS)”.
In particolare, la corte di merito ha dato atto che il contratto di appalto tra l’odierna ricorrente e l’appaltatrice societa’ (OMISSIS) s.p.a. si e’ risolto; e che, per altro verso, “nessun rapporto a titolo oneroso ” si e’ “mai instaurato tra (OMISSIS) e la stazione appaltante”, non essendo “(OMISSIS)… mai subentrata a (OMISSIS), appaltatrice di (OMISSIS)”.

 

Azione di ingiustificato arricchimento

Ha ritenuto di poter “superare il criterio della sussidiarieta’”, sia “con riferimento all’azione che l’impoverito ha comunque nei confronti della sua diretta parte contrattuale (o intermediario) e che non gli consente, come nella specie per l’insolvenza di (OMISSIS), di conseguire quanto dovuto”, sia “con riguardo al terzo nei cui confronti l’impoverito non ha, all’evidenza, altra azione che quella di cui all’articolo 2041 c.c. (ed e’ dunque sussidiaria di per se’)”.
Ha sottolineato che “partendo proprio dalla ricostruzione di S.U. 2008/24772 deve ricordarsi come il perimetro dell’azione di arricchimento tiene conto del disposto dell’articolo 2038 c.c., che disciplina esclusivamente il caso in cui il terzo abbia ricevuto la cosa a titolo gratuito stabilendo che quest’ultimo e’ tenuto verso l’impoverito/solvens nei limiti dell’arricchimento, senza prevedere ne’ disciplinare… la speculare ipotesi in cui la cosa sia stata ricevuta dal terzo a titolo oneroso”, sicche’ come si e’ gia’ riferito “dall’articolo 2038 c.c. emerge… la generale regula iuris secondo la quale il depauperato puo’ esercitare l’azione di arricchimento nei confronti del terzo esclusivamente nel caso in cui quest’ultimo abbia conseguito la prestazione (e di conseguenza si sia arricchito) a titolo gratuito, mentre, qualora abbia conseguito la prestazione a titolo oneroso, l’azione non e’ esperibile”.
Ha ulteriormente escluso di poter fare luogo all’applicazione dell’azione di arricchimento, dall’articolo 2038 c.c. non espressamente prevista, che “la cosa sia stata ricevuta dal terzo a titolo oneroso”, in quanto “il titolo sulla scorta del quale il terzo consegue l’arricchimento deve essere necessariamente gratuito, solo cosi’ essendo giustificabile l’ampliamento della tutela e soddisfatte le ragioni di equita’ che tale ampliamento determina”.
E’ pervenuta quindi per tali ragioni e come si e’ detto a concludere che nella specie “il titolo che consente (o consentirebbe, posto che l’appellata nega di aver usufruito dell’impianto) ad (OMISSIS) il dedotto arricchimento e’ di certo un “titolo oneroso” e cioe’ il contratto di appalto intercorso con (OMISSIS)”.
La consegna dei materiali in argomento e’ stata infatti dall’odierna ricorrente asseritamente effettuata direttamente all’originaria appaltante ed odierna controricorrente (terza rispetto al contratto di fornitura intercorso tra l’odierna ricorrente e la societa’ (OMISSIS) s.r.l.) in virtu’ di contratto a titolo non gia’ gratuito bensi’ oneroso, tale essendo il contratto di appalto pubblico, oltre che quello al medesimo causalmente collegato di fornitura in argomento (cfr. Cass., 16/10/1985, n. 5087).
Collegamento nella specie invero non gia’ genetico (con incidenza cioe’ dell’uno in ordine alla formazione dell’altro, come avviene ad esempio tra contratto preliminare e contratto definitivo) bensi’ funzionale, con interdipendenza finalizzata al soddisfacimento dell’interesse globalmente perseguito con la complessiva operazione (tant’e’ che e’ la stessa odierna ricorrente a dedurre nei propri scritti difensivi di aver “fornito e consegnato il materiale su misura, ordinato da (OMISSIS) s.r.l., direttamente presso il cantiere del (OMISSIS)”) assumente (giusta la relativa interpretazione, spettante al giudice del merito: Cass., 5/6/2007, n. 13164; Cass., 27/3/2007, n. 7524; Cass., 12/7/2005, n. 14611; Cass., 28/6/2001, n. 8844), specifica ed autonoma rilevanza rispetto alla causa – parziale – dei singoli contratti, si’ che le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro, comportando, nella pur persistente individualita’ propria di ciascun tipo negoziale, la reciproca influenza tra i contratti collegati (cfr. Cass., 6/7/2017, n. 16646; Cass., 3/4/2013, n. 8167; Cass., 9/3/2011, n. 5583; Cass., 19/10/2007, n. 21937), anche sul piano dell’efficacia (cfr. Cass., – 16/2/2007, n. 3654; Cass., 28/6/2001, n. 8844; Cass., 25/8/1998, n. 8410; Cass., 28/3/1977, n. 1205), e a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso o con il negozio misto (v. Cass., 16/3/2006, n. 5851; Cass., 12/7/2005, n. 14611; Cass., 17/12/2004, n. 23470; Cass., 24/3/2004, n. 5941).
Ne’ puo’ ritenersi, diversamente da quanto dall’odierna ricorrente sostenuto, che stante il sopravvenuto stato d’insolvenza della societa’ committente la (causalmente collegata) fornitura di materiali de qua l’originaria appaltante ed odierna ricorrente abbia ottenuto a titolo meramente gratuito i suindicati materiali alla medesima asseritamente consegnati, con indebita sua locupletazione in danno dell’odierna ricorrente per aver conseguito in via di mero fatto, e pertanto gratuitamente, i materiali de quibus oggetto del contratto stipulato con la societa’ (OMISSIS) s.r.l., poi resasi nei suoi confronti insolvente e dichiarata fallita (cfr. Cass., 3/8/2002, n. 11656).

 

Azione di ingiustificato arricchimento

Deve infatti escludersi che tale stato d’insolvenza abbia determinato una automatica conversione della natura di siffatta prestazione da onerosa in gratuita.
Ne’ d’altro canto rilievo alcuno in tal senso puo’ assegnarsi alla circostanza che l’originario contratto di appalto stipulato dall’odierna controricorrente si sia risolto, atteso che alla risoluzione del contratto conseguono (anche) diritti e pretese restitutorie (cfr. Cass., 18/5/2021, n. 13504; Cass., 30/10/2018, n. 27640; Cass., 18/6/2018, n. 15958; Cass., 20/3/2018, n. 6911; Cass., 16/1/2018, n. 826; Cass., 29/2/2016, n. 3953), che all’esito dell’acquisto del ramo d’azienda gia’ appartenente all’originaria appaltatrice societa’ (OMISSIS) s.p.a. nella specie si estendono anche alla fornitura de qua, ben potendo l’odierna ricorrente tali diritti, e in particolare il credito per la non pagata fornitura di materiali nella specie ordinata dalla – poi dichiarata fallita – societa’ (OMISSIS) s.r.l., far valere.
Trattasi infatti di fornitura e di correlativo spostamento patrimoniale trovanti fonte e causa giustificativa in un contratto oneroso, la cui sussistenza preclude l’azione di ingiustificato arricchimento (cui puo’ darsi ingresso ove questa manchi: cfr. Cass., 24/5/2002, n. 7627), stipulato per l’esecuzione dell’appalto e pertanto allo stesso funzionalmente collegato, sicche’ in caso come nella specie di stato di insolvenza dell’obbligata ex contractu – i diritti e le pretese che ne scaturiscono possono essere fatti dall’odierna ricorrente valere (anche) mediante l’insinuazione -in via surrogatoria ex articolo 2900 c.c. (v. Cass., 24/2/1997, n. 1647; Cass., 2/3/1990, n. 1650)- al passivo fallimentare di quest’ultima (nella specie, la societa’ (OMISSIS) s.r.l.) (cfr. Cass., Sez. Un., 28/1/2021, n. 2061; Cass., 30/10/2018, n. 27640; Cass., 18/6/2018, n. 15958; Cass., 20/3/2018, n. 6911; Cass., 16/1/2018, n. 826. Cfr. altresi’ Cass., 29/2/2016, n. 3953; Cass., 3/2/2006, n. 2439; Cass., 13/6/1990, n. 5751).
Non e’ infatti sufficiente il richiamo ad uno stato di insolvenza dell’obbligato ex contractu, senza alcuna specifica dimostrazione degli accertamenti compiuti al riguardo per verificare le concrete possibilita’ di recupero totale o parziale del credito, non deponendo invero la procedura di concorso cui tale debitore risulta sottoposto per l’irrecuperabilita’ del credito (cfr. Cass., 18/8/1993, n. 8751).
Alla stregua dei suindicati snodi motivazionali emerge dunque evidente che dei suindicati principi la corte di merito abbia nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

 

Azione di ingiustificato arricchimento

In particolare la’ dove ha – come detto – escluso la configurabilita’ nella specie di una prestazione effettuata dall’odierna ricorrente a titolo gratuito, in quanto “il titolo che consente (o consentirebbe, posto che l’appellata nega di aver usufruito dell’impianto) ad (OMISSIS) il dedotto arricchimento e’ di certo un “titolo oneroso” e cioe’ il contratto di appalto intercorso con (OMISSIS)”, e conseguentemente ha escluso la sussistenza di ragioni di equita’, che solo allorquando “il terzo consegue l’arricchimento” a titolo gratuito rendono “giustificabile” l'”ampliamento della tutela” ex articolo 2038 c.c.
Non sussistono pertanto le violazioni denunziate dall’odierna ricorrente, che inammissibilmente prospetta in realta’ una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimita’, nonche’ una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimita’ riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il – giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale – possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr., da ultimo, Cass., 20/8/2018, n. 20814).
Per tale via in realta’ sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimita’, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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