Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 settembre 2021| n. 26083.

Avvocato e recupero del compenso.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, onde individuare il regime impugnatorio del provvedimento – sentenza od ordinanza – che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta da parte di costui. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta con ricorso per cassazione, anziché con l’appello, avverso l’ordinanza con la quale il tribunale, espressamente ritenendo la controversia sottratta al rito sommario speciale ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, aveva a propria volta dichiarato inammissibile l’opposizione spiegata con ricorso e non con citazione, per essere stato l’atto introduttivo notificato oltre il termine ex art. 641 c.p.c.).

Ordinanza|27 settembre 2021| n. 26083. Avvocato e recupero del compenso

Data udienza 10 giugno 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Avvocato – Recupero del compenso – Decreto ingiuntivo ex art. 633 cpc e seguenti – Appellabilità del provvedimento emesso – Ricorso per cassazione nel caso di ordinanza emessa a seguito del procedimento di cui all’art. 14 dlgs n. 150/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16424/2020 R.G., proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS).
– intimato –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Campobasso, depositata in data 28.1.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il tribunale di Campobasso, pronunciando sull’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo n. 428/2017 – emesso in favore dell’avv. (OMISSIS) a titolo di compensi professionali per il patrocinio svolto in sede amministrativa – ha dichiarato inammissibile l’opposizione, regolando le spese.
Secondo il giudice di merito, discutendo di compensi maturati per il patrocinio svolto in un giudizio amministrativo, non trovava applicazione il rito sommario speciale Decreto Legislativo n. 150 del 2011, ex articolo 14, per cui l’opposizione proposta con ricorso, anziche’ con citazione, era inammissibile, poiche’ l’atto introduttivo era stato notificato oltre il termine di quaranta giorni fissato dall’articolo 641 c.p.c..
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) propone ricorso in due motivi, illustrati con memoria.
L’avv. (OMISSIS) e’ rimasto intimato.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
1. Il primo motivo denuncia la violazione del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, comma 2, degli articoli 50-quater e 161 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che l’opposizione doveva essere definita con pronuncia collegiale a pena di nullita’.
Il secondo motivo denuncia la violazione del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, della L. n. 794 del 1932, articolo 28, dell’articolo 645 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Secondo il ricorrente, pur essendo in discussione compensi per il patrocinio svolto in un giudizio amministrativo, l’opposizione non soggiaceva alla limitazione prevista in generale per le cause in materia di compensi giudiziali civili, sicche’ l’opposizione – essendo sottoposta al rito ordinario – era tempestiva, poiche’ la citazione introduttiva era stata notificata nel termine fissato dall’articolo 641 c.p.c..
2. Va dichiarata d’ufficio l’inammissibilita’ del ricorso.
Il tribunale ha esplicitamente ritenuto che la causa fosse sottratta al rito sommario speciale Decreto Legislativo n. 150 del 2011, ex articolo 14, tanto da dichiarare l’inammissibilita’ dell’opposizione in quanto proposta con ricorso – invece che con citazione – poiche’ notificato oltre il termine fissato dall’articolo 641 c.p.c..
Tale espressa ed inequivocabile opzione processuale – da parte del giudice di merito – consentiva di impugnare la decisione solo con l’appello, con esclusione della possibilita’ di proporre direttamente il ricorso in cassazione, essendo tale mezzo riservato all’impugnazione dell’ordinanza emessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14.
Ne’ rileva la forma del provvedimento impugnato: in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento – sentenza oppure ordinanza – che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta (Cass. s.u. n. 390 del 2011; Cass. n. 26163 del 2014), mentre, nel caso di specie, la definizione della lite con ordinanza non appare soluzione intenzionalmente volta ad ottemperare al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, la cui applicabilita’ e’ stata invece espressamente esclusa dal tribunale, sicche’ la decisione era – come detto – appellabile e non ricorribile in cassazione.
Non e’ infine necessario sottoporre alle parti la questione di inammissibilita’, poiche’ il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilita’ della domanda previsti da norme la cui violazione e’ rilevabile in ogni stato e grado del processo.
In conclusione il ricorso e’ inammissibile.
Nulla sulle spese, non avendo il (OMISSIS) svolto difese.
Si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *