Avvocato, curatore speciale del minore e difensore del fanciullo medesimo, ha diritto al compenso per le attività di difesa

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 3 gennaio 2019, n. 9.

La massima estrapolata:

Nel procedimento sottoposto al rito camerale, l’avvocato, in qualità di curatore speciale del minore, potendo nominare se stesso come difensore del fanciullo medesimo, ha diritto al compenso per le attività di difesa svolte anche in assenza delle formalità di cui agli artt. 165 e ss. c.p.c..

Ordinanza 3 gennaio 2019, n. 9

Data udienza 11 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10041/2014 R.G. proposto da
Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
– Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minori di Bari;
– Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;
– intimati –
avverso l’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Bari del 23.12.2013, depositata in data 8.1.2014;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.9.2018 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

L’avv. (OMISSIS) ha chiesto la liquidazione del compenso per l’attivita’ svolta in favore della minore (OMISSIS) nel procedimento ex articolo 336 c.c. instaurato dinanzi al tribunale per i Minorenni di Bari.
Detto Tribunale ha dichiarato l’inammissibilita’ della domanda con provvedimento confermato in sede di opposizione Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170, ma la pronuncia e’ stata cassata da questa Corte con ordinanza n. 19903/2013, che ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia, non evocato in causa.
Il giudice del rinvio, dinanzi al quale e’ stato riassunto il procedimento, ha confermato il rigetto della richiesta di compenso, osservando che l’avv. (OMISSIS) aveva rivestito l’incarico gratuito di curatore speciale della minore e che, pur potendo esercitare il patrocinio, non aveva provveduto al deposito della procura e alla costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 165 e 167 c.p.c..
Per la cassazione di questa decisione l’avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.
Il Ministero della Giustizia non ha svolto attivita’ difensiva.
Con ordinanza interlocutoria del 23.3.2018 e’ stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione degli articoli 111 e 24 Cost., articoli 86, 156, 165, 166, 182 e 737 c.p.c., articolo 336 c.c., articoli 72, 74 e 126 disp. att. c.p.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 74, 75, 82, 83, 143 e 170, e L. n. 794 del 1942, articolo 29, per aver il Tribunale subordinato il diritto al compenso del difensore alla costituzione in giudizio e al rilascio della procura, non considerando che la costituzione ed il deposito del fascicolo di parte incidono esclusivamente sull’utilizzabilita’ degli atti e dei documenti prodotti in causa e che il processo era sottoposto al rito camerale e non trovavano applicazione gli articoli 166 e 167 c.p.c., dettati per i soli processi sottoposti al rito ordinario.
Infine, il ricorrente, in qualita’ di curatore speciale, poteva nominare se’ stesso difensore del minore, non occorrendo il formale il rilascio della procura, il cui difetto poteva esser comunque sanato ai sensi dell’articolo 182 c.p.c..
Il secondo motivo censura la violazione dell’articolo 161 c.p.c., comma 1, articolo 50 bis c.p.c., e articolo 336 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonche’ l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che al giudizio ex articolo 336 c.c., doveva obbligatoriamente partecipare il Pubblico ministero e che, quindi, anche la pronuncia impugnata doveva essere emessa dal Collegio a pena di nullita’.
Il terzo motivo censura la violazione degli articoli 91, 92 e 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il Tribunale compensato le spese processuali, mentre avrebbe dovuto dichiarare fondata l’opposizione ed attribuire le spese al ricorrente.
2. Per ragioni di ordine logico va esaminato preliminarmente il secondo motivo di ricorso.
La censura e’ infondata.
In primo luogo non puo’ trovare ingresso la denuncia di insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione, considerato che il provvedimento impugnato e’ stato depositato in data 8.1.2014 ed e’ quindi applicabile l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 45, nel testo introdotto dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con L. n. 134 del 2012, norma che non contempla il controllo sulla motivazione ma un autonomo e diverso vizio della pronuncia, consistente nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Inoltre, che l’opposizione Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170, dovesse essere definita dal Collegio e non dal giudice monocratico e’ questione che non risulta sollevata ne’ nel primo giudizio di opposizione, ne’ in quello di legittimita’ definito con l’ordinanza n. 19903/2013, dovendosi inoltre rilevare che questa Corte aveva rinviato la causa ad altro Magistrato del Tribunale per i minorenni di Bari e non al Collegio, con statuizione insuscettibile di esser posta in discussione. Infine, l’opposizione, proposta il 31.3.2011, era regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, e quindi dalle norme del processo speciale per gli onorari di avvocato (operanti, in forza del disposto dell’articolo 394 c.p.c., comma 1, anche nel giudizio di rinvio).
La pronuncia competeva – quindi – al Presidente dell’ufficio giudiziario che aveva emesso la liquidazione impugnata, inteso come persona fisica titolare dell’ufficio, per cui sarebbe stata nulla per vizio di costituzione del giudice, un’eventuale decisione assunta in composizione collegiale (Cass. 4362/2015; Cass. 9879/2012).
3. Il primo motivo e’ fondato.
L’avv. (OMISSIS) e’ stato nominato curatore speciale di (OMISSIS) nell’ambito di un procedimento camerale ex articolo 336 c.c., e, avendone la rappresentanza legale, era anche abilitato alla nomina del difensore della minore.
Detta nomina era – per giunta – obbligatoria (con onere a carico dello Stato) ai sensi dell’articolo 336 c.c., comma 4, introdotto dalla L. n. 149 del 2001, essendo il minore parte del giudizio (cfr., articolo 12, Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 176 del 1991), con tutte le conseguenti implicazioni quanto alla garanzia della difesa tecnica (Cass. 5256/2018; Corte cost. 1/2002, par. 9).
Il curatore, essendo avvocato, poteva – inoltre – stare in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell’articolo 86 c.p.c., potendo cumulare le due qualifiche (da considerare, comunque distinte: cfr., Cass. 14216/2010; Cass. 12416/2010), senza che occorresse il formale conferimento – a se’ stesso – della procura alle liti (Cass. 12348/2002; Cass. 8738/2001; Cass. 2608/1964; Cass. 2489/1962).
Il compenso per le attivita’ di difesa non poteva – quindi – essere negato a causa del mancato deposito della procura, ne’ per il fatto che non erano state osservate le formalita’ di costituzione di cui agli articoli 165 e 166 c.p.c., essendo il procedimento sottoposto alle forme semplificate del rito camerale.
Il Tribunale, avendo dato atto che il ricorrente aveva depositato “atti processuali nei quali si indica come curatore speciale e difensore della minore” avrebbe dovuto tener conto delle attivita’ svolte (eventualmente anche solo per l’assistenza in giudizio) e liquidare il compenso in base alle suddette risultanze processuali.
3. Il terzo motivo e’ assorbito, poiche’, a seguito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, il giudice del rinvio dovra’ adottare una nuova regolazione delle spese processuali, essendo superata quella di cui al provvedimento impugnato.
In conclusione, e’ accolto il primo motivo, e’ rigettato il secondo ed e’ assorbito il terzo.
Il provvedimento impugnato e’ cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro Magistrato del Tribunale per i minori di Bari, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altro Magistrato del Tribunale per i minorenni di Bari, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

Avv. Renato D’Isa

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