Avverso l’ordinanza di rigetto della opposizione il ricorso per revocazione è ammissibile

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 21 marzo 2019, n. 1872.

La massima estrapolata:

Avverso l’ordinanza di rigetto della opposizione il ricorso per revocazione è ammissibile a condizione che si ritenga che essa abbia natura decisoria.

Sentenza 21 marzo 2019, n. 1872

Data udienza 31 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6892 del 2011, proposto dai signori Lu. An. ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati An. Me. e Fa. An., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Pi. in Roma, via (…)
contro
– il Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pi. Ma. Te., con domicilio eletto presso lo studio En. Za. in Roma, via (…);
– l’Unione dei Comuni della Marrucina, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la revocazione
dell’ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3196 del 22 marzo 2018, resa inter partes, concernente rigetto opposizione a decreto di perenzione.
Vista l’istanza di revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2019 il Consigliere Giovanni Sabbato e uditi, per le parti, gli avvocati Fa. An. e Pi. Ma. Te.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con istanza depositata il 13 luglio 2018, i signori Fa. An. ed altri, hanno chiesto la revocazione dell’epigrafata ordinanza di questo Consiglio, n. 3196 del 22 marzo 2018, con la quale è stata respinta l’opposizione a decreto di perenzione del giudizio relativo al ricorso numero di registro generale 6892/2011, proposto dai medesimi opponenti.
2. In particolare, il Collegio ha rilevato che “la Segreteria ha provveduto ad effettuare le comunicazioni di rito all’indirizzo del co-difensore avv. An. Me.”, comunicazione reputata sufficiente in quanto “Per orientamento consolidato, qualora una parte sia costituita in giudizio a mezzo di due o più procuratori, con uguali poteri di rappresentanza, ciascuno di essi è legittimato a ricevere la notificazione o la comunicazione degli atti processuali”. Inoltre, ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione del beneficio della rimessione in termini, in quanto “il disinteresse (asseritamente) dimostrato dall’avv. Me. in relazione alla causa, il quale – laddove eventualmente dimostrato – rileverebbe nei soli rapporti interni, ma non già in relazione alla maturata estinzione”; prive di rilievo sono state ritenute le asserite “comunicazioni presso gli indirizzi romani del prof. avv. Pa. Pu. e dell’avv. Gi. Pi.”, siccome mai effettuate, nonché il difetto di funzionamento del sistema informatico dello studio privato o dell’Ufficio, rimasto indimostrato, e “il deposito dell’istanza datata 28 settembre 2012” in quanto priva di rilievo ai fini dell’applicazione dell’art. 82, comma 1, c.p,a..
3. Alla camera di consiglio del 31 gennaio 2019, l’appello, nella resistenza del Comune di (omissis), è stato introitato in decisione.
4. Va premesso che, avverso l’ordinanza di rigetto della opposizione, il ricorso per revocazione è ammissibile a condizione che si ritenga che essa abbia natura decisoria; invero l’art. 395 c.p.c.limita il rimedio alle sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, ma dal sistema – in particolare l’art. 656 c.p.c., in tema di decreto ingiuntivo non opposto, e l’art. 831 c.p.c., in tema di sentenza arbitrale – deve dedursi la generalità di tale mezzo di impugnazione a critica vincolata avverso le decisioni che hanno sostanzialmente natura di sentenza. Considerato che la revocazione è ammessa in via subordinata rispetto all’appello, nel senso che è ammissibile solo quando il primo è escluso, e considerato che nel caso di specie, trattandosi di ordinanza di rigetto della opposizione al decreto di perenzione (ammessa) direttamente in secondo grado (e da ciò discende la inappellabilità per legge), il rimedio della revocazione certamente è ammissibile in linea di principio (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6237 del 2004; n. 5923 del 2017; n. 1840 del 2017).
5. Venendo all’esame della domanda revocatoria, il Collegio non può che rilevarne la infondatezza.
5.1. Giova preliminarmente riportare l’orientamento espresso da questo Consiglio in ordine alla configurazione dell’errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c., alla luce dell’indeclinabile esigenza di evitare che detta forma di impugnazione si trasformi in una forma di gravame idonea a condizionare sine die il passaggio in giudicato di una pronuncia giurisdizionale: “l’errore di fatto revocatorio si sostanzia, dunque, in una svista o ‘abbaglio dei sensà che ha provocato l’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio (ritualmente acquisiti agli atti di causa), determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso pertanto non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o dell”abbaglio dei sensà ; pertanto, mentre l’errore di fatto revocatorio è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale, esso non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione (che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento)” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 2015, n. 4975; Sez. IV, 21 aprile 2017, n. 1869). Ai fini dell’enucleazione del concetto giuridico di errore di fatto soccorre anche una specifica recente pronuncia dell’Adunanza plenaria (27 luglio 2016, n. 21), secondo cui “Non costituisce motivo di revocazione per omessa pronuncia il fatto che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni poste dalla parte medesima a sostegno delle proprie conclusioni; occorre, infatti, distinguere tra motivo di ricorso e argomentazione a sostegno di ciascuno dei motivi del medesimo; il motivo di ricorso, infatti, delimita e identifica la domanda spiegata nei confronti del giudice, e in relazione al motivo si pone l’obbligo di corrispondere, in positivo o in negativo, tra chiesto e pronunciato, nel senso che il giudice deve pronunciarsi su ciascuno dei motivi e non soltanto su alcuni di essi; a sostegno del motivo – che identifica la domanda prospettata di fronte al giudice – la parte può addurre, poi, un complesso di argomentazioni, volto a illustrare le diverse censure, ma che non sono idonee, di per sé stesse, ad ampliare o restringere la censura, e con essa la domanda; rispetto a tali argomentazioni non sussiste un obbligo di specifica pronunzia da parte del giudice, il quale è tenuto a motivare la decisione assunta esclusivamente con riferimento ai motivi di ricorso come sopra identificati”.
5.2. Alla luce di tali coordinate va scrutinata la domanda di revocazione in esame. Parte istante fa leva sull’assunto che il Collegio sarebbe incorso in errore di fatto per non essersi avveduto che “le parti appellanti risultano elettivamente domiciliate unicamente presso l’altro co-difensore-parte, unico procuratore e domiciliatario, avv. Fa. An., che non l’ha mai ricevuto e conosciuto, con conseguente inidoneità e nullità dell’avviso comunicato-notificato al semplice co-difensore a mezzo p.e.c. il 1° /09/16”. Questo avrebbe determinato, a parere di parte appellante, la “Violazione manifesta dell’art. 39 (in specie n. 2) cod. proc. amm. in relazione alla normativa transitoria applicabile al ricorso pendente prima della riforma processuale del 16/09/10 ex art. 2 Allegato n. 3 del cod. proc. amm., art. 9 L. n. 205/2000 e succ. mod. e int. (ai quali non si applicano le disposizioni abrogate dall’art. 4 All. n. 3…) in quanto l’avviso di perenzione doveva essere notificato alle parti ricorrenti-appellanti”. In altre parole, il Collegio avrebbe fatto erronea applicazione del nuovo testo dell’art. 136 cod. proc. amm., senza i requisiti della formale notificazione di legge vigente prima della riforma processuale.
5.3. Non resta che verificare se effettivamente dagli atti di causa si possa rilevare la qualitas dell’avvocato Fa. An. di “unico procuratore e domiciliatario” e che il Collegio avrebbe ignorato discorrendo a torto di mandato congiunto. Orbene, dagli atti del giudizio, e segnatamente dall’atto di appello depositato presso la segreteria della Sezione in data 8 agosto 2011, si evince che l’avv. An. Me. e l’avv. Fa. An. sono stati investiti da mandato congiunto. Tanto è sufficiente per escludere che il Collegio sia incorso in errore di fatto come invece si assume dall’appellante.
5.4. La domanda di revocazione va pertanto rigettata proprio perché il perimetro entro il quale può esplicarsi l’istituto revocatorio è segnato dall’errore di fatto, con esclusione quindi dell’errore di diritto, di guisa che non sono sottoponibili a sindacato, in questa sede, le osservazioni critiche formulate dall’istante che attengono all’individuazione della normativa di riferimento nell’ambito della disciplina processuale succedutasi nel tempo.
6. Per le ragioni che precedono, l’istanza di revocazione va respinta.
7. Le spese di giudizio, regolamentate secondo il criterio della soccombenza, sono liquidate, nei confronti del Comune costituito, nella misura stabilita in dispositivo secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’istanza di revocazione, come in epigrafe proposta (R.G. n. 6892/2011), la respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione, in favore del Comune di (omissis), delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere, Estensore

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