Avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 23 maggio 2019, n. 22854.

La massima estrapolata:

Ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Sentenza 23 maggio 2019, n. 22854

Data udienza 29 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Frances – Presidente

Dott. CATENA Rossell – Consigliere

Dott. SCARLINI E. V. S – Consigliere

Dott. PISTORELLI Lu – rel. Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso presentato da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/4/2018 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Mignolo Olga, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Messina ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di (OMISSIS) per i reati di lesioni volontarie e minacce consumati ai danni di (OMISSIS).
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato articolando due motivi. Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta attendibilita’ della persona offesa ed alla idoneita’ intimidatoria della frase ritenuta minacciosa, peraltro pronunziata al telefono, nonche’ in merito all’omessa considerazione da parte del Giudice di Pace dell’istanza di rinvio dell’udienza del 5 settembre 2017 per legittimo impedimento dell’imputato, spedita a mezzo posta certificata e regolarmente ricevuta dall’ufficio giudiziario, mentre il suo mancato rinvenimento non sarebbe imputabile allo stesso. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito all’affermata inapplicabilita’ dell’esimente di cui all’articolo 131-bis c.p. nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace, invero non prevista da tale disposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Premesso che il provvedimento impugnato e’ stato adottato il 20 aprile 2018 e che contiene motivazione tutt’altro che apparente in merito all’affermazione della responsabilita’ dell’imputato, devono innanzi tutto ritenersi inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), atteso che, ai sensi dell’articolo cit., comma 2-bis e del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 39-bis, (cosi’ come introdotti dal Decreto Legislativo n. 11 del 2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non puo’ essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dal citato articolo 606 c.p.p., lettera a), b) e c), rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione. Generica deve invece ritenersi l’eccepita erronea applicazione della legge penale, che in realta’ si traduce nella prospettazione di ulteriori e – come detto – indeducibili vizi di motivazione della sentenza impugnata.
3. L’eccezione processuale sollevata con il primo motivo e’ invece manifestamente infondata.
3.1 Dagli atti non risulta che l’istanza – trasmessa dal difensore via PEC alle ore (OMISSIS) del giorno precedente all’udienza – sia mai stata portata a conoscenza del giudice, ne’ che all’udienza del 5 settembre 2017 il difensore nominato in sostituzione di quello asseritamente impedito abbia eccepito alcunche’ o anche solo insistito per il suo accoglimento.
3.2 Va allora ricordato che secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimita’ – cui il collegio intende aderire condividendolo – alle parti private non e’ consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, atteso che ai sensi dell’articolo 148 c.p.p., comma 2-bis, articoli 149 e 150 c.p.p. e articolo 151 c.p.p., comma 2, l’utilizzo della PEC e’ consentito, a partire dal 15 dicembre 2014, soltanto per le notificazioni a persona diversa dall’imputato eseguite da parte delle cancellerie (ex multis Sez. 5, n. 48911 del 01/10/2018, N., Rv. 274160). Cio’ non toglie che, se l’istanza irritualmente presentata attraverso tale mezzo venga comunque tempestivamente portata a conoscenza del giudice, questi sia tenuto a prenderla in considerazione (Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, P., Rv. 270702), fermo restando, pero’, come sia onere della parte che intenda dolersi dell’omesso esame dell’istanza stessa accertarsi del regolare pervenimento della comunicazione e del suo tempestivo inoltro al giudice medesimo.
3.3 Onere che il ricorrente non ha assolto, non avendo egli dimostrato che l’atto sia stato effettivamente portato a conoscenza del giudicante prima della celebrazione dell’udienza – il che, come accennato, non risulta dagli atti – ed essendo dunque rimasto a suo carico il rischio che, avendo adottato uno strumento di comunicazione non previsto, la trasmissione dell’istanza al giudice non sia avvenuto in tempo perche’ la stessa fosse utilmente presa in considerazione.
4. Manifestamente infondata e’ altresi’ l’ultima doglianza proposta dal ricorrente. L’insegnamento di questa Corte, dopo l’intervento delle Sezioni Unite, si e’ infatti oramai consolidato nel senso per cui la causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131-bis c.p. non e’ applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp ed altri, Rv. 271587), talche’ del tutto corretta deve ritenersi la decisione del Tribunale che ha ritenuto inapplicabile l’esimente in questione.
5. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro tremila alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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