Corte di Cassazione, penale, Ordinanza|3 marzo 2021| n. 8530.
Avverso il provvedimento che abbia deciso sull’istanza di revoca o modifica della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è esperibile l’appello e non il ricorso per cassazione.
Ordinanza|3 marzo 2021| n. 8530
Data udienza 21 gennaio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Misure di prevenzione personale – Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza – Persistenza della pericolosità sociale – Riqualificazione dell’impugnazione come ricorso in Appello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TARDIO Angela – Presidente
Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere
Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere
Dott. LIUNI Teresa – Consigliere
Dott. ALIFFI Francesco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 08/07/2020 del TRIBUNALE di MESSINA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALIFFI FRANCESCO;
Lette le conclusioni del PG Dr. KATE TASSONE che ha chiesto convertirsi il ricorso in appello ai sensi dell’articolo 568 c.p.p., comma 5.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Messina ha rigettato l’istanza, presentata nell’interesse di (OMISSIS), tesa ad ottenere la revoca del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
A ragione osservava che non erano sopravvenuti elementi in precedenza non valutati idonei a consentire la rivisitazione della pericolosita’ sociale.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di (OMISSIS) deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, sotto plurimi profili, e sostenendo la sussistenza, di contro, nella specie dei presupposti per addivenire alla revoca della misura di prevenzione personale.
3. Cosi’ come correttamente osservato dal Procuratore generale presso questa Corte, la giurisprudenza di legittimita’ ha individuato nell’appello, oggi previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 10, il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento col quale il tribunale decide sull’istanza di revoca o di modifica della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (Sez. 6, n. 4239 del 16/12/1999, dep. 2000, Perre, Rv. 216509, conforme, tra le molte, Sez. 6, n. 21934 del 21/02/2006, Grigolo, Rv. 234688, e, piu’ di recente, in motivazione, Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156).
4. In conformita’ a quanto disposto dall’articolo 568 c.p.p., comma 5, qualificata l’impugnazione come appello, deve dunque procedersi alla trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Messina per l’esame e la decisione in merito.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come ricorso in appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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