Autorizzazione all’allontanamento dalla detenzione domiciliare

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|1 dicembre 2020| n. 34075.

Il provvedimento di autorizzazione all’allontanamento dalla detenzione domiciliare per comparire dinanzi all’autorità giudiziaria ex art. 22 disp. att. cod. proc. pen., reso dal magistrato di sorveglianza su istanza di parte, non è soggetto a specifiche regole procedurali né ad obbligo di comunicazione, l’omissione della quale non dà luogo a nullità, costituendo onere dell’interessato attivarsi per conoscere l’esito della propria istanza.

Sentenza|1 dicembre 2020| n. 34075

Data udienza 29 settembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: IMPUTATO – LIBERTA’ PERSONALE – EVASIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere

Dott. BASSI Alessand – rel. Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 01/03/2019 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alessandra Bassi;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Birritteri Luigi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del 17 gennaio 2013, con cui il Tribunale di Ferrara ha condannato (OMISSIS) per evasione dalla detenzione domiciliare.
2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, (OMISSIS) chiede l’annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Violazione di legge processuale in relazione all’omesso riconoscimento del legittimo impedimento dell’imputato a partecipare all’udienza del 17 gennaio 2013. Rileva il difensore come il rigetto della richiesta di differimento dell’udienza debba ritenersi illegittimo la’ dove causato da una circostanza non imputabile all’imputato, ossia dalla mancata comunicazione da parte della Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza dell’esito dell’istanza di autorizzazione a spostarsi dal luogo di detenzione che ha determinato l’impossibilita’ di presentare una nuova istanza nei termini. Precisa il ricorrente: che all’udienza del 24 dicembre 2012, il Tribunale ha disposto la trattazione del processo con giudizio immediato, fissando l’udienza di trattazione per il 10 gennaio 2013; che l’imputato ha ottenuto l’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo della detenzione domiciliare e a presenziare a detta udienza dal Magistrato di sorveglianza; che l’udienza del 10 gennaio e’ stata rinviata al 17 gennaio 2013; che il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare per partecipare a tale udienza di rinvio per mancanza del verbale d’udienza, non potuto allegare dall’istante a causa di inadempimento del cancelliere d’udienza; che detta ordinanza di rigetto non e’ stata comunicata ne’ all’imputato, ne’ al proprio difensore; che l’istanza di rinvio dell’udienza del 17 gennaio e’ stata, pertanto, illegittimamente rigettata, dipendendo l’impossibilita’ dell’imputato di prendervi parte da cause indipendenti dal comportamento diligente dello stesso o della sua difesa. Sottolinea il ricorrente come sussista a carico del difensore un onere di effettuare le verifiche circa l’esito delle proprie istanze a fronte dell’elusione da parte del Magistrato di Sorveglianza dell’obbligo di comunicazione dei provvedimenti da esso resi.
2.2 Violazione di legge in relazione alla ritenuta integrazione del reato quanto all’elemento soggettivo, per avere la Corte d’appello trascurato di considerare che l’imputato, all’epoca dei fatti, era un dipendente della ditta della figlia per la quale eseguiva operazioni di vario genere, fra cui anche commissioni esterne di approvvigionamento del denaro in contanti per dare il resto agli avventori dell’esercizio commerciale, sicche’ egli ha ritenuto, in piena buona fede, lecito lo spostamento temporalmente e localmente circoscritto a detto fine, senza preventiva comunicazione alle Forze dell’ordine. Aggiunge la difesa che la Corte ha, inoltre, trascurato di tenere conto delle dichiarazioni rese dall’imputato, dalla di lui moglie e dal teste (OMISSIS) in merito al fatto di aver udito (OMISSIS) ricevere rassicurazioni in tale senso dalle Forze dell’ordine; che, in ogni caso, fa difetto la volonta’ colpevole di commettere l’evasione dalla detenzione domiciliare, essendo (OMISSIS) autorizzato, in relazione all’impiego presso l’esercizio commerciale, a spostarsi con il proprio mezzo per eventuali commissioni in altri negozi o comunque per soddisfare le esigenze lavorative.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Con il primo motivo, la difesa di (OMISSIS) rinnova una deduzione di natura processuale gia’ coltivata nei precedenti gradi di merito e correttamente disattesa dai Giudici della cognizione.
2.1. La doglianza difensiva si incentra sulla doverosita’ o meno della notifica del provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza – territorialmente competente in relazione all’esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare – abbia rigettato l’istanza di autorizzazione del condannato ai sensi dell’articolo 22 disp. att. c.p.p. ad allontanarsi dal luogo di detenzione per partecipare all’udienza di celebrazione del processo a suo carico nell’ambito di altro procedimento.
2.2. Non e’ revocabile in dubbio che il provvedimento in oggetto debba essere reso senza particolari formalita’, cioe’ de piano, non rientrando fra le materie previste dall’articolo 678 c.p.p., la’ dove richiama, a seconda dei casi, le forme del procedimento di esecuzione di cui all’articolo 666 c.p.p. ovvero, nei casi previsti dallo stesso articolo 678, comma 1-bis le modalita’ semplificate di cui all’articolo 667 c.p.p., comma 7. Casi fra i quali non e’ appunto previsto il provvedimento – che viene in rilievo nella specie concernente l’autorizzazione dell’interessato ad allontanarsi dal luogo della detenzione domiciliare per partecipare all’udienza di celebrazione del processo a suo carico.
2.3. Resta dunque da verificare se il provvedimento, reiettivo ovvero autorizzatorio dell’istanza ex articolo 22 disp. att. c.p.p., debba essere o meno comunicato alle parti.
Orbene, la disposizione appena citata dell’articolo 22 disp. att. c.p.p. nulla prescrive quanto alla comunicazione/notificazione dei provvedimenti assunti dal giudice sulla richiesta di allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare (come di arresti domiciliari) per partecipare all’udienza di trattazione di un processo.
Occorre, pertanto, avere riguardo alle norme di carattere generale dettate dal codice di rito in tema di provvedimenti del giudice sulle richieste delle parti. In particolare, deve essere considerato che l’articolo 121, comma 1 codice di rito stabilisce che “Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni” e che l’articolo 125 cit. codice, u.c. in relazione a tutti i provvedimenti diversi da quelli espressamente regolamentati dalla legge, stabilisce che siano “adottati senza l’osservanza di particolari formalita’ e, quando non e’ stabilito altrimenti, anche oralmente”.
Orbene, in nessuna di tali disposizioni e’ contemplato l’obbligo, a pena di nullita’ del provvedimento, di notifica all’interessato del provvedimento assunto dal giudice de plano.
2.4. La mancanza della previsione di un obbligo formale di informazione alle parti, assistito dalla comminatoria di nullita’, dell’esito dell’istanza ex articolo 22 disp. att. c.p.p. trova un ulteriore addentellato processuale nel disposto dell’articolo 128 c.p.p., comma 1, seconda parte, la’ dove prescrive l’obbligo di comunicazione al pubblico ministero e di notifica alle parti private dell’avviso di deposito contenente l’indicazione del dispositivo “quando si tratta di provvedimenti impugnabili”. Previsione da cui appunto si trae a contrariis la regola circa l’assenza di alcun obbligo di comunicazione/notificazione del provvedimento – non impugnabile – assunto sulla richiesta di autorizzazione ex articolo 22 disp. att. c.p.p..
2.5. Tirando le fila delle considerazioni che precedono, giusta la mancata previsione legislativa di un obbligo di comunicazione a carico del giudice del provvedimento reso sulla richiesta di cui al citato articolo 22, non puo’ che ritenersi sussistente a carico dell’istante un onere di accedere all’ufficio pubblico con tempestivita’ al fine di acquisire nozione dell’eventuale provvedimento di accoglimento o di rigetto o dell’inattivita’ del giudice nel tempo. Ed invero, il codice di rito stabilisce in linea generale all’articolo 121 c.p.p. il dovere del giudice di provvedere sulle istanze avanzate dalle parti in un tempo definito e, cio’ nondimeno, non correla alla decisione un obbligo di tempestiva comunicazione, sicche’ non puo’ che rimettersi alla diligenza dell’interessato che ha proposto la richiesta di verificare il sopraggiungere della risposta (in questo senso, v. in motivazione (Sez. 6, n. 38673 del 07/10/2011, Romeo, Rv. 25084801; conf. Sez. 6, n. 29848 del 24/04/2012, De Matteis, Rv. 25325201).
2.6. Deve, dunque, essere affermato il principio di diritto secondo cui, per tutti i provvedimenti che siano resi dal giudice su istanza di parte e per i quali il codice di rito non abbia fissato specifiche regole procedurali ne’ un espresso obbligo di comunicazione, costituisce onere della parte e, precisamente, del difensore informarsi dell’eventuale accoglimento o rigetto ovvero del mancato esame dell’istanza.
Ne discende che non puo’ derivare alcuna nullita’ dall’avere il giudice rigettato la richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’imputato, dedotto sul presupposto di non essere stato il medesimo informato tempestivamente del rigetto da parte del Magistrato di Sorveglianza della richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo della detenzione domiciliare e della conseguente impossibilita’ di reiterare per tempo una nuova richiesta, stante l’assenza di un obbligo, a pena di nullita’, di comunicazione della sorte dell’istanza formulata ai sensi dell’articolo 22 disp. att. c.p.p..
2.7. Della regula iuris teste’ delineata hanno fatto corretta applicazione i Giudici di merito – tanto il Tribunale nel rigettare la richiesta di rinvio dell’udienza del 17 gennaio 2013, quanto la Corte d’appello nel giudicare infondata l’eccezione di nullita’ (v. pagine 3 della sentenza impugnata) – la’ dove, non gravando sul Magistrato di Sorveglianza uno specifico obbligo sanzionato a pena di nullita’ di dare comunicazione all’istante dell’esito della richiesta ex articolo 22 disp. att. c.p.p., l’interessato avrebbe potuto, rectius dovuto, attivarsi diligentemente a mezzo del proprio difensore per prendere tempestiva cognizione del rigetto dell’istanza formulata (segnatamente per mancata allegazione del verbale d’udienza attestante la data del rinvio d’udienza), cosi’ da poter ripresentare in tempo utile una nuova istanza di autorizzazione all’allontanamento dalla detenzione domiciliare corredata della prescritta documentazione.
3. E’ inammissibile anche la seconda doglianza, con la quale il ricorrente censura il giudizio di penale responsabilita’ in ordine alla contestata evasione dalla detenzione domiciliare.
3.1. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti gia’ dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammissibilita’ del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
3.2. D’altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica – pertanto incensurabili nella sede di legittimita’ -, le ragioni per le quali abbia ritenuto integrato il delitto ex articolo 385 c.p. anche con riguardo all’elemento soggettivo.
La Corte distrettuale ha invero posto in luce come l’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo della detenzione domiciliare per motivi di lavoro nonche’ ad effettuare gli spostamenti funzionali ad acquistare il materiale necessario per eseguire alcuni lavori in un immobile di proprieta’ della figlia da adibire a pizzeria da asporto, fosse comunque subordinata alla preventiva comunicazione dello spostamento all’autorita’ preposta al controllo ovvero alla locale Stazione dei Carabinieri; come debba ritenersi inverosimile la testimonianza del (OMISSIS) quanto all’esistenza di una generica autorizzazione all’allontanamento; come, il giorno del fatto, l’imputato si fosse recato presso un circolo Arci per cambiare denaro nella macchinetta ivi presente e fosse poi entrato nella sala videopoker intimando a tale (OMISSIS) di lasciarlo giocare (secondo la prima versione del fatto da parte dello stesso teste (OMISSIS), stimata piu’ credibile della seconda), attivita’ certamente estranea alle incombenze correlative al lavoro oggetto di autorizzazione; come, a fronte di tali risultanze processuali, non possa dubitarsi dell’integrazione dell’elemento soggettivo, essendo il dolo del delitto di evasione generico (v. pagine 1 e seguenti della sentenza impugnata).
3.3. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione ad una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimita’ limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilita’ di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. Dalla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila Euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *