Corte di Cassazione, penale, Sentenza|5 ottobre 2021| n. 36180.
Autoriciclaggio e l’immissione nel mercato dei beni provento di furto.
Integra il delitto di autoriciclaggio l’immissione nel mercato dei beni provento di furto mediante vendita a terzi, attesa la natura economica di tale attività che trasforma i beni in denaro e produce reddito, così dissimulando l’origine illecita degli stessi e ostacolando concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Sentenza|5 ottobre 2021| n. 36180. Autoriciclaggio e l’immissione nel mercato dei beni provento di furto
Data udienza 14 settembre 2021
Integrale
Tag – parola: Autoriciclaggio – Immissione in commercio di beni provento di furto – Vendita a terzi – Attività economica – Sussiste – Condotta commessa dall’autore del furto – Inquadramento come autoriciclaggio – Merce venduta ad un compro oro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIOTALLEVI Giovan – Presidente
Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere
Dott. CIANFROCCA P. – Consigliere
Dott. PACILLI G. A. – Consigliere
Dott. RECCHIONE S – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 11/05/2021 del TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere RECCHIONE SANDRA;
sentite le conclusioni del PG BALDI FULVIO che chiedeva il rigetto del ricorso sentito l’avv. (OMISSIS) che insisteva per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Brescia confermava l’ordinanza che aveva applicato alla ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, escludendo, tuttavia, la gravita’ indiziaria per il delitto di autoriciclaggio.
Si contestava all’indagata di avere venduto ad un “compro oro” gioielli rubati (che venivano successivamente fusi), ricavandone il prezzo. Secondo il Tribunale la vendita dei gioielli trafugati non costituiva “impiego in attivita’ economiche, finanziarie e speculative” e non poteva integrare la condotta di “autoriciclaggio”.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Bergamo che deduceva:
2.1. violazione di legge: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale l’attivita’ di vendita di gioielli rubati costituirebbe una condotta di “impiego in attivita’ economiche” pacificamente riconducibile alla fattispecie astratta prevista dall’articolo 648 ter c.p., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del pubblico ministero e’ fondato, oltre che sorretto da un concreto interesse processuale (identificabile in quello del riconoscimento della gravita’ indiziaria anche in relazione al delitto di autoriciclaggio per il quale l’ordinanza applicativa della misura cautelare era stata annullata).
1.1. Si premette che non e’ in contestazione la “idoneita’ dissimulatoria” della condotta, tenuto conto del fatto il Tribunale ha ritenuto che la condotta – se non fosse stata consumata dall’autrice del reato presupposto – sarebbe stata ascrivibile alla fattispecie del riciclaggio, che quella idoneita’ richiede, ma solo l’inquadramento della attivita’ di “vendita” dei beni provento di un precedente reato come attivita’ di “impiego in attivita’ economiche, finanziarie e speculative”, ovvero nella condotta descritta nella fattispecie astratta prevista dall’articolo 648 ter c.p., comma 1.
In materia il collegio ribadisce (a) che la condotta dissimulatoria deve essere successiva al perfezionamento del delitto presupposto e, pertanto, non puo’ coincidere con quella costituente elemento materiale di tale reato, in quanto cio’ determinerebbe una sua duplice rilevanza (Sez. 2, Sentenza n. 7074 del 27/01/2021, Pmt C/ De Campo Marcello Rv. 280619 – 01); (b) che l’ipotesi di non punibilita’ di cui all’articolo 648-ter1 c.p., comma 4, e’ integrata soltanto nel caso in cui l’agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez. 2, Sentenza n. 13795 del 07/03/2019, Sanna, Rv. 275528).
1.2. Tanto premesso si ritiene che la vendita di beni provento di furto debba essere sicuramente considerata una “attivita’ economica” idonea ad integrare la condotta di autoriciclaggio. In fatti tale attivita’ (a) e’ successiva alla condotta illecita furtiva, (b) e’ funzionale alla dissimulazione della provenienza illecita dei beni in quanto l’immissione nel mercato degli stessi, attraverso la compravendita, ostacola concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa (c), la vendita trasforma i beni in denaro integrando sicuramente una attivita’ “economica” produttrice di reddito.
1.3. Si ritiene pertanto che l’immissione nel mercato di beni provento di furto attraverso la vendita a terzi integri una “attivita’ economica” e, dunque, ove posta in essere dall’autore del furto, la stessa e’ idonea a configurare la condotta di autoriciclaggio prevista dall’archetipo normativo descritto dall’articolo 648 ter.1. c.p..
1.4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata relativamente alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di auto riciclaggio con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Brescia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di autoriciclaggio con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Brescia.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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