Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 febbraio 2024| n. 3211.
L'exceptio inadimpleti contractus, di cui all'articolo 1460 del codice civile, costituisce un'eccezione in senso proprio, rimessa pertanto alla disponibilità e all'iniziativa del convenuto, senza che il giudice abbia il dovere di esaminarla d'ufficio. Tuttavia, essa, al pari di ogni altra eccezione, non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (onde paralizzare l'avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un'interpretazione del giudice del merito che, se ancorata a corretti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità.





