Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 febbraio 2024| n. 4315.
In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell’inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall’art. 2407, comma 2, cod. civ. non richiede l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. Pertanto, non è richiesto per configurare la responsabilità dei sindaci, che un particolare comportamento, la cui inosservanza è idonea ad integrare una condotta omissiva dell’organo di controllo, sia espressamente previsto dalla legge: sussiste, infatti, un obbligo di attivazione e di immediata reazione dei sindaci tutte le volte in cui gli organi amministrativi abbiano compiuto atti di “mala gestio”, ricorrendo tale fattispecie anche in una situazione, in cui, in presenza di una situazione gravemente deficitaria della società, gli organi amministrativi non abbiano attuato il cd. autofallimento, così determinando, peraltro, l’aggravamento del dissesto






