Controversie concessioni: giurisdizione a seconda della lite
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Controversie concessioni: giurisdizione a seconda della lite

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 24345 del 1° settembre 2025, ha definito il criterio di riparto della giurisdizione nelle controversie relative alle concessioni amministrative.

La Suprema Corte ha stabilito che la giurisdizione del Giudice Ordinario (G.O.) è limitata alle sole controversie che hanno un contenuto meramente patrimoniale, quali quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, e nelle quali non è rilevante l'esercizio di un potere di intervento della Pubblica Amministrazione a tutela di interessi generali.

Al contrario, la giurisdizione del Giudice Amministrativo (G.A.) sussiste quando la controversia richiede la verifica e l'accertamento dell'azione autoritativa della Pubblica Amministrazione che incide sull'intera economia del rapporto concessorio. In sostanza, se la lite tocca il rapporto di concessione in senso lato, esulando dalla mera pretesa economica, la competenza è del G.A., in quanto si tratta di valutare l'esercizio di un potere pubblico.

Responsabilità professionista danno con ragionevole certezza
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Responsabilità professionista danno con ragionevole certezza

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 24344 del 1° settembre 2025, ha ribadito i criteri per l'accoglimento dell'azione di responsabilità contrattuale intentata contro un professionista (nel caso di specie, un notaio) per violazione dei suoi obblighi.

La Suprema Corte ha chiarito che l'accoglimento dell'azione, in base alle regole generali che governano il risarcimento del danno, è subordinato alla prova dell'effettivo verificarsi del danno e al suo limite quantitativo. A tal fine, il giudice deve valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con un criterio di ragionevole certezza (e non di mera probabilità), una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse adempiuto con la dovuta diligenza.

In sintesi, la responsabilità del professionista non scatta per il semplice inadempimento, ma richiede la dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento del professionista e la perdita di un risultato utile per il cliente, perdita che deve essere accertata in termini di certezza o alta probabilità statistica.

Domande nuove in appello ammissibilità accessori
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Domande nuove in appello ammissibilità accessori

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 24418 del 2 settembre 2025, ha chiarito l'ambito di applicazione della deroga al divieto di ius novorum (nuove domande) in appello, prevista dall'art. 345, comma 2, c.p.c., limitatamente a interessi, frutti, accessori e danni maturati dopo la sentenza di primo grado.

La Suprema Corte ha stabilito che tale deroga, introdotta per ragioni di economia processuale, riguarda unicamente gli accessori di una domanda che è stata già ritualmente proposta nel giudizio di primo grado. Pertanto, la possibilità di avanzare in appello la richiesta relativa a tali voci (interessi, frutti, ecc.) non si estende al caso in cui la domanda principale a cui si riferiscono gli accessori sia stata proposta per la prima volta solo in appello.

Nel caso di specie, relativo a un appalto di opere pubbliche, la Cassazione ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale. Il giudice di appello aveva negato la possibilità di richiedere gli interessi per ritardato pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) maturati dopo la sentenza di primo grado. La Cassazione ha ritenuto erroneo tale diniego, in quanto la domanda relativa al pagamento dei SAL era stata effettivamente proposta in primo grado. Pertanto, gli interessi maturati successivamente alla prima sentenza costituivano accessori ammissibili in appello ai sensi del citato art. 345, comma 2, c.p.c.

Vizi occulti appalto la prescrizione decorre dalla scoperta
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Vizi occulti appalto la prescrizione decorre dalla scoperta

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 18409 del 7 luglio 2025, ha fornito importanti chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza relativi alla garanzia per vizi nell'appalto.

La Suprema Corte ha stabilito che, nel caso in cui l'opera appaltata presenti vizi occulti o non conoscibili (ovvero non evidenti all'esterno), il termine di prescrizione per l'azione di garanzia (un anno dalla consegna) decorre dal momento della scoperta effettiva dei vizi. Tale scoperta si considera acquisita dal giorno in cui il committente ne abbia avuto piena conoscenza. Spetta all'appaltatore l'onere di provare che il committente fosse a conoscenza dei vizi in una data antecedente a quella da lui dichiarata.

Per quanto riguarda l'obbligo di denuncia dei vizi (a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scoperta, ex art. 1667, comma 2, c.c.), la Corte ha precisato che questo presuppone che la scoperta stessa sia avvenuta dopo l'accettazione dell'opera da parte del committente. L'accettazione può essere avvenuta in forma espressa, tacita o presunta, al momento della consegna o della verifica

Incapacità testimoniare eccezione tempestiva pena sanatoria
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Incapacità testimoniare eccezione tempestiva pena sanatoria

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 18428 del 7 luglio 2025, ha definito in modo dettagliato il regime processuale dell'incapacità a testimoniare (ex art. 246 c.p.c.) e della successiva nullità della prova testimoniale.

La Suprema Corte ha stabilito che:

L'incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio dal giudice. Se la parte interessata non eccepisce tale incapacità prima dell'ammissione del mezzo di prova, l'eccezione è definitivamente preclusa. Non è più possibile sollevare, in un momento successivo, una generica eccezione di nullità della prova già assunta.

Nel caso in cui la parte abbia tempestivamente eccepito l'incapacità ma il giudice abbia comunque disposto e dato corso all'assunzione della testimonianza, la prova così acquisita è affetta da nullità. Tale nullità, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., deve essere eccepita dall'interessato immediatamente dopo l'escussione del teste o, se assente il difensore, nella prima udienza successiva. La mancata osservanza di tale onere temporale comporta la sanatoria della nullità.

La parte che ha validamente e tempestivamente eccepito la nullità della testimonianza ha l'ulteriore onere di dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni. Se questa omissione si verifica, l'eccezione si considera rinunciata e non potrà più essere riproposta in sede di impugnazione.

Cessione credito per debito scaduto non è revocabile
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Cessione credito per debito scaduto non è revocabile

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 18516 del 7 luglio 2025, ha stabilito un importante principio in materia di revocatoria ordinaria e cessione di crediti.

La Suprema Corte ha chiarito che la cessione di un credito effettuata dal debitore al creditore al fine di estinguere un debito già scaduto (la cosiddetta datio in solutum di credito) non è soggetta all'azione revocatoria ordinaria.

Questo perché tale operazione non costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, ma rientra nella previsione specifica di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., il quale esclude dalla revocatoria l'adempimento di un debito scaduto effettuato mediante qualunque atto idoneo ad estinguerlo. La ratio è che il debitore, adempiendo un debito ormai esigibile, non compie un atto dispositivo pregiudizievole, ma semplicemente onora un obbligo già sorto.

Inadempimento contrattuale e misure restrittive anti-Covid
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Inadempimento contrattuale e misure restrittive anti-Covid

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 18535 del 7 luglio 2025, ha analizzato la portata dell'art. 91, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (Decreto "Cura Italia") in relazione all'inadempimento contrattuale causato dalle misure restrittive anti-Covid, in riferimento ai contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita.

La Corte ha stabilito che l'art. 91 del D.L. assume rilievo nel giudizio di imputabilità dell'inadempimento, conferendo all'impedimento derivante dal rispetto delle misure anti-pandemiche la natura di causa non imputabile dell'inesecuzione della prestazione. In pratica, tale impedimento è considerato non prevedibile né superabile con l'ordinaria diligenza. Ciò comporta due conseguenze dirette per il debitore: la liberazione dall'obbligo di risarcimento del danno e l'esclusione della legittimazione della controparte all'azione di risoluzione per inadempimento.

Tuttavia, la sentenza ha chiarito che da questa norma non può derivare l'esistenza di un diritto potestativo giudiziale per la parte colpita di ottenere la riduzione della prestazione dovuta in esecuzione del contratto. In ossequio al principio di tipicità dei rimedi giudiziali, la parte eccessivamente onerata in un contratto a prestazioni corrispettive resta legittimata unicamente all'azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.). Solo in quel caso, la controparte può esercitare il diritto potestativo (mediante negozio unilaterale) di rettifica o riduzione ad equità del contratto, al fine di evitare lo scioglimento del rapporto e ripristinarne l'equilibrio originario.

Decreto ingiuntivo non opposto copre titolo e fatti
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Decreto ingiuntivo non opposto copre titolo e fatti

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 18854 del 10 luglio 2025, ha ribadito la vasta portata dell'autorità del giudicato in relazione al decreto ingiuntivo non opposto.

La Suprema Corte ha stabilito che l'autorità del giudicato non si limita alla decisione esplicita (la condanna al pagamento), ma si estende anche alle ragioni logico-giuridiche che ne costituiscono il presupposto, anche se implicite. Pertanto, un decreto ingiuntivo di condanna al pagamento che non sia stato opposto, o il cui giudizio di opposizione sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo riguardo all'esistenza del credito, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso.

Ciò comporta che il giudicato sostanziale preclude ogni ulteriore esame delle ragioni giustificative della domanda in qualsiasi altro giudizio. In particolare, il giudicato conseguente alla mancata opposizione copre non solo l'esistenza del credito e del rapporto su cui si basa, ma anche l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito che erano precedenti al ricorso per ingiunzione e che non sono stati dedotti attraverso un'opposizione.