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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 28 aprile 2014, n. 17799. La sottrazione di un minore alla potestà del genitore o dei genitori e la sua ritenzione contro la volontà del titolare o dei titolari della potestà parentale tutelano il medesimo bene giuridico incentrato sulla protezione degli interessi del minore e comportano entrambe l'assoggettamento della vittima all'esercizio di un potere illegittimo, distinguendosi solo per le modalità attraverso le quali l'autore del delitto entra in contatto con il minore ed interferisce sui suoi diritti e sulle sue situazioni soggettive, distogliendolo dalle direttive a lui impartite dal genitore o dal tutore: nel primo caso, infatti, si fa cessare de facto una determinata relazione che unisce una persona ad un determinato soggetto, nell'altra ipotesi l'autore del reato approfitta del fatto di essere venuto in contatto con il minore per una causa lecita e lo trattiene indebitamente presso di sé, ossia contro la volontà dell'altro genitore, del tutore, del curatore, o comunque di colui che eserciti una forma di vigilanza o custodia nei confronti del minore. La condotta di uno dei due coniugi deve portare ad una globale sottrazione del minore alla vigilanza dell'altro, sì da impedirgli non solo l'esercizio della funzione educativa e dei poteri inerenti all'affidamento, ma da rendere impossibile quell'ufficio che gli è stato conferito dall'ordinamento nell'interesse del minore e della società.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza  28 aprile 2014, n. 17799 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 ottobre 2012 la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 1 giugno 2007, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.F. in ordine al reato...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 aprile 2014, n. 15710. Anche a causa della piega realistica presa da cinema, teatro, letteratura e, ovviamente, Tv, le parolacce e le espressioni scurrili sono diventate così frequenti da aver, talvolta, perso la portata offensiva

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 8 aprile 2014, n. 15710 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. OLDI Paolo – Presidente Dott. BRUNO Paolo Antonio – Consigliere Dott. MICHELI Paolo – Consigliere Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere Dott. LIGNOLA Ferdinan...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 26 marzo 2014, n. 7062. Ai sensi dall'art. 56 del regolamento Consob n. 11522/1998, deve essere sanzionata la banca che non abbia adottato procedure e strumenti di controllo interni dirette ad assicurare una corretta ed ordinata prestazione dei servizi di investimento al fine di evitare l'insorgenza di situazioni pregiudizievoli per la clientela

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Sentenza 26 marzo 2014, n. 7062 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio – Presidente – Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere – Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere – Dott. NAPOLITANO Lucio...

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LEGGE 28 aprile 2014, n. 67. Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:   Capo I Deleghe al Governo Art. 1 Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie 1. Il Governo e’ delegato ad adottare uno o piu’ decreti legislativi per la riforma del sistema delle...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 29 aprile 2014, n. 17968. Il G.I.P., disponeva l'archiviazione del procedimento instaurato contro ignoti per il reato di diffamazione, ritenendo che era stato legittimamente esercitato il diritto di cronaca. Il denunciante si doleva di alcuni articoli apparsi su siti INTERNET, in cui si dava notizia del suo arresto e lo si definiva "tombarolo". Confermata in Cassazione

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 29 aprile 2014, n. 17968 Ritenuto in fatto 1. Il Giudice delle indagini preliminari di Vibo Valentia, con decreto del 4 aprile 2013, ha disposto, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, l’archiviazione del procedimento N. 125/12/44 R.G.N.R. instaurato contro ignoti per il reato di diffamazione, ritenendo che sia...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 28 aprile 2014, n. 17826. In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica di cui all'art. 186, co. 2 lett. c) Cod. str., l'esito dell'eventuale giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e la concorrente circostanza aggravante di cui all'art. 186, co. 2bis Cod. str. non assume rilievo ai fini della individuazione della sanzione amministrativa accessoria da applicare, che è in ogni caso quella della revoca. Ne consegue che il giudice non è incorso in violazione di legge applicando la sanzione amministrativa accessoria prevista per l'ipotesi circostanziata del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, pur essendo stato eseguito il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. con l'esito di una subvalenza della circostanza aggravante. Né è ravvisarle a riguardo delle norme in tema di circostanze del reato (artt. 59 ss. cod. pen.) un profilo di dubbia legittimità costituzionale, nella parte in cui non dispongono che l'esito del giudizio di bilanciamento proietta i propri effetti, oltre sulla pena principale e sulle pene accessorie, anche sulla sanzione amministrativa accessoria al reato.

  Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 28 aprile 2014, n. 17826 Ritenuto in fatto 1. Il Gip del Tribunale di Genova applicava ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen. a C.R. , imputato del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica [art. 186, co. 2 lett. c) e co. 2 bis C.d.s.],...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 23 aprile 2014, n. 9173. In tema di annullamento dell’avviso di accertamento per IRPEF adottato con metodo sintetico e sul presupposto che i redditi dichiarati non fossero congruenti con gli esborsi sostenuti per incrementi patrimoniali nel corso del periodo di imposta considerato

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria ordinanza 23 aprile 2014, n. 9173 Osserva La CTR di Catanzaro ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 321/02/2008 della CTP di V.V. che aveva già accolto il ricorso della contribuente – ed ha così disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento per IRPEF anno 1999 adottato...