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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 14 novembre 2014, n. 24268. In materia di rapporto tra processo civile e processo penale, il primo puo' essere sospeso, in base a quanto dispongono l'articolo 295 c.p.c., articolo 654 c.p.p. e articolo 211 disp. att. c.p.p., solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile, atteso che, fuori da tali casi, la sospensione di quest'ultimo si tradurrebbe in una violazione del principio di ragionevole durata del processo. La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialita' penale, ex articolo 295 cod. proc. civ., e' subordinata alla circostanza che il risultato delle indagini compiute dal pubblico ministero abbia dato luogo all'esercizio dell'azione penale e, quindi, che i due processi, civile e penale, si trovino contemporaneamente pendenti, sicche' la detta sospensione non puo' essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari, le quali non sono ancora processo penale, occorrendo, affinche' il nesso di pregiudizialita' sostanziale provochi interferenze sul corso del processo civile, che l'azione penale sia stata effettivamente esercitata, nelle forme previste dall'articolo 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 14 novembre 2014, n. 24268 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente Dott. TRIA Lucia – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 13 novembre 2014, n. 24258. Nella comunicazione di iscrizione di ipoteca non è necessario che sia fatta menzione della rendita catastale degli immobili aggrediti

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 13 novembre 2014, n. 24258 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BOGNANNI Salvatore – Presidente Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 31 ottobre 2014, n. 23307. Addebito della separazione al coniuge che con la propria condotta “impoveriva” il patrimonio familiare e le risorse da dedicare alla famiglia per avere lo stesso effettuato, un’ingente donazione in favore del fratello

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ordinanza 31 ottobre 2014, n. 23307 Ricorre per cassazione il marito. Resiste con controricorso la moglie. Precisa il giudice a quo che i comportamenti “vessatori”della moglie non sono affatto provati nè possono identificarsi con le iniziative giudiziarie da essa intraprese (nella specie domanda di interdizione). Quanto alle prove testimoniali...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 novembre 2014, n. 24201. In materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale il giudice di merito, procedendo alla necessaria valutazione equitativa di tutte le circostanze del caso concreto, non deve tenere conto della realta' socio-economica nella quale la somma liquidata e' destinata ragionevolmente ad essere spesa, poiche' tale elemento e' estraneo al contenuto dell'illecito

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 novembre 2014, n. 24201 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 novembre 2014, n. 48314. Ai sensi dell'art. 146 c.p., co. 1, n. 1, l'esecuzione della pena, quando deve aver luogo nei confronti di donna incinta, deve essere differita. Tale disposizione è stata completata in termini molto significativi con la modifica all'ordinamento penitenziario approvata con l. 10 ottobre 1986, n. 663, che ha introdotto (art. 13 della novella) l'art. 47-ter, il cui comma I-ter ha riconosciuto al tribunale di sorveglianza la possibilità, ricorrendo le ipotesi di cui agli artt. 146 e 147 c.p. eppertanto le ipotesi del rinvio obbligatorio ovvero facoltativo della pena, di disporre l'applicazione della detenzione domiciliare. La conseguenza dell'inserimento nel sistema normativo di questa nuova regola è che il differimento obbligatorio ha perso questo suo carattere, giacché ormai superato il quadro iniziale collegato alla disciplina codicistica, la quale, come è noto, prevedeva l'alternativa secca tra carcerazione e libertà. Questo attraverso il riconoscimento di un potere discrezionale al tribunale di sorveglianza di concessione della misura penitenziaria della detenzione domiciliare in luogo della sospensione della esecuzione della pena, senza peraltro alcuna indicazione dei criteri di valutazione applicando i quali il tribunale dovrà decidere il caso concreto, salva comunque la considerazione, attesa la natura delle disposizioni in esame, che il legislatore ha inteso fornire la giurisdizione di sorveglianza di uno strumento flessibile, tale da consentire il superamento di circostanze negative collegate alla pericolosità sociale del soggetto, comunque in ogni caso bilanciando il diritto alla salute del condannato con le esigenze di tutela della collettività

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 20 novembre 2014, n. 48314 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 9 gennaio 2014, applicava nei confronti di B.L. , in espiazione del cumulo di pene di cui al provvedimento del P.M. del 7.1.2013 con fine pena...