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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 febbraio 2015, n. 2673. Nel caso in cui, revocata la dichiarazione di fallimento, non sia stato emesso il decreto di chiusura ex articolo 119 della legge fallimentare, la presentazione della successiva istanza di fallimento, basata sulla prospettazione di fatti intervenuti rivelatori di insolvenza del debitore, non è di per sé preclusa, spettando al tribunale, in sede di decisione, verificare se sia stato medio tempore emesso il decreto di chiusura del primo fallimento, al fine di ritenere esaminabile nel merito la ricorrenza degli elementi costitutivi della pronuncia di fallimento». Con questo principio di diritto la Cassazione ritiene legittima una seconda istanza di fallimento quando, a seguito della revoca, siano emersi elementi gravi per i quali la procedura di fallimento sia inevitabile, non esistendo alcuna norma che impedisca la proposizione di una seconda istanza di fallimento basata su fatti non esaminati e non conosciuti, né verificabili alla data della sentenza di revoca del fallimento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 febbraio 2015, n. 2673 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 febbraio 2015, n. 7421. La procedura di controllo elettronico attuata in regime di arresti domiciliari non costituisce una misura cautelare autonoma ma soltanto una diversa modalità di esecuzione degli arresti domiciliari sicché, nei reati con presunzione relativa di idoneità della custodia cautelare in carcere, la disponibilità ad indossare il braccialetto elettronico postula che la presunzione cautelare, in punto di adeguatezza della misura, sia già vinta e che quindi gli arresti domiciliari, unitamente all'attivazione della procedura di controllo elettronico, siano in grado di assicurare la soddisfazione dei bisogni cautelari. In altri termini, occorre che – attraverso elementi specifici che devono essere valutati in relazione alla concretezza di ogni singolo caso – le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse dalla detenzione carceraria. È dunque necessario che la situazione cautelare soggetta ad una disciplina eccezionale (quale è quella prevista per i reati che rientrano nella lista di cui al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. limitatamente a quelli che siano soggetti alla presunzione relativa, giammai a quella assoluta, di adeguatezza della custodia cautelare in carcere) sia riportata nell'ambito della disciplina cautelare ordinaria in modo che il giudice cautelare possa formulare, secondo i normali criteri, la prognosi di adeguatezza che, se positiva per la concessione degli arresti domiciliari, può prevedere, come ulteriore e certamente rilevante modalità esecutiva più rassicurante per la tutela cautelare, la sottoposizione dell'imputato alle procedure di controllo elettronico attraverso l'uso del cosiddetto braccialetto.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 febbraio 2015, n. 7421 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale della libertà di Bologna ha respinto l’appello cautelare proposto nell’interesse di F.M. avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello della stessa città, con la quale era stata rigettata l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 febbraio 2015, n. 7914. A fronte di una specifica, dettagliata e motivata richiesta di concessione delle attenuanti generiche, il giudice non può dare per scontata o presunta la non meritevolezza delle medesime, ma deve esaminare le circostanze che possono essere rilevanti in tal senso, soprattutto quelle evidenziate dall’imputato, e fornire adeguata motivazione nel caso in cui decida di non concederle

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  23 febbraio 2015, n. 7914 Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Messina concesse l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., rideterminò la pena in anni uno di reclusione e confermò nel resto la sentenza emessa il 17 dicembre 2009 dal...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 febbraio 2015, n. 7763. Nel reato di cui all'articolo 600 ter c.p., l'elemento soggettivo è rappresentato dalla volontà consapevole di divulgare, volontà che deve emergere in forza di specifici elementi

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  20 febbraio 2015, n. 7763 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dei 18 febbraio 2014 la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello proposto da V. W. avverso sentenza del 19 luglio 2013 con cui il Tribunale di Milano lo aveva condannato alla pena di due anni...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 febbraio 2015, n. 2576. In tema di separazione personale, l'addebito presuppone non solo una violazione degli obblighi matrimoniali, ma anche un rapporto di causalità con l'intollerabilità della convivenza

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 10 febbraio 2015, n. 2576 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 febbraio 2015, n. 2321. La mancanza della procura alle liti in capo all'avvocato non rileva ai fini del diritto al compenso, in quanto, per la differente funzione svolta dalla procura alle liti e dal mandato professionale, ciò che rileva è lo svolgimento di una determinata attività processuale da parte del professionista

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 6 febbraio 2015, n. 2321 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo –...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 6 febbraio 2015, n. 5664. Dal divieto assoluto di avvicinamento e comunicazione alla persona offesa all'”individuazione” precisa dei luoghi cui non deve avvicinarsi: il giudice che applichi a un indagato per stalking la misura cautelare deve specificare quale sia il comportamento da adottare, questo per consentire l'effettività della misura e per meglio tutelare la vittima

  Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 6 febbraio 2015, n. 5664 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DUBOLINO Pietro – Presidente Dott. DE BERARDINIS Silvan – Consigliere Dott. SETTEMBRE A – rel. Consigliere Dott. DE MARZO Giusep –...