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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 dicembre 2015, n. 5800. La scelta del tracciato e delle caratteristiche di un’opera pubblica rientra nell’ambito demandato alla discrezionalità tecnica e amministrativa dell’amministrazione procedente (ex multis, Cons. Stato sentenza n. 8786/2009) ed è sindacabile solo quanto alla sua intrinseca irragionevolezza, contraddittorietà e vessatorietà

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 21 dicembre 2015, n. 5800 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3853 del 2008, proposto da: Comune di Civitanova Marche; contro Sa. Spa ed altri (…); per la...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 dicembre 2015, n. 25442 . La circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe legittimato a riceverle – assegni bancari o circolari intrasferibili, ordini di bonifico o documenti similari, strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera (artt. 81 precitata delibera Consob e 94, comma 6 del regolamento intermediari Consob del 1998 n. 11522, applicabile ratione temporis, e della cui violazione risponde l’intermediario che abbia accettato modalità di pagamento difformi da quelle prescritte, come nel caso in esame alla luce del rendiconto sull’andamento dell’investimento) – non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell’attività dello stesso e la consumazione dell’illecito, e non interrompe la corresponsabilità solidale dell’intermediario preponente

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  18 dicembre 2015, n. 25442 Svolgimento del processo G.G.B. convenne dinanzi al Tribunale di Milano T.S. e s.p.a. Rasbank, incorporante B.N.L. Investimenti, già B.N.L. Investimenti Sim, deducendo di aver consegnato al T. , promotore finanziario di B.N.L. dal 1992 ed iscritto all’albo a norma del D.lgs. n. 31...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 dicembre 2015, n. 25140. L’accordo con il quale le parti, proprietarie di unità immobiliari in un edificio condominiale, si trasferiscano reciprocamente, nel corso di operazioni rivolte alla ristrutturazione dell’edificio, diritti immobiliari su porzioni in proprietà esclusiva e in proprietà comune (gli uni acconsentendo all’abbassamento dell’altezza del soffitto del proprio appartamento e al conseguente trasferimento di volumetria in favore dei proprietari del piano superiore; e questi trasferendo, a loro volta, in corrispettivo, l’esclusiva proprietà su un disimpegno e su un’area di accesso comuni), deve rivestire la forma scritta ad substantiam, ai sensi dell’art. 1350 cod. civ., trattandosi di un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà immobiliare (contratto di certo non assimilabile al regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi, realizzante un negozio di accertamento libero da forme). Poiché l’atto scritto costituisce, in tal caso, lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volontà degli effetti negoziali, esso non può essere sostituito da comportamenti concludenti, ed in particolare dalla sottoscrizione, ad opera delle parti, di progetti e da richieste di autorizzazione, essendo evidente che un progetto non può essere considerato un atto negoziale vincolante per le parti che lo sottoscrivono, attesa la sua funzione esclusiva di strumento diretto, unitamente alla relativa istanza, a conseguire la concessione o l’autorizzazione edilizia, in esso, l’espressione delle volontà, che necessariamente devono essere da ciascuna delle parti dirette all’altra, volte a trasferire, in maniera inequivocabile, reciproci diritti reali

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 dicembre 2015, n. 25140 Ritenuto in fatto 1. – Con atto di citazione notificato il 30 aprile 2001, V.C. e C.C. , proprietari di un appartamento ubicato al primo piano di un edificio in (OMISSIS) , assumevano: che – essendo stato raggiunto un accordo con gli altri...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 dicembre 2015, n. 25603. Il generico dovere di vigilanza che incombe sull’ente territoriale all’interno di una struttura pubblica (nella specie, un parco giochi), finalizzato a motivi di sicurezza e di ordine pubblico, non può ritenersi esteso anche alla regolarità delle strutture in concessione a privati

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  21 dicembre 2015, n. 25603 I fatti Ma. e N.C., in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minore M., insieme con S.C., convennero dinanzi al Tribunale di Treviso G.Z. e il comune di Quarto Altino, esponendo che, il 2 agosto 1984, il figlio E., tredicenne, mentre si...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 dicembre 2015, n. 50063. Ai fini dell’integrazione degli estremi del requisito dell’enunciazione del fatto in forma chiara e precisa di cui ali’ art. 429 cod. proc. pen. , è sufficiente che, sulla base della contestazione, sia possibile individuare i tratti essenziali dei fatto di reato attribuito, con un adeguato livello di specificità, in modo da consentire all’imputato di difendersi in ordine ad ogni elemento di accusa

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza  21 dicembre 2015, n. 50063   Ritenuto in fatto 1. M.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata , con cui , in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado, è stato dichiarato non doversi procedere per prescrizione, confermando le statuizioni civili, in ordine...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 dicembre 2015, n. 49066. Integra il reato di diffamazione pluriaggravata di cui agli artt. 227, commi 1 e 2, e 47 n. 2 cod. pen mil. pace la condotta del militare, sulla propria pagina personale di facebook, posta un commento denigratorio nei confronti di altro militare facilmente identificabile in ragione di riferimenti soggettivi, temporali, motivazionali e personali

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 11 dicembre 2015, n. 49066 Ritenuto in fatto Con sentenza del 21 febbraio 2012 il Tribunale militare di Roma ha dichiarato S.F. responsabile del reato di diffamazione pluriaggravata di cui agli artt. 227, commi 1 e 2, e 47 n. 2 cod. pen. mil. pace, perché, nella qualità...