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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 gennaio 2016, n. 1351. In tema di licenziamento disciplinare; premesso che l’elemento soggettivo è necessaria parte di ogni atto umano, se all’integrazione dei fatti giuridicamente legittimanti il licenziamento è necessario il dolo, l’onere datoriale di provare la sussistenza dei fatti si estende alla prova del dolo

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 26 gennaio 2016, n. 1351 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. GHINOY Paola...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 22 gennaio 2016, n. 1227. In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l’assegnazione del credito pignorato a norma dell’art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell’art. 44 L.F., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l’assegnazione sia stata disposta in data anteriore

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 22 gennaio 2016, n. 1227 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 febbraio 2016, n. 2343. In materia di divorzio, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell’assegno previsto dall’art. 5 della legge n. 898 del 1970, ma non anche – salvo casi eccezionali in cui non si sia verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi – sul riconoscimento del ‘assegno stesso, assolvendo quest’ultimo ad una finalità di tutela del coniuge economicamente più debole

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 5 febbraio 2016, n. 2343 Fatto e diritto Rilevato che: Il Tribunale di Modena, con sentenza definitiva n. 480/2013, emessa nel giudizio di divorzio fra E.G. e A.C., ha rigettato la richiesta di. assegno divorzile della G. in relazione alla brevissima durata (tre mesi) del matrimonio. Ha proposto...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 8 febbraio 2016, n. 510. Sussiste l’onere di immediata impugnazione delle clausole di un bando di gara quando le stesse impediscono o rendono ingiustificatamente più difficoltosa per i concorrenti la partecipazione alla gara, così violando i principi cardine delle procedure ad evidenza pubblica, tra cui quelli della concorrenza e della par condicio dei concorrenti. Hanno carattere escludente non solo le clausole che concernono i requisiti di partecipazione in senso stretto ma anche quelle che impongono, ai fini della partecipazione, oneri manifestamente incomprensibili o sproporzionati, ovvero che impediscono o rendono impossibile il calcolo di convenienza tecnico o economico, ovvero che prevedono condizioni negoziali eccessivamente onerose o obiettivamente non convenienti, ovvero ancora che contengono gravi carenza circa i dati essenziali per la formulazione dell’offerta. Le altre clausole ritenute lesive vanno invece impugnate insieme con l’atto di approvazione della graduatoria definitiva che definisce la procedura ed identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 8 febbraio 2016, n. 510 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9745 del 2015 proposto da: Fo. Te. de. Ma. Mu. Fi., in persona del legale rappresentante p.t.,...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 15 febbraio 2016, n. 627. I termini perentori di legge per impugnare gli esiti delle elezioni, dimezzati rispetto a quelli ordinari (art. 130, comma 10, cod. proc. amm.), non possono essere derogati, in ragione dell’esigenza di contemperare il diritto di azione ex art. 24 Cost. con il principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico costituitisi per effetto della proclamazione degli eletti

Consiglio di Stato sezione V sentenza 15 febbraio 2016, n. 623 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7234 del 2015, proposto dal sig. Ma.Gr., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner e Federico Dinelli,...