La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 24567 del 4 settembre 2025, ha analizzato l'articolata disciplina della responsabilità dell'appaltatore e le conseguenze in caso di concorso di colpa con altri professionisti (direttore dei lavori o progettista), estendendo le implicazioni al contratto di assicurazione della responsabilità civile.
Responsabilità dell'Appaltatore: L'appaltatore ha l'obbligo di osservare i criteri tecnici specifici del lavoro affidatogli, il che include il dovere di controllare la bontà del progetto o delle istruzioni fornite dal committente. Se tali istruzioni sono palesemente errate, l'appaltatore può essere esente da responsabilità solo se dimostra di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato costretto ad eseguire le istruzioni come un mero esecutore (nudus minister), a rischio del committente. In assenza di tale prova, l'appaltatore è tenuto alla garanzia totale per i vizi e le imperfezioni (essendo la sua un'obbligazione di risultato), senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente.
Responsabilità Solidale: Qualora il danno subito dal committente sia causato dai concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o progettista), entrambi i soggetti rispondono solidalmente per i danni. È sufficiente che le loro azioni e omissioni abbiano concorso in modo efficiente alla produzione dell'evento dannoso, anche se tali condotte costituiscono fatti illeciti distinti o violazioni di norme diverse.
Obbligo Indennitario dell'Assicuratore: La Corte ha chiarito che, se l'assicurato (l'appaltatore) è responsabile in solido con un altro soggetto, l'obbligo indennitario della sua assicurazione di responsabilità civile non si limita alla quota di responsabilità interna dell'assicurato (quella rilevante per il regresso), ma copre l'intera obbligazione risarcitoria dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, fino al massimale. Ciò include anche la condanna alle spese processuali in solido. Questo garantisce la funzione del contratto assicurativo di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria, ferma restando la possibilità per l'assicuratore di surrogarsi (ex art. 1203, n. 3, c.c.) nel diritto di regresso che l'assicurato avrebbe nei confronti del corresponsabile solidale.




