Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 agosto 2022| n. 25522.
Attuazione del principio iura novit curia
Le parti hanno l’onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni, mentre l’esatta individuazione della norma da applicare alla fattispecie concreta è dovere officioso del giudice, sottratto a qualunque limitazione o preclusione; sicché la deduzione con la quale la parte denunzi l’erroneità di tale individuazione non costituisce un’eccezione quanto, piuttosto, una sollecitazione al giudice ad avvalersi del dovere di fare applicazione della norma effettivamente destinata a regolare il caso di specie, in attuazione del principio “iura novit curia” (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto il giudice del gravame, pronunciandosi sulla decisione di prime cure che aveva annullato una cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa per infrazione al Codice della Strada, dichiarando nulla la notifica del verbale di accertamento presupposto, perché eseguita mediante consegna dell’atto al portiere senza invio al destinatario della raccomandata informativa prescritta dall’art. 139 cod. proc. civ., aveva di conseguenza rigettato l’appello interposto dalla ricorrente, dichiarando inammissibile la questione dell’applicabilità alla fattispecie della normativa sulle notificazioni postali, in quanto introdotta solamente in sede di gravame, in presunta violazione del divieto di “ius novorum” in secondo grado). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 19 maggio 2017, n. 12731; Cassazione, sezione civile II, sentenza 29 dicembre 2016, n. 27365).
Ordinanza|30 agosto 2022| n. 25522. Attuazione del principio iura novit curia
Data udienza 14 luglio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Poteri del giudice – Deduzione della parte – Sollecitazione al giudice – Dovere di fare applicazione della norma effettivamente destinata a regolare il caso di specie – Attuazione del principio iura novit curia – Erroneità di individuazione – Eccezione – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13509-2021 proposto da:
COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1055/2021 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 12/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Attuazione del principio iura novit curia
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 6171/2011 il Giudice di Pace di Bari, pronunciando sull’opposizione proposta da (OMISSIS) contro (OMISSIS) S.p.A. e il Comune di Bari, annullava una cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada, dichiarando nulla la notifica del verbale di accertamento presupposto, perche’ eseguita mediante consegna dell’atto al portiere senza invio al destinatario della raccomandata informativa prescritta dall’articolo 139 c.p.c. Con la sentenza impugnata, n. 1055/2021, il Tribunale di Bari rigettava l’appello interposto dal Comune di Bari avverso la decisione di prima istanza, dichiarando inammissibile la questione dell’applicabilita’ alla fattispecie della normativa sulle notificazioni postali, perche’ introdotta solamente in sede di gravame, in presunta violazione del divieto di ius novorum in secondo grado.
Per la cassazione di detta decisione propone ricorso il Comune di Bari, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, intimata, non ha svolto attivita’ difensiva nel presente giudizio di legittimita’.
Il controricorrente ha depositato memoria in prossimita’ dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..
ACCOGLIMENTO del ricorso.
Il Giudice di Pace di Bari, pronunciando sull’opposizione proposta da (OMISSIS) contro (OMISSIS) S.p.A. e il Comune di Bari, annullava una cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada, dichiarando nulla la notifica del verbale di accertamento presupposto, perche’ eseguita mediante consegna dell’atto al portiere senza invio al destinatario della raccomandata informativa prescritta dall’articolo 139 c.p.c.
Il Comune di Bari interponeva appello, dolendosi che il primo giudice avesse errato ad applicare l’articolo 139 c.p.c., in quanto il verbale era stato notificato a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, articolo 7 che nella versione vigente alla data della notifica (dicembre 2007) non prescriveva l’invio di alcuna comunicazione in caso di consegna al portiere. (OMISSIS) resisteva al gravame, eccependone l’inammissibilita’. Il Tribunale di Bari, nella contumacia dell’agente della riscossione, con sentenza n. 1055/2021 respingeva l’impugnazione, dichiarando inammissibile la questione dell’applicabilita’ alla fattispecie della normativa sulle notificazioni postali, perche’ introdotta solamente in sede di gravame in violazione del divieto di ius novorum.
Per la cassazione di detta decisione propone ricorso il Comune di Bari, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, intimata, non ha svolto attivita’ difensiva nel presente giudizio di legittimita’.
Con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Bari lamenta l’erroneita’ della decisione impugnata, in quanto la deduzione in appello della regolarita’ della notifica ai sensi della L. n. 890 del 1982, articolo 7 in luogo dell’articolo 139 c.p.c. applicato dal primo giudice, non aveva comportato l’introduzione di alcuna nuova domanda o eccezione.
La censura e’ fondata.
Il ricorrente ha prodotto sin dal primo grado la notifica del verbale eseguita mediante consegna del plico al portiere e in appello non ha mutato la prospettazione dei fatti, essendosi limitato ad indicare la norma ritenuta applicabile alla fattispecie.
Costituisce invero ius receptum che le parti hanno l’onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni, mentre l’esatta individuazione della norma da applicare alla fattispecie concreta e’ dovere officioso del giudice, sottratto a qualunque limitazione o preclusione; sicche’ la deduzione con la quale la parte denunzi l’erroneita’ di tale individuazione non costituisce un’eccezione quanto, piuttosto, una sollecitazione al giudice ad avvalersi del dovere di fare applicazione della norma effettivamente destinata a regolare il caso di specie, in attuazione del principio “iura novit curia” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 27365 del 29/12/2016, Rv. 642181 – 01; in senso conforme, Cass., Sez. L, Sentenza n. 12731 del 19/05/2017, Rv. 644503).
Principio, quest’ultimo, che sfugge ad ogni limitazione anche in sede di gravame, tanto che “Non incorre nella violazione dell’articolo 112 c.p.c. il giudice d’appello che, anche in mancanza di specifica impugnazione, abbia ritenuto, in applicazione del principio iura novit curia e in difformita’ dell’opinione espressa dal giudice di primo grado, inapplicabile una determinata disposizione di legge al caso di specie” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1444 del 08/03/1979, Rv. 397772 – 01).
Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio a diverso giudice del Tribunale di Bari, affinche’ esamini nel merito il motivo di gravame sollevato dal ricorrente.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
La memoria depositata dal controricorrente propone la questione dell’intervenuto stralcio della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 4 convertito in L. n. 136 del 2018, perche’ relativa a debiti di valore inferiore alla soglia di Euro 1.000. Trattandosi di questione che involge apprezzamenti di merito, essa potra’ essere affrontata in sede di rinvio, salve le preclusioni eventualmente gia’ verificatesi. Nel resto, la memoria non offre argomenti ulteriori rispetto al controricorso, del cui contenuto e’ meramente riproduttiva.
La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rinviata al Tribunale di Bari, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Bari, in differente composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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