Corte di Cassazione, sezione sesta (tributaria) civile, Ordinanza 22 gennaio 2019, n. 1699.
La massima estrapolata:
Se il contribuente contesta la mancata ricezione della raccomandata informativa, relativa alla precedente notifica di un atto impositivo, l’amministrazione non può limitarsi a esibire la cartolina compilata dall’ufficiale giudiziario e recante il numero di spedizione. Tale annotazione, infatti, non beneficia della fede privilegiata poiché il notificatore, essendosi avvalso del servizio postale, non può certificare fatti non avvenuti in sua presenza.
Ordinanza 22 gennaio 2019, n. 1699
Data udienza 21 novembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14497-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 7623/16/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 29/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro l’Agenzia delle entrate ed (OMISSIS) spa, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe, con la quale confermando la sentenza impugnata, e’ stata ritenuta la legittimita’ dell’estratto di ruolo impugnato dal contribuente. Secondo la CTR la relata di notifica della cartella a mezzo del servizio postale risultava ritualmente eseguita con le forme dell’articolo 140 c.p.c..
Nessuna delle parti intimate si e’ costituita.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Con il primo motivo si deduce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, dell’articolo 140 c.c. e dell’articolo 2700 c.c. La CTR avrebbe errato nel ritenere accertato l’invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento, non risultando tale attestazione coperta da fede privilegiata, risultando che tale adempimento sia stato compiuto non dal messo ma dall’Ufficio postale.
Con il secondo motivo si prospetta la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’articolo 112 c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il primo motivo e’ fondato e assorbe l’esame degli altri.
La censura, in realta’, pone in discussione l’efficacia fidefaciente dall’attestazione dell’invio della raccomandata informativa richiesta dall’art.140 c.p.c. sul presupposto che la notifica sia avvenuta mediante un soggetto diverso dal medesimo ufficiale postale.
Orbene, si e’ da questa Corte ritenuto che il compimento delle formalita’ previste dall’articolo 140 c.p.c., deve risultare dalla relazione di notificazione che, sotto questo aspetto, dando atto di operazioni compiute dallo stesso ufficiale giudiziario, fa fede sino a querela di falso – cfr. Cass. n. 4844/1993 –
Tale principio va tutta completato dall’affermazione che la efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici e’ circoscritta, per quanto qui interessa, ai “fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” e, pertanto, dovendosi avvalere il messo notificatore del servizio postale per l’inoltro della raccomandata informativa ex articolo 140 c.p.c., nella relata di notifica redatta ai sensi dell’articolo 148 c.p.c., il pubblico ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte le formalita’ prescritte dalla norma (deposito della copia dell’atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell’avviso dell’eseguito deposito alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest’ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento), potra’ dare atto di aver consegnato all’Ufficio postale l’avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all’articolo 48 disp. att. c.p.c., da spedire per raccomandata AR, ma non sara’ in grado – evidentemente – di attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica, con la conseguenza che la eventuale prova del mancato recapito potra’ essere fornita dal destinatario senza necessita’ di impugnare la relata mediante querela di falso (cfr. Cass. n. 2082/1999, secondo cui ad integrare l’ultimo adempimento ex articolo 140 c.p.c. di “dare notizia” al destinatario delle operazioni compiute “non e’ sufficiente che la raccomandata sia consegnata all’ufficio postale di partenza, ma e’ necessario che la stessa sia spedita, con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi nulla, qualora risulti che, dopo la consegna, il piego raccomandato non sia stato inoltrato dall’ufficio postale – v. Cass. n. 11118/2000 -. Vedi, con riferimento alla giurisprudenza formatasi sull’articolo 140 c.p.c. anteriormente all’intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010, Cass. n. 3497 del 04/04/1998, secondo cui il compimento di detta ultima formalita’ “non puo’ essere desunto dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita, senza alcuna verifica sull’esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, anche ai fini del riscontro degli elementi richiesti dall’articolo 48 disp. att. c.p.c., atteso che l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata indicandone il numero copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, ma dalla stessa non sono desumibili ne’ l’indirizzo al quale la raccomandata e’ stata spedita ne’ il destinatario della medesima negli altri elementi di cui all’articolo 48 disp. att. c.p.c.”).
Orbene, dai principi sopra riportati non puo’ che conseguire la fondatezza della censura proposta, laddove ha evidenziato il vizio della decisione impugnata che aveva desunto, all’interno del procedimento di notifica dell’articolo 140 c.p.c., il rispetto della formalita’ di cui all’invio della raccomandata dall’attestazione effettuata dal messo notificatore.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
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