L’atto di autorizzazione paesaggistica dell’ente locale

Consiglio di Stato, Sentenza|4 gennaio 2022| n. 29.

L’atto di autorizzazione paesaggistica dell’ente locale, espressione dell’esercizio di valutazioni tecniche, deve contenere un’adeguata motivazione, e deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria (cfr. art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990). Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che la motivazione può ritenersi adeguata quando risponde a un modello che contempli, in modo dettagliato, la descrizione: I) dell’edificio mediante indicazione delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati; II) del contesto paesaggistico in cui esso si colloca, anche mediante l’indicazione di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensioni; III) del rapporto tra edificio e contesto, anche mediante l’indicazione dell’impatto visivo al fine di stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio.

Sentenza|4 gennaio 2022| n. 29. L’atto di autorizzazione paesaggistica dell’ente locale

Data udienza 21 dicembre 2021

Integrale

Tag- parola chiave: Interventi edilizi – Zona vincolata – Autorizzazione paesaggistica dell’ente locale – Motivazione – Contenuto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5173 del 2014, proposto da
Fr. Di Lu., rappresentato e difeso dall’avvocato Lo. Le., con domicilio eletto presso lo studio Al. Pl. in Roma, via (…);
contro
Soprintendenza per i Beni Archiettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno ed Avellino, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
Comune di (omissis) non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 2456/2013.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2021 il Cons. Giordano Lamberti e udito l’avvocato Lo. Le.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

L’atto di autorizzazione paesaggistica dell’ente locale

FATTO e DIRITTO

1 – L’appellante, in data 1.03.1995, ha presentato al Comune di (omissis) una istanza di condono edilizio (ex art. 39 L. 724/94) ed il relativo progetto di completamento di una mansarda, destinata a prima abitazione, situata al terzo piano del fabbricato sito in (omissis), Frazione (omissis).
Tale immobile ricade in zona (omissis) – Residenziale Estensiva del vigente PRG, che l’art. 11 delle NTA qualifica come “territorio di recente urbanizzazione a prevalente destinazione residenziale e turistica”.
2 – Il Comune di (omissis), con la determina n. 227/1999, nel recepire il parere favorevole della CECI (n. 43 del 5.11.1999), ha rilasciato l’assenso paesistico per la sanatoria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs 49/99.
2.1 – La Soprintendenza, con il decreto del 3.05.2000, ha disposto l’annullamento di tale autorizzazione paesaggistica, ravvisando un deficit di motivazione.
3 – Con ricorso al TAR per la Campania, l’appellante ha impugnato tale provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 151 del d.lgs. 490/1999 e del d.m. 18 dicembre 1996, in quanto: a) la notificazione del decreto di annullamento sarebbe tardiva; b) vi sarebbe disparità di trattamento rispetto ad opere similari, regolarmente assentite; c) la Soprintendenza avrebbe svolto inammissibilmente considerazioni di merito; d) l’atto sarebbe viziato per eccesso di potere per difetto del presupposto di motivazione e d’istruttoria; e) il Soprintendente sarebbe incompetente ad emanare l’atto di annullamento.
3.1 – Sotto un differente profilo, parte ricorrente ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 145 del D. lgs n. 490/1999, atteso che l’autorizzazione comunale, in quanto mero atto di gestione del vincolo, non ha comportato una modificazione del vincolo medesimo gravante sull’area.
4 – Con la sentenza n. 2164/2013, il TAR adito ha respinto il ricorso.
L’originaria parte ricorrente ha impugnato tale pronuncia per i motivi di seguiti indicati.
4.1 – In via preliminare, deve essere disattesa l’istanza di rinvio, posto che, per quel che consta, anche in seguito alla riedizione del potere da parte del Comune, la Soprintendenza non si è espressa in senso favorevole all’appellante, sicché permane l’interesse alla presente decisione; invero, l’ipotetico accoglimento dell’appello in esame è idoneo a travolgere i provvedimenti (negativi) sopravvenuti resi a seguito della sentenza di primo grado.
Da un altro punto di vista, l’ipotetico rigetto dell’appello, per le ragioni di seguito esposte, non risulta in grado di condizionare il merito del successivo riesame che il Comune e la Soprintendenza erano chiamate a compiere (e nelle more hanno di fatto compiuto), per tale motivo non sussiste alcuna esigenza di trattazione congiunta con il giudizio avente ad oggetto il secondo provvedimento della Soprintendenza, dovendosi anche per tale ragione escludere la necessità di un rinvio della trattazione del presente giudizio.
5 – Con il primo motivo, l’appellante richiama la perizia tecnica di parte, prodotta in primo grado, insistendo sul fatto che la mansarda controversa ricade in un’area densamente urbanizzata ed edificata, con la presenza di fabbricati delle medesime dimensioni e tipologia.
5.1 – Con il secondo motivo, l’appellante prospetta che la Soprintendenza non può annullare l’autorizzazione per un semplice deficit formale, ma sarebbe tenuta ad esternare compiutamente i profili di invalidità sostanziale del nulla-osta.
Insiste inoltre nel sostenere che la mansarda costituisce oramai un elemento “tipico” del (omissis) di (omissis), che non altera l’aspetto morfologico del singolo fabbricato, mantenendone immutata la tipologia edilizia.
5.2 – Con il terzo motivo deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la censura di disparità di trattamento; nello specifico, contrariamente a quanto argomentato dal TAR, rileva che, seppur l’autorizzazione a un soggetto terzo ha ad oggetto la copertura di un immobile e non un ulteriore piano di elevazione, l’intervento di tale soggetto ha comunque riguardato un fabbricato, che si sviluppa su 4 livelli (come quello dell’appellante), avente una medesima tipologia architettonica.
6 – Le censure sono infondate.
In via preliminare, in punto di fatto, deve rilevarsi che l’atto comunale annullato dalla Soprintendenza si limita ad esprimere un parere favorevole, senza contenere le ragioni della ritenuta compatibilità paesaggistica dell’opera.
Appare pertanto evidente come tale atto sia privo di ogni motivazione. A tal fine, non può ritenersi idoneo neppure il richiamo al parere della Commissione edilizia, ove si consideri che anche quest’ultimo non contiene alcuna valutazione, consistendo solo nella dicitura “parere favorevole” apposta su un modulo prestampato.
6.1 – La giurisprudenza ha chiarito che l’atto di autorizzazione paesaggistica dell’ente locale, espressione dell’esercizio di valutazioni tecniche, deve contenere un’adeguata motivazione, e deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria (cfr. art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990). Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che la motivazione può ritenersi adeguata quando risponde a un modello che contempli, in modo dettagliato, la descrizione: I) dell’edificio mediante indicazione delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati; II) del contesto paesaggistico in cui esso si colloca, anche mediante l’indicazione di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensioni; III) del rapporto tra edificio e contesto, anche mediante l’indicazione dell’impatto visivo al fine di stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4899, e 11 settembre 2013, n. 4481).
7 – Alla luce delle considerazioni che precedono, i motivi di appello risultano destituiti di fondamento, dovendosi confermare la decisione di primo grado e la legittimità del provvedimento impugnato, essendo palese il difetto di motivazione dell’atto comunale sul quale è intervenuta la Soprintendenza.
Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 14 dicembre 2001, n. 9 e, più di recente, ex multis Cons. Stato, sez. VI, n. 300/2012), l’annullamento del nulla osta paesaggistico comunale, da parte della Soprintendenza, risulta riferibile a qualsiasi vizio di legittimità, riscontrato nella valutazione formulata in concreto dall’ente territoriale, ivi compreso l’eccesso di potere in ogni sua figura sintomatica (sviamento, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta).
La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che gli organi ministeriali possono annullare il provvedimento adottato per vizio di motivazione e indicare – anche per evidenziare l’eccesso di potere nell’atto esaminato – le ragioni di merito che concludono per la non compatibilità delle opere realizzate con i valori tutelati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2014, n. 1034, 18 gennaio 2012, n. 173 e 21 settembre 2011, n. 5292).
7.1 – Come anticipato, i rilievi di parte appellante non sono idonei a portare ad un esito diverso, dovendosi da un lato ribadire come sia palese l’assenza di motivazione del parere comunale annullato; dall’altro, precisare come resti comunque salva la possibilità per il comune di rideterminarsi, svolgendo una adeguata valutazione circa la compatibilità paesaggistica dell’opera. Ne consegue che le censure dell’appellante, laddove si concentrano sull’assunta compatibilità dell’opera con l’ambiente circostante, sono inammissibili e non possono neppure essere esaminate nel presente giudizio, prima che al riguardo si siano pronunciate le autorità competenti, chiamate a valutare la costruzione in rapporto all’ambiente (rectius, il paesaggio) circostante secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza innanzi richiamata.
7.2 – Ferma la conclusione che precede, sul piano astratto deve solo aggiungersi che è tendenzialmente irrilevante (salve le valutazioni delle competenti Autorità ) il fatto che sull’area insistano altri immobili, dovendosi aver riguardo alle sole previsioni normative che hanno costituito il vincolo, indipendentemente dal fatto che le stesse siano state rispettate (o meno) da altri soggetti: la giurisprudenza ha precisato che l’avvenuta edificazione di un’area non ha alcun rilievo quando si tratti di proteggere i valori estetici o paesaggistici ad essa legati (cfr. Consiglio di Stato n. 3401 del 2012 e n. 4196 del 2011); ne consegue che l’avvenuta parziale compromissione di un’area vincolata non giustifica il rilascio di provvedimenti atti a comportare un ulteriore degrado (cfr. Consiglio di Stato n. 4390 del 2013).
8 – Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto
Le spese di lite del presente grado di giudizio, ad una valutazione complessiva della vicenda, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta rigetta l’appello e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Andrea Pannone – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere, Estensore
Stefano Toschei – Consigliere
Francesco De Luca – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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